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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14540/2026

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e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello StatoRICORRENTECONTROPIETRACCI LAURA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 271/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, pubblicata in data19 marzo 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] delle Marche ha accolto l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa agricolaNumero registro generale 12609/2024Numero sezionale 3702/2026Numero di raccolta generale 14540/2026Data pubblicazione 16/05/2026individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, e, nel contempo, ha rigettato quelloprincipale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.187/16 della [OSCURATO:PERSONA] di AscoliPiceno, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorsodella contribuente avverso l’avviso di liquidazione edirrogazione di sanzioni n. 20111T000988000, avente adoggetto la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per icoltivatori diretti -imposte di registro ed ipotecaria in misurafissa ed imposta catastale in misura dell’1%- in ragione dallamancanza dei presupposti per qualificare come “attivitàagricola” lo sfruttamento del suolo -ubicato in agro di MonteUrano (FM)- del quale la contribuente aveva acquistato il dirittodi superficie venticinquennale, al fine di impiantarvi un parcofotovoltaico.2.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso tale sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unicomotivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2.

Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art.7 legge n. 604 del 1954, dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194del 2009 e dell’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986, per avere laCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delle MarcheNumero registro generale 12609/2024Numero sezionale 3702/2026Numero di raccolta generale 14540/2026Data pubblicazione 16/05/2026applicato un termine di decadenza triennale, invece di quelloventennale specificamente previsto dalla legge.3.

Il motivo è infondato.3.1.

I giudici di secondo grado hanno reputato fondatal’eccezione di decadenza formulata dalla contribuente sullabase di due argomentazioni: -l’articolo 7, quinto comma, leggen. 604 del 1954 prevede un’ipotesi di prescrizione ventennale enon di decadenza dall’azione di accertamento; -esso, inoltre, èstrettamente correlato -e, quindi, destinato ad essereapplicato- alle ipotesi di decadenza dall’agevolazione -reputate“simili”, ma non “esattamente sovrapponibili”- previste daiprimi due commi e, cioè, nei casi in cui l’acquirente, ilpermutante o l’enfiteuta, prima che siano trascorsi cinque annidall’acquisto, trasferisca volontariamente il fondo o i dirittiparziali su di esso acquisiti o cessi dal coltivarlo direttamenteed, ancora, nei casi in cui l’acquirente, prima che sianotrascorsi cinque anni dall’acquisto, alieni volontariamente lacasa di cui all’art. 1, secondo comma, legge n. 604 del 1954 ola conceda in locazione o la adibisca ad uso diverso rispetto aquello stabilito dalla legge (cfr. la sentenza impugnata, allepagg. 4 e 5).Ebbene, le determinazioni della corte di merito,sostanzialmente fondate sulla specialità della disciplina dettatadall’art. 7, quinto comma, legge n. 604 del 1954 e sulla suainapplicabilità all’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, con conseguente applicabilità dell’art.76 d.P.R. n. 131 del 1986, sono condivisibili, perché coerenticon i principi operanti in subiecta materia, e devono esseretenute ferme in questa sede.Numero registro generale 12609/2024Numero sezionale 3702/2026Numero di raccolta generale 14540/2026Data pubblicazione 16/05/20263.2.

E’ stato affermato, invero, che, in materia di disposizionispeciali per la piccola proprietà contadina, l’art. 7, quintocomma, legge n. 604 del 1954 - che prevede il termineventennale di prescrizione per il recupero delle imposte dovuteda parte dell’amministrazione - costituisce lex specialis, ditalché, in mancanza di espressa previsione, non può trovareapplicazione -sulla scorta del principio lex posterior generalisnon derogat priori speciali- l’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986,norma generale in materia di imposta di registro (cfr. Cass. n.3079/14).Ciò non di meno, il termine ventennale di prescrizione,poc’anzi menzionato, è applicabile nell’ambito di quellaspecifica disciplina, avente ad oggetto le agevolazioni per lapiccola proprietà contadina, quali contemplate dalla legge n.604 del 1954, e non in relazione a quella dettata dall’art. 2,comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, che, rispetto alla prima, èdel tutto autonoma.3.3.

L’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. dallalegge n. 25 del 2010, prevede, infatti, l’applicazione in misuraagevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale pergli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loropertinenze in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoliprofessionali, mentre le agevolazioni per la piccola proprietàcontadina erano originariamente contenute nella legge n. 604del 1954, che ha trovato applicazione -dopo essere stata piùvolte prorogata nel corso degli anni, da ultimo, per effetto dellalegge n. 203 del 2008- fino al 31 dicembre 2009.L’agevolazione de qua, invece, definisce in maniera puntuale-e, per certi aspetti, innovativa rispetto alla disciplina dettatadalla legge n. 604 del 1954- i presupposti soggettivi edNumero registro generale 12609/2024Numero sezionale 3702/2026Numero di raccolta generale 14540/2026Data pubblicazione 16/05/2026oggettivi necessari per l’accesso ai benefici: dal mutato quadronormativo -sussistendo sostanziali differenze tra il sistemadelineato dal d.l. n. 194 del 2009 e quello originariamentedettato dalla legge n. 604 del 1954, tanto è vero che, sul pianoermeneutico, non è consentita una lettura congiunta delle duediscipline, né esplicativa dell’una attraverso l’altra- è possibiledesumere come la norma di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. n.194 del 2009 non possa essere considerata un’ulterioreproroga del regime previsto dalla legge n. 604 del 1954,integrando, invece, una vera e propria disciplina autonoma(cfr. Cass. n. 23031/16).3.4.

E quale autonoma disciplina -tenuto conto anche dellaspecialità ed eccezionalità dei regimi agevolativi e dellaconseguente impossibilità di applicazione estensiva delle normerispettivamente dettate per ciascuno di essi, non suscettibilinemmeno di interpretazione analogica- deve reputarsiimpermeabile alle disposizioni dettate dalla legge n. 604 del1954, venendo in rilievo, quindi, l’applicazione della regolagenerale -in mancanza di una specifica previsione, noncontenuta nell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009-stabilita dall’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986.Con la precisazione che, quanto al termine triennale iviprevisto, la decadenza dall’azione di accertamento èconfigurabile a partire dalla data in cui l’amministrazione puòcontestare al contribuente la perdita del trattamentoagevolato, per cui, in caso di insussistenza originaria deipresupposti (per la loro mancanza al momento dell’atto), ladata della registrazione segna l’insorgere del potere diaccertare la non spettanza del beneficio e richiedere l’ulterioreimposta dovuta, mentre, in caso di eventi successivi (destinatiNumero registro generale 12609/2024Numero sezionale 3702/2026Numero di raccolta generale 14540/2026Data pubblicazione 16/05/2026ad incidere sulla sussistenza dei presupposti necessari per lafruizione dell’agevolazione), il potere sorge e può essereesercitato solo a partire dall’evento stesso, che segna il giornoiniziale di decorrenza del termine di decadenza (cfr. Cass. n.15422/25).4.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.5.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.6.

Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativadichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenzia delle Entrate- diversare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,non trovando applicazione tale norma nei confronti delleamministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22,Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate allarefusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite,che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed in euro 200,00per esborsi, oltre Iva, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettariospese generali come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello StatoRICORRENTECONTROPIETRACCI LAURA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 271/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, pubblicata in data19 marzo 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] delle Marche ha accolto l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa agricolaNumero registro generale 12609/2024Numero sezionale 3702/2026Numero di raccolta generale 14540/2026Data pubblicazione 16/05/2026individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, e, nel contempo, ha rigettato quelloprincipale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.187/16 della [OSCURATO:PERSONA] di AscoliPiceno, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorsodella contribuente avverso l’avviso di liquidazione edirrogazione di sanzioni n. 20111T000988000, avente adoggetto la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per icoltivatori diretti -imposte di registro ed ipotecaria in misurafissa ed imposta catastale in misura dell’1%- in ragione dallamancanza dei presupposti per qualificare come “attivitàagricola” lo sfruttamento del suolo -ubicato in agro di MonteUrano (FM)- del quale la contribuente aveva acquistato il dirittodi superficie venticinquennale, al fine di impiantarvi un parcofotovoltaico.2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso tale sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unicomotivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art.7 legge n. 604 del 1954, dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194del 2009 e dell’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986, per avere laCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delle MarcheNumero registro generale 12609/2024Numero sezionale 3702/2026Numero di raccolta generale 14540/2026Data pubblicazione 16/05/2026applicato un termine di decadenza triennale, invece di quelloventennale specificamente previsto dalla legge.3. Il motivo è infondato.3.1. I giudici di secondo grado hanno reputato fondatal’eccezione di decadenza formulata dalla contribuente sullabase di due argomentazioni: -l’articolo 7, quinto comma, leggen. 604 del 1954 prevede un’ipotesi di prescrizione ventennale enon di decadenza dall’azione di accertamento; -esso, inoltre, èstrettamente correlato -e, quindi, destinato ad essereapplicato- alle ipotesi di decadenza dall’agevolazione -reputate“simili”, ma non “esattamente sovrapponibili”- previste daiprimi due commi e, cioè, nei casi in cui l’acquirente, ilpermutante o l’enfiteuta, prima che siano trascorsi cinque annidall’acquisto, trasferisca volontariamente il fondo o i dirittiparziali su di esso acquisiti o cessi dal coltivarlo direttamenteed, ancora, nei casi in cui l’acquirente, prima che sianotrascorsi cinque anni dall’acquisto, alieni volontariamente lacasa di cui all’art. 1, secondo comma, legge n. 604 del 1954 ola conceda in locazione o la adibisca ad uso diverso rispetto aquello stabilito dalla legge (cfr. la sentenza impugnata, allepagg. 4 e 5).Ebbene, le determinazioni della corte di merito,sostanzialmente fondate sulla specialità della disciplina dettatadall’art. 7, quinto comma, legge n. 604 del 1954 e sulla suainapplicabilità all’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, con conseguente applicabilità dell’art.76 d.P.R. n. 131 del 1986, sono condivisibili, perché coerenticon i principi operanti in subiecta materia, e devono esseretenute ferme in questa sede.Numero registro generale 12609/2024Numero sezionale 3702/2026Numero di raccolta generale 14540/2026Data pubblicazione 16/05/20263.2. E’ stato affermato, invero, che, in materia di disposizionispeciali per la piccola proprietà contadina, l’art. 7, quintocomma, legge n. 604 del 1954 - che prevede il termineventennale di prescrizione per il recupero delle imposte dovuteda parte dell’amministrazione - costituisce lex specialis, ditalché, in mancanza di espressa previsione, non può trovareapplicazione -sulla scorta del principio lex posterior generalisnon derogat priori speciali- l’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986,norma generale in materia di imposta di registro (cfr. Cass. n.3079/14).Ciò non di meno, il termine ventennale di prescrizione,poc’anzi menzionato, è applicabile nell’ambito di quellaspecifica disciplina, avente ad oggetto le agevolazioni per lapiccola proprietà contadina, quali contemplate dalla legge n.604 del 1954, e non in relazione a quella dettata dall’art. 2,comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, che, rispetto alla prima, èdel tutto autonoma.3.3. L’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. dallalegge n. 25 del 2010, prevede, infatti, l’applicazione in misuraagevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale pergli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loropertinenze in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoliprofessionali, mentre le agevolazioni per la piccola proprietàcontadina erano originariamente contenute nella legge n. 604del 1954, che ha trovato applicazione -dopo essere stata piùvolte prorogata nel corso degli anni, da ultimo, per effetto dellalegge n. 203 del 2008- fino al 31 dicembre 2009.L’agevolazione de qua, invece, definisce in maniera puntuale-e, per certi aspetti, innovativa rispetto alla disciplina dettatadalla legge n. 604 del 1954- i presupposti soggettivi edNumero registro generale 12609/2024Numero sezionale 3702/2026Numero di raccolta generale 14540/2026Data pubblicazione 16/05/2026oggettivi necessari per l’accesso ai benefici: dal mutato quadronormativo -sussistendo sostanziali differenze tra il sistemadelineato dal d.l. n. 194 del 2009 e quello originariamentedettato dalla legge n. 604 del 1954, tanto è vero che, sul pianoermeneutico, non è consentita una lettura congiunta delle duediscipline, né esplicativa dell’una attraverso l’altra- è possibiledesumere come la norma di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. n.194 del 2009 non possa essere considerata un’ulterioreproroga del regime previsto dalla legge n. 604 del 1954,integrando, invece, una vera e propria disciplina autonoma(cfr. Cass. n. 23031/16).3.4. E quale autonoma disciplina -tenuto conto anche dellaspecialità ed eccezionalità dei regimi agevolativi e dellaconseguente impossibilità di applicazione estensiva delle normerispettivamente dettate per ciascuno di essi, non suscettibilinemmeno di interpretazione analogica- deve reputarsiimpermeabile alle disposizioni dettate dalla legge n. 604 del1954, venendo in rilievo, quindi, l’applicazione della regolagenerale -in mancanza di una specifica previsione, noncontenuta nell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009-stabilita dall’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986.Con la precisazione che, quanto al termine triennale iviprevisto, la decadenza dall’azione di accertamento èconfigurabile a partire dalla data in cui l’amministrazione puòcontestare al contribuente la perdita del trattamentoagevolato, per cui, in caso di insussistenza originaria deipresupposti (per la loro mancanza al momento dell’atto), ladata della registrazione segna l’insorgere del potere diaccertare la non spettanza del beneficio e richiedere l’ulterioreimposta dovuta, mentre, in caso di eventi successivi (destinatiNumero registro generale 12609/2024Numero sezionale 3702/2026Numero di raccolta generale 14540/2026Data pubblicazione 16/05/2026ad incidere sulla sussistenza dei presupposti necessari per lafruizione dell’agevolazione), il potere sorge e può essereesercitato solo a partire dall’evento stesso, che segna il giornoiniziale di decorrenza del termine di decadenza (cfr. Cass. n.15422/25).4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.5. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.6. Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativadichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenzia delle Entrate- diversare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,non trovando applicazione tale norma nei confronti delleamministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22,Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate allarefusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite,che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed in euro 200,00per esborsi, oltre Iva, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettariospese generali come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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