CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Trapani in data 2 marzo 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MELIA in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/2011 (per l'unico episodio del 12 marzo 2017), escluso l'aumento per la recidiva, riduceva la pena inflitta all'imputato ad otto mesi di reclusione; RILEVATO che la Corte di merito ha ribadito l'insussistenza, nella specie, della scriminante dello stato di necessità (allontanamento dalla piazza pubblica di Alcamo, indicata come propria dimora, per espletare i propri bisogni fisiologici), richiamando la deposizione dell'operante [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito di controlli effettuati in loco a più riprese, nel corso della notte del 12 marzo 2017 e fino alle ore 7 del mattino successivo, senza mai rintracciare l'imputato; LETTO il ricorso, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, ha dedotto il travisamento delle risultanze probatorie, assumendo che doveva considerarsi "inesigibile" il rispetto delle prescrizioni collegate all'applicazione della misura di prevenzione se si dimorava in una pubblica piazza, priva di servizi igienici, e si era esposto alle temperature rigide invernali; OSSERVATO che l'unico motivo dedotto, oltre ad essere generico sull'oggetto del preteso travisamento probatorio, si traduce in una mera contestazione, in punto di fatto (e per la prima volta in cassazione quanto alla prospettata rigidità della temperatura), della motivazione addotta dalla Corte di merito, correttamente fondata sulla citata deposizione del teste di p.g., che descrisse come "buone" le condizioni climatiche della notte in cui fu effettuato il controllo, dispiegatosi per ore (un tempo esorbitante il dedotto espletamento dei propri bisogni) e senza mai reperire il senzatetto; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ap