CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33058/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CHILLE' CONCETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BARILA' NUNZIO, BARILA' ANTONINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BARILA' ANGELA, BARILA’ GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – A.M.A.M., [OSCURATO:PERSONA], ARIGO’ GIACOMO -intimati- avverso la sentenza n. 692/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] agì in “negatoria servitutis”, lamentando che su un proprio terreno i convenuti avevano abusivamente realizzato una strada carrabile, che attraversava anche il terreno dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina; - costituitisi solo i soggetti privati chiamati in giudizio (restarono contumaci l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina e il comune di Messina), costoro eccepirono che l’azione era improponibile poiché, a riguardo dello stesso fondo, era pendente un procedimento possessorio, intentato nei confronti del marito comproprietario dell’attrice, e, in via riconvenzionale, chiesero accertarsi il loro diritto per intervenuta usucapione e, in subordine, chiesero costituirsi servitù coattiva di passaggio; - il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda e assorbite quelle riconvenzionali; - la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda di “negatoria servitutis”; - il Giudice di secondo grado, ritiene, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, non sussistere la preclusione di cui all’art.705 cod. proc. civ., stante che l’attrice non risultava essere parte del giudizio possessorio, con la conseguenza che la norma evocata non poteva precluderle l’azione; nel merito, provato dall’attrice il proprio diritto di proprietà, i convenuti non avevano adeguatamente provato il diritto di servitù rivendicato; quanto alla servitù coattiva osserva che la domanda non poteva essere accolta poiché la stessa non era stata avanzata anche nei confronti degli altri proprietari, sul fondo dei quali, sarebbe dovuto svolgersi il passaggio coattivo. 2. Gli appellati ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 705 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Secondo l’assunto, la Corte territoriale, pur a vendo evocato la pronuncia di legittimità n. 8367/2001, che aveva ritagliato una eccezