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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 19392/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e di un coindagato) in ordine al reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, violenza sulla cosa e danno patrimoniale di rilevante gravità.

Secondo il capo d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, si è impossessato, al fine di trarne profitto, di orologi, banconote e monete per un valore pari a euro 335.000,00,. sottraendoli ad [OSCURATO:PERSONA], introducendosi all'interno dei locali della società Clearco s.r.I., sita in [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) del codice di rito, per non aver il Tribunale del Riesame accolto la censura relativa all'omessa, autonoma valutazione, da parte del Giudice che ha adottato l'ordinanza cautelare, del profilo attinente alla gravità indiziaria.

Con illegittima tecnica redazionale, il Giudice della cautela si sarebbe limitato a redistribuire nel testo dell'ordinanza cautelare taluni passaggi della richiesta di applicazione della misura formulata dal Pubblico ministero.

Sostiene la difesa che la tecnica di motivazione per relationem, che caratterizza l'ordinanza genetica, sarebbe stata avallata dal Tribunale con argomentazioni inadeguate, perché basate su un'interpretazione ormai superata dell'art. 292, comma 2, lett. c) del codice di rito. 2.2 Col secondo motivo, si duole della violazione di legge processuale con riferimento all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., per omessa trasmissione al Tribunale del riesame degli esiti della copia forense e delle attività di intercettazione telefonica e, più in generale di tutti gli atti di indagine oggetto di discovery.

La difesa, pur avendo ritualmente formulato istanza al Pubblico ministero procedente di consegna di tutti gli atti d'indagine (connessi, in particolare, alle intercettazioni ambientali e telefoniche, intesi sia come emergenze captative sia quali atti autorizzativi), non ha ricevuto gli esiti dell'attività di intercettazione nella loro interezza, così come incompleta sarebbe stata la documentazione relativa ai dati tratti dai telefoni cellulari degli indagati.

Ciò che avrebbe menomato i diritti della difesa; in particolare, la difesa sarebbe stata privata di un elemento di favore per il ricorrente costituito dall'imponente mole di messaggi scambiati dal ricorrente con il coindagato Zito, che avrebbe dimostrato l'assiduità della frequentazione dei due coindagati, non limitata certo al momento del delitto.

La difesa ha invece potuto accedere soltanto ai messaggi selezionati dal consulente tecnico del P.M., relativi al momento dell'evento delittuoso.

Il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alle censure sul punto, soffermandosi unicamente sul profilo relativo ai decreti autorizzativi delle intercettazioni.

L'estromissione della difesa dal percorso valutativo della legittimità del mezzo di ricerca della prova renderebbe illegittimo il giudizio di gravità indiziaria, visto il peso argomentativo attribuito dal Giudice della cautela alle intercettazioni ambientali nell'auto del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art. 350, comma 7, del codice di rito.

Le spontanee dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria dal coindagato Zito sarebbero inutilizzabili, vista l'assenza di sottoscrizione del presunto dichiarante in calce all'annotazione di servizio del 15 febbraio 2021.

Gli orientamenti giurisprudenziali citati a favore della tesi difensiva, tesi a negare l'utilizzabilità delle dichiarazioni non verbalizzate né sottoscritte e riportate dalla polizia giudiziaria in un'annotazione redatta ai sensi dell'art. 357, cod proc pen., sarebbero state minimizzati dal Tribunale, che li avrebbe sbrigativamente qualificati come opinioni minoritarie.

La difesa sostiene invece che, a fronte del contrasto giurisprudenziale sul tema, è opportuna la rimessione della questione alle Sezioni unite.

3. Si dà atto dell'istanza di trattazione orale presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente.

Successivamente, con p.e.c. del 21/02/2023, il predetto Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di essere stato revocato del mandato difensivo nel procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale spiegato, con motivazione priva di qualunque illogicità, non soltanto di non aver riscontrato alcun difetto di autonoma valutazione da parte del Giudice della cautela, ma di avere, al contrario, positivamente apprezzato l'ambito di delibazione di critica propria con cui quest'ultimo ha valutato il quadro indiziario„ basandosi sulla precisa e analitica ricostruzione dei fatti proposta nella richiesta del Pubblico ministero e nell'informativa della Polizia giudiziaria.

Diversamente da quarto sostenuto dal ricorrente, il rinvio per relationem operato dal Giudice della cautela a brani tratti dal provvedimento del Pubblicò ministero non comporta automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, neppure dopo la novella legislativa del 2015 (art. 8, comma 2, legge n. 47 del 16/04/2015), ove risulti, come nel caso di specie, che vi sia stato un effettivo vaglio da parte del giudice sui presupposti di cui agli artt. 273 e 274 del codice di rito (in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelarí e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice: Sez. 3, n. 35720 dell 06/10/2020, Cordiolo, Rv. 280581 - 01; Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro,, Rv. 282506 - 01).

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito (v., di recente, Sez. 5, n. 131 del 08/09/2021 - 05/01/2022, Casino) che «l'autonoma valutazione (prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.) deve consistere in una autonoma decisione che ricorre allorché dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza -degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01).

In definitiva, «ciò che è richiesto al giudice è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare - rendendole così controllabili in sede di impugnazione - le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerehte all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non già di provvedere altresì ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione» (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 - 01). 1.2 II secondo motivo è inammissibile in quanto, nei termini che si diranno, manifestamente infondato o privo di specificità.

Al riguardo, occorre distinguere.

Con riferimento ai dati utilizzati dal Tribunale per ritenere sussistente la provvista indiziaria, occorre ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 2434115 - 01), laddove, nel caso di specie, il ricorrente opera un generico riferimento alle intercettazioni ambientali nell'autovettura di Zito, senza illustrare quale sarebbe lo specifico vizio che riguarderebbe ogni mezzo di prova del quale contesta l'utilizzabilità.

D'altra parte, anche la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al G.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 - 01): ciò che non ricorre nel c:aso di specie, dal momento che l'ordinanza impugnata contiene siffatta valutazione che, per quanto qui rileva, non è oggetto di una contestazione da parte del ricorso nei suoi contenuti.

Con riguardo - e qui si viene al secondo percorso critico sviluppato in ricorso, anche se in maniera sovrapposta al primo - alle ulteriori censure che investono, nella sostanza, la mancata acquisizione di elementi favorevoli alla posizione dell'indagato, si osserva in primo luogo che, quanto all'esistenza dei messaggi intercorsi tra lo Scannapieco e lo Zito, del tutto razionalmente il Tribunale ha rilevato come l'esistenza di contatti di tipo lavorativo o personale, in momenti distinti dal delitto,non incidesse sul significato indiziario delle comunicazioni invece intercorse tra i due quando l'illecito veniva perpetrato 1e che non sono state oggetto di alcuna spiegazione alternativa idonea a introdurre elementi di dubbio rispetto alla non equivoca ricostruzione tratta dai giudici di merito.

In secondo luogo, resta, ancora in questa sede, del tutto generica, sia pure rimanendo sul piano delle mere allegazioni, l'affermazione relativa a un dato favorevole, cui il ricorrente fa riferimento quando si duole della mancata acquisizione di dati che non risultano trasmessi al Tribunale del riesame. 1.3 Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità.

Va premesso che, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, «sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari, le spontanee dichiarazioni rese da un co-indagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse» (Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422 - 02; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409-01).

Il dato centrale, ai fini della decisione, è però rappresentato dal fatto che, come emerge con chiarezza dall'ordinanza impugnata, alla individuazione, da parte della P.g., dei movimenti delle autovetture di Scannapieco e Zito, è seguita l'individuazione, attraverso le videoriprese di diverse telecamere, delle autovetture in uso agli altri partecipi, con la conseguenza che le dichiarazioni dello Zito, pur contenendo "elementi nuovi e sconosciuti alla P.g.", hanno semplicemente consentito di estendere le indagini e di accertare gravi indizi, per quanto qui rileva a carico dello Scannapieco, che prescindono dalle medesime dichiarazioni.

Non a caso, nel ricorso la decisività delle dichiarazioni dello Zito è asserita, più che documentata, con la conseguenza che l'inammissibilità delle censure discende dalle conclusioni delle citate Sez.

U Fruci.

Tutto ciò rende irrilevante il contrasto giurisprudenziale denunciato dal ricorrente, in relazione al quale egli invoca la rimessione della questione alle Sezioni unite.

2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e di un coindagato) in ordine al reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, violenza sulla cosa e danno patrimoniale di rilevante gravità. Secondo il capo d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, si è impossessato, al fine di trarne profitto, di orologi, banconote e monete per un valore pari a euro 335.000,00,. sottraendoli ad [OSCURATO:PERSONA], introducendosi all'interno dei locali della società Clearco s.r.I., sita in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) del codice di rito, per non aver il Tribunale del Riesame accolto la censura relativa all'omessa, autonoma valutazione, da parte del Giudice che ha adottato l'ordinanza cautelare, del profilo attinente alla gravità indiziaria. Con illegittima tecnica redazionale, il Giudice della cautela si sarebbe limitato a redistribuire nel testo dell'ordinanza cautelare taluni passaggi della richiesta di applicazione della misura formulata dal Pubblico ministero. Sostiene la difesa che la tecnica di motivazione per relationem, che caratterizza l'ordinanza genetica, sarebbe stata avallata dal Tribunale con argomentazioni inadeguate, perché basate su un'interpretazione ormai superata dell'art. 292, comma 2, lett. c) del codice di rito. 2.2 Col secondo motivo, si duole della violazione di legge processuale con riferimento all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., per omessa trasmissione al Tribunale del riesame degli esiti della copia forense e delle attività di intercettazione telefonica e, più in generale di tutti gli atti di indagine oggetto di discovery. La difesa, pur avendo ritualmente formulato istanza al Pubblico ministero procedente di consegna di tutti gli atti d'indagine (connessi, in particolare, alle intercettazioni ambientali e telefoniche, intesi sia come emergenze captative sia quali atti autorizzativi), non ha ricevuto gli esiti dell'attività di intercettazione nella loro interezza, così come incompleta sarebbe stata la documentazione relativa ai dati tratti dai telefoni cellulari degli indagati. Ciò che avrebbe menomato i diritti della difesa; in particolare, la difesa sarebbe stata privata di un elemento di favore per il ricorrente costituito dall'imponente mole di messaggi scambiati dal ricorrente con il coindagato Zito, che avrebbe dimostrato l'assiduità della frequentazione dei due coindagati, non limitata certo al momento del delitto. La difesa ha invece potuto accedere soltanto ai messaggi selezionati dal consulente tecnico del P.M., relativi al momento dell'evento delittuoso. Il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alle censure sul punto, soffermandosi unicamente sul profilo relativo ai decreti autorizzativi delle intercettazioni. L'estromissione della difesa dal percorso valutativo della legittimità del mezzo di ricerca della prova renderebbe illegittimo il giudizio di gravità indiziaria, visto il peso argomentativo attribuito dal Giudice della cautela alle intercettazioni ambientali nell'auto del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art. 350, comma 7, del codice di rito. Le spontanee dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria dal coindagato Zito sarebbero inutilizzabili, vista l'assenza di sottoscrizione del presunto dichiarante in calce all'annotazione di servizio del 15 febbraio 2021. Gli orientamenti giurisprudenziali citati a favore della tesi difensiva, tesi a negare l'utilizzabilità delle dichiarazioni non verbalizzate né sottoscritte e riportate dalla polizia giudiziaria in un'annotazione redatta ai sensi dell'art. 357, cod proc pen., sarebbero state minimizzati dal Tribunale, che li avrebbe sbrigativamente qualificati come opinioni minoritarie. La difesa sostiene invece che, a fronte del contrasto giurisprudenziale sul tema, è opportuna la rimessione della questione alle Sezioni unite. 3. Si dà atto dell'istanza di trattazione orale presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente. Successivamente, con p.e.c. del 21/02/2023, il predetto Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di essere stato revocato del mandato difensivo nel procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale spiegato, con motivazione priva di qualunque illogicità, non soltanto di non aver riscontrato alcun difetto di autonoma valutazione da parte del Giudice della cautela, ma di avere, al contrario, positivamente apprezzato l'ambito di delibazione di critica propria con cui quest'ultimo ha valutato il quadro indiziario„ basandosi sulla precisa e analitica ricostruzione dei fatti proposta nella richiesta del Pubblico ministero e nell'informativa della Polizia giudiziaria. Diversamente da quarto sostenuto dal ricorrente, il rinvio per relationem operato dal Giudice della cautela a brani tratti dal provvedimento del Pubblicò ministero non comporta automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, neppure dopo la novella legislativa del 2015 (art. 8, comma 2, legge n. 47 del 16/04/2015), ove risulti, come nel caso di specie, che vi sia stato un effettivo vaglio da parte del giudice sui presupposti di cui agli artt. 273 e 274 del codice di rito (in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelarí e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice: Sez. 3, n. 35720 dell 06/10/2020, Cordiolo, Rv. 280581 - 01; Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro,, Rv. 282506 - 01). La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito (v., di recente, Sez. 5, n. 131 del 08/09/2021 - 05/01/2022, Casino) che «l'autonoma valutazione (prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.) deve consistere in una autonoma decisione che ricorre allorché dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza -degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01). In definitiva, «ciò che è richiesto al giudice è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare - rendendole così controllabili in sede di impugnazione - le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerehte all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non già di provvedere altresì ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione» (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 - 01). 1.2 II secondo motivo è inammissibile in quanto, nei termini che si diranno, manifestamente infondato o privo di specificità. Al riguardo, occorre distinguere. Con riferimento ai dati utilizzati dal Tribunale per ritenere sussistente la provvista indiziaria, occorre ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 2434115 - 01), laddove, nel caso di specie, il ricorrente opera un generico riferimento alle intercettazioni ambientali nell'autovettura di Zito, senza illustrare quale sarebbe lo specifico vizio che riguarderebbe ogni mezzo di prova del quale contesta l'utilizzabilità. D'altra parte, anche la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al G.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 - 01): ciò che non ricorre nel c:aso di specie, dal momento che l'ordinanza impugnata contiene siffatta valutazione che, per quanto qui rileva, non è oggetto di una contestazione da parte del ricorso nei suoi contenuti. Con riguardo - e qui si viene al secondo percorso critico sviluppato in ricorso, anche se in maniera sovrapposta al primo - alle ulteriori censure che investono, nella sostanza, la mancata acquisizione di elementi favorevoli alla posizione dell'indagato, si osserva in primo luogo che, quanto all'esistenza dei messaggi intercorsi tra lo Scannapieco e lo Zito, del tutto razionalmente il Tribunale ha rilevato come l'esistenza di contatti di tipo lavorativo o personale, in momenti distinti dal delitto,non incidesse sul significato indiziario delle comunicazioni invece intercorse tra i due quando l'illecito veniva perpetrato 1e che non sono state oggetto di alcuna spiegazione alternativa idonea a introdurre elementi di dubbio rispetto alla non equivoca ricostruzione tratta dai giudici di merito. In secondo luogo, resta, ancora in questa sede, del tutto generica, sia pure rimanendo sul piano delle mere allegazioni, l'affermazione relativa a un dato favorevole, cui il ricorrente fa riferimento quando si duole della mancata acquisizione di dati che non risultano trasmessi al Tribunale del riesame. 1.3 Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità. Va premesso che, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, «sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari, le spontanee dichiarazioni rese da un co-indagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse» (Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422 - 02; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409-01). Il dato centrale, ai fini della decisione, è però rappresentato dal fatto che, come emerge con chiarezza dall'ordinanza impugnata, alla individuazione, da parte della P.g., dei movimenti delle autovetture di Scannapieco e Zito, è seguita l'individuazione, attraverso le videoriprese di diverse telecamere, delle autovetture in uso agli altri partecipi, con la conseguenza che le dichiarazioni dello Zito, pur contenendo "elementi nuovi e sconosciuti alla P.g.", hanno semplicemente consentito di estendere le indagini e di accertare gravi indizi, per quanto qui rileva a carico dello Scannapieco, che prescindono dalle medesime dichiarazioni. Non a caso, nel ricorso la decisività delle dichiarazioni dello Zito è asserita, più che documentata, con la conseguenza che l'inammissibilità delle censure discende dalle conclusioni delle citate Sez. U Fruci. Tutto ciò rende irrilevante il contrasto giurisprudenziale denunciato dal ricorrente, in relazione al quale egli invoca la rimessione della questione alle Sezioni unite. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempi
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