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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10648/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 19541/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr 40 presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nr 4 (presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Bergamo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 2099/2018 della CORTE D'APPELLO di Milano, depositata il 30/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11.01.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc.

Coop chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia di due ordini di vendita di prodotti finanziari transitati sul proprio conto corrente, disposti dalla propria coniuge [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtù di plurime procure, la cui autenticità delle sottoscrizioni veniva contestata, con la conseguente condanna dell'Istituto di credito alla restituzione in proprio favore della somma di C 55.000, oltre al maggior danno patito, indebitamente prelevata in seguito alla operazione di vendita.

2. Disposta, su istanza della Banca, la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] per essere tenuta indenne nel caso di accoglimento delle domande di parte attrice, il Tribunale di Monza rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali anticipate dalla Banca e compensando le spese relative al rapporto processuale tra la convenuta e la terza chiamata; sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e sull'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere anche a [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado di giudizio. 2.1 In estrema sintesi la sentenza impugnata ha opinato: a) che il Saini non aveva disconosciuto una delle sue sottoscrizioni (quella apposta sulla destra) della procura del 7/10/2008, ritenuta autentica dal perito di parte dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; b) che la Banca era stata indotta a confidare circa l'esistenza e la validità del potere rappresentativo in capo alla Scagliotti dalla circostanza che la stessa, sulla base della procura rilasciata il 26/5/2006 e revocata solo il 13/10/2008, aveva concluso sul conto del Saini quattro operazioni di investimento senza che quest'ultimo avesse contestato l'operato della moglie; c) che una ulteriore conferma del legittimo affidamento riposto dalla banca sul conferimento alla Scagliotti dell'incarico ad operare in nome e per conto del marito era fornita dalla procura del 31/3/2005 revocata soltanto il 13/10/2008.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc.

Coop ha resistito mediante controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1, Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 215 cpc, in relazione all'art. 360 10 comma cpc; si sostiene che la Corte male avrebbe fatto a ritenere il mancato disconoscimento della procura del 7/10/2008 dal momento che la inequivocabile volontà di non riconoscere le firme apposta sulla procura si desumeva dalla stessa introduzione della controversia e dalle comunicazioni indirizzate alla Banca.

Viene evidenziato che con l'atto di citazione l'attore non aveva contestato che una delle due sottoscrizioni non fosse riconducibile alla sua mano ma si era lamentato della sua apposizione artificiosa sulla copia dell'atto. 1.1.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «Art. 360, comma 1 nr 5 cpc- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244, 191 e 356 cpc per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti» ; si argomenta: a) che, essendo stata giudizialmente contestata, per le ragioni indicate nel primo motivo, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla procura la Corte aveva errato nel disattendere la consulenza calligrafica; b) che la revoca della procura non comportava la ratifica non essendo stata esplicitata in modo chiaro ed univoco tale volontà; c) che non poteva neanche parlarsi di incolpevole affidamento della Banca dal momento che nessun controllo era stato effettuato sulla procura con firma apocrifa.

2. Il primo motivo è inammissibile. ,Leck 2.1 La Corte di Appello, con riferimento/procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] alla moglie e contenuta nella scrittura del 7/10/2008, approda a due conclusioni: a) [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto alla contestazione di una delle due sottoscrizioni dell'atto (quella apposta a destra); b) in ogni caso quella firma è stata ritenuta autentica dal perito di parte dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 A fronte di tali accertamenti la linea difensiva seguita dal ricorrente nel motivo di ricorso, pur con evidenti incoerenze, è quella di riconoscere l'autenticità dell'altra firma apposta sulla procura del 7/10/2008. 2.3 Nell'articolare la censura il Saini afferma che «invero tale assunto non tiene evidentemente conto della circostanza di cui sopra e dell'effettiva contestazione mossa dal ricorrente in relazione alla firma de qua.

In buona sostanza, quanto alla sottoscrizione in oggetto, l'esponente non ha mai contestato che la stessa non fosse riconducibile alla sua mano, ma ne ha lamentato la sua apposizione artificiosa sulla procura, motivo per il quale il proprio consulente non ha potuto espletare l'opportuna verifica, sotto il profilo in esame sulla copia fotostatica a disposizione». 2.4 Si ipotizza, quindi, una sorta di falsità materiale dell'atto compiuta mediante una sua manipolazione non consentita dal sottoscrittore. 2.5 Orbene, di tale questione non viene fatta menzione nell'impugnata sentenza dove si affernIquil Saini sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado si sia limitato a dedurre che la sottoscrizione apposta sulla procura era apocrifa. 2.6 Va qui ricordato, allora, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass.n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010).

