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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18967/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UNTOH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) dando atto di come la violenza sia stata impiegata, da parte del ricorrente, per sottrarsi alla p.g.; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte di congrua motivazione - si veda pag. 3 della sent. impugnata - che da atto di come i reati commessi siano espressione, alla luce dei precedenti, di una inclinazione al reato soggettivamente espressiva di maggiore disvalore; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UNTOH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) dando atto di come la violenza sia stata impiegata, da parte del ricorrente, per sottrarsi alla p.g.; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte di congrua motivazione - si veda pag. 3 della sent. impugnata - che da atto di come i reati commessi siano espressione, alla luce dei precedenti, di una inclinazione al reato soggettivamente espressiva di maggiore disvalore; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore