CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 11170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 7919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 3080 A.R.P.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede di RAPPRESENTANZA , DELLA REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3845/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/08/2019 R.G.N. 541/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 7919/2020 Fatti di causa 1. Il Tribunale di Napoli, pronunciando sui licenziamenti intimati a [OSCURATO:PERSONA] dalla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, previa riunione dei rispettivi giudizi per connessione, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato, per assenze ingiustificate, nel novembre 2011, rilevando, quanto al recesso del dicembre 2012, che costituiva un secondo e autonomo provvedimento espulsivo, distinto dal primo e avente ad oggetto ulteriori assenze ingiustificate, come esso risultasse disposto da un soggetto privo di potere disciplinare per non essere più il datore di lavoro del ricorrente: recesso che avrebbe potuto nuovamente acquisire efficacia - ha osservato ancora il giudice di primo grado - nel caso in cui il primo licenziamento fosse stato dichiarato illegittimo e fosse stato ricostruito, a mezzo di reintegra, il rapporto di lavoro tra le parti. 2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3845/2019, pubblicata il 19 agosto 2019, ha invece dichiarato illegittimo il licenziamento del novembre 2011, osservando che, in conseguenza della propria pronuncia, il secondo e successivo licenziamento aveva ripreso a espandere la propria efficacia e che peraltro il lavoratore, nell'impugnare la sentenza di primo grado, si era limitato a censurare la decisione adottata in relazione al primo recesso, senza riproporre i motivi di impugnazione concernenti quello del dicembre 2012. 3. Avverso detta sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il Morgillo con unico motivo, assistito da memoria, cui ha resistito l'Agenzia con controricorso. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 5. Con l'unico motivo proposto, deducendo ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte omesso di pronunciare sulla domanda relativa al licenziamento del 7 dicembre 2012, senza considerare il tenore complessivo del ricorso in appello, l'interesse dell'appellante a che la Corte, accertato e dichiarato come illegittimo il primo recesso datoriale, decidesse anche in ordine al secondo e l'intervenuta riunione dei procedimenti, per connessione delle domande, instaurati in primo grado con riferimento ai distinti provvedimenti espulsivi impugnati. 6. Il ricorso non può essere accolto. 7. La Corte di appello ha invero rilevato come il ricorso di secondo grado non contenesse "alcun riferimento" al licenziamento in data 7 dicembre 2012 e come di conseguenza, eliminato il primo atto espulsivo, il secondo avesse "riacquistato la sua efficacia" (cfr. sentenza impugnata, p. 10, primo capoverso). 8. Tale accertamento non risulta adeguatamente censurato con il motivo in esame, alla luce del principio per il quale "Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del 'fatto processuale', intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi" (Cass. n. 28072/2021; conformi, fra altre: n. 15367/2014; n. 6361/2007). 9. L'esito, al quale è pervenuto il giudice di appello nella sentenza impugnata, risulta peraltro corretto, anche ad una lettura diretta degli atti processuali, poiché le conclusioni del ricorso di secondo grado sono formulate unicamente in relazione al licenziamento dell'8 novembre 2011 e l'atto, esaminato nel suo tenore complessivo, non contiene richiami al recesso in data 7 dicembre 2012. 10. Non opera, d'altra parte, in senso contrario il fatto che i procedimenti relativi ai due distinti atti datoriali di recesso abbiano formato oggetto di riunione nel giudizio di primo grado, essendo consolidato il principio, secondo il quale il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; ne consegue che la trattazione congiunta lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (cfr. Cass. n. 24086/2010). 11. In sostanza, il principio di autonomia dei giudizi riuniti comporta che la riunione dei procedimenti relativi a cause connesse non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi e che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo (Cass. n. 9440/2012). 12. Il giudice di appello ha poi coerentemente rilevato che non poteva essere disposta la reintegra del lavoratoreyma solo la condanna dell'Agenzia al pagamento del risarcimento del danno in suo favore ( in misura corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7/12/2012) "essendo il rapporto nuovamente interrotto" dal secondo atto espulsivo, che aveva ripreso efficacia in virtù della ritenuta illegittimità del primo e al quale nessun riferimento era stato fatto nel ricorso di secondo grado (cfr. ancora sentenza, p. 10): con ciò chiarendo il giudice di appello il senso e la portata della propria statuizione di parziale accoglimento del gravame. 13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 14. Deve infine rilevarsi, alla stregua degli atti del processo, la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 1 5 °/o e accessori di legge. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA] della Torre) (dott. [OSCURATO:PERSONA]) e'r [OSCURATO:PERSONA] Mari kGiac