In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 2.8 Va in ogni caso precisato che nel contestare la verità materiale della procura, la cui firma non è stata disconosciuta, il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso. 2.9 Al riguardo si è precisato in giurisprudenza che l'efficacia probatoria del documento legalmente riconosciuto (sia perché non disconosciuto sia per l'esperimento positivo del giudizio di verificazione), ove se ne deduca la falsità materiale, può essere disattesa solo per il tramite della proposizione di querela di falso (artt. 221 c.p.c. e segg.): querela proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, con le modalità e nelle forme di cui dell'art. 221 c.p.c., commi 2 ed 3 (cfr., sul tema, Cass. 30/04/2005, n. 9024; 29/01/2021, n. 2152).

In tali ipotesi, invero, l'esperimento della querela di falso resta indispensabile per escludere la genuinità della dichiarazione e per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (cfr. Cass. n. 6534/ 2013, cit., con richiamo a Cass. n. 5383 del 1999 ed a Cass. n. 18664 del 2012; cui adde da ultimo, nello stesso senso, Cass. 25/10/2021, n. 29912; 03/11/2021, n. 31243; 05/11/2021, n. 32061 e Cass. 18328/2022).

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.3.1 Le argomentazioni spese in sede di disamina del primo motivo sono sufficienti a ritenere inammissibile la prima parte della censura con la quale si contesta le ragioni della Corte che ha ritenuto la corretta statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha disatteso la richiesta di ammissione della perizia calligrafica della sottoscrizione in calce alla procura del 7/10/2008. 3.2 Con una ulteriore ratio decidendi i giudici di seconde cure hanno affermato che, a prescindere dalla questione dell'autenticità della procura del 7/10/2008, sussisteva nella Banca un ragionevole affidamento circa l'esistenza e la validità del potere rappresentativo in capo alla Scagliotti ingenerato dalla circostanza che la stessa, sulla base della procura rilasciata il 26/5/2006 e revocata solo il 13/10/2008, aveva concluso sul conto del Saini quattro operazioni di investimento senza che quest'ultimo avesse contestato l'operato della moglie. 3.3 Si è al cospetto di un apprezzamento di fatto che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Il ricorrente, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (e del vizio formalmente intestato anche come art. 360 1 comma nr 5) pretende una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio che è inibito al giudice di legittimità.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita che liquida in C 5.200 di cui C 200 per spese , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della (A sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 19541/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr 40 presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nr 4 (presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Bergamo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 2099/2018 della CORTE D'APPELLO di Milano, depositata il 30/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11.01.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. Coop chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia di due ordini di vendita di prodotti finanziari transitati sul proprio conto corrente, disposti dalla propria coniuge [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtù di plurime procure, la cui autenticità delle sottoscrizioni veniva contestata, con la conseguente condanna dell'Istituto di credito alla restituzione in proprio favore della somma di C 55.000, oltre al maggior danno patito, indebitamente prelevata in seguito alla operazione di vendita. 2. Disposta, su istanza della Banca, la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] per essere tenuta indenne nel caso di accoglimento delle domande di parte attrice, il Tribunale di Monza rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali anticipate dalla Banca e compensando le spese relative al rapporto processuale tra la convenuta e la terza chiamata; sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e sull'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere anche a [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado di giudizio. 2.1 In estrema sintesi la sentenza impugnata ha opinato: a) che il Saini non aveva disconosciuto una delle sue sottoscrizioni (quella apposta sulla destra) della procura del 7/10/2008, ritenuta autentica dal perito di parte dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; b) che la Banca era stata indotta a confidare circa l'esistenza e la validità del potere rappresentativo in capo alla Scagliotti dalla circostanza che la stessa, sulla base della procura rilasciata il 26/5/2006 e revocata solo il 13/10/2008, aveva concluso sul conto del Saini quattro operazioni di investimento senza che quest'ultimo avesse contestato l'operato della moglie; c) che una ulteriore conferma del legittimo affidamento riposto dalla banca sul conferimento alla Scagliotti dell'incarico ad operare in nome e per conto del marito era fornita dalla procura del 31/3/2005 revocata soltanto il 13/10/2008. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. Coop ha resistito mediante controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1, Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 215 cpc, in relazione all'art. 360 10 comma cpc; si sostiene che la Corte male avrebbe fatto a ritenere il mancato disconoscimento della procura del 7/10/2008 dal momento che la inequivocabile volontà di non riconoscere le firme apposta sulla procura si desumeva dalla stessa introduzione della controversia e dalle comunicazioni indirizzate alla Banca. Viene evidenziato che con l'atto di citazione l'attore non aveva contestato che una delle due sottoscrizioni non fosse riconducibile alla sua mano ma si era lamentato della sua apposizione artificiosa sulla copia dell'atto. 1.1.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «Art. 360, comma 1 nr 5 cpc- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244, 191 e 356 cpc per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti» ; si argomenta: a) che, essendo stata giudizialmente contestata, per le ragioni indicate nel primo motivo, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla procura la Corte aveva errato nel disattendere la consulenza calligrafica; b) che la revoca della procura non comportava la ratifica non essendo stata esplicitata in modo chiaro ed univoco tale volontà; c) che non poteva neanche parlarsi di incolpevole affidamento della Banca dal momento che nessun controllo era stato effettuato sulla procura con firma apocrifa. 2. Il primo motivo è inammissibile. ,Leck 2.1 La Corte di Appello, con riferimento/procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] alla moglie e contenuta nella scrittura del 7/10/2008, approda a due conclusioni: a) [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto alla contestazione di una delle due sottoscrizioni dell'atto (quella apposta a destra); b) in ogni caso quella firma è stata ritenuta autentica dal perito di parte dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 A fronte di tali accertamenti la linea difensiva seguita dal ricorrente nel motivo di ricorso, pur con evidenti incoerenze, è quella di riconoscere l'autenticità dell'altra firma apposta sulla procura del 7/10/2008. 2.3 Nell'articolare la censura il Saini afferma che «invero tale assunto non tiene evidentemente conto della circostanza di cui sopra e dell'effettiva contestazione mossa dal ricorrente in relazione alla firma de qua. In buona sostanza, quanto alla sottoscrizione in oggetto, l'esponente non ha mai contestato che la stessa non fosse riconducibile alla sua mano, ma ne ha lamentato la sua apposizione artificiosa sulla procura, motivo per il quale il proprio consulente non ha potuto espletare l'opportuna verifica, sotto il profilo in esame sulla copia fotostatica a disposizione». 2.4 Si ipotizza, quindi, una sorta di falsità materiale dell'atto compiuta mediante una sua manipolazione non consentita dal sottoscrittore. 2.5 Orbene, di tale questione non viene fatta menzione nell'impugnata sentenza dove si affernIquil Saini sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado si sia limitato a dedurre che la sottoscrizione apposta sulla procura era apocrifa. 2.6 Va qui ricordato, allora, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass.n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 2.8 Va in ogni caso precisato che nel contestare la verità materiale della procura, la cui firma non è stata disconosciuta, il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso. 2.9 Al riguardo si è precisato in giurisprudenza che l'efficacia probatoria del documento legalmente riconosciuto (sia perché non disconosciuto sia per l'esperimento positivo del giudizio di verificazione), ove se ne deduca la falsità materiale, può essere disattesa solo per il tramite della proposizione di querela di falso (artt. 221 c.p.c. e segg.): querela proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, con le modalità e nelle forme di cui dell'art. 221 c.p.c., commi 2 ed 3 (cfr., sul tema, Cass. 30/04/2005, n. 9024; 29/01/2021, n. 2152). In tali ipotesi, invero, l'esperimento della querela di falso resta indispensabile per escludere la genuinità della dichiarazione e per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (cfr. Cass. n. 6534/ 2013, cit., con richiamo a Cass. n. 5383 del 1999 ed a Cass. n. 18664 del 2012; cui adde da ultimo, nello stesso senso, Cass. 25/10/2021, n. 29912; 03/11/2021, n. 31243; 05/11/2021, n. 32061 e Cass. 18328/2022). 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.3.1 Le argomentazioni spese in sede di disamina del primo motivo sono sufficienti a ritenere inammissibile la prima parte della censura con la quale si contesta le ragioni della Corte che ha ritenuto la corretta statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha disatteso la richiesta di ammissione della perizia calligrafica della sottoscrizione in calce alla procura del 7/10/2008. 3.2 Con una ulteriore ratio decidendi i giudici di seconde cure hanno affermato che, a prescindere dalla questione dell'autenticità della procura del 7/10/2008, sussisteva nella Banca un ragionevole affidamento circa l'esistenza e la validità del potere rappresentativo in capo alla Scagliotti ingenerato dalla circostanza che la stessa, sulla base della procura rilasciata il 26/5/2006 e revocata solo il 13/10/2008, aveva concluso sul conto del Saini quattro operazioni di investimento senza che quest'ultimo avesse contestato l'operato della moglie. 3.3 Si è al cospetto di un apprezzamento di fatto che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Il ricorrente, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (e del vizio formalmente intestato anche come art. 360 1 comma nr 5) pretende una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio che è inibito al giudice di legittimità. 3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita che liquida in C 5.200 di cui C 200 per spese , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della (A sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per c
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