CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03SPEUQ) nato il 05/02/1.982 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina aggravata, non superano la soglia di ammissibilità poiché fondati su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Invero le modalità di consumazione della rapina e le tesi difensive dirette a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo sono state oggetto di accurato vaglio da parte della Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); che tali motivi non sono consentiti dalla legge in questa sede in presenza della cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto è sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; la parte civile ha presentato nota spese unitamente a conclusioni che non risultano avere apportato alcun contributo alla decisione, sicché le spese richieste non devono essere liquidate. Si ribadisce infatti che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541 cod. proc. pen., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto; ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della parte civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275524 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. T P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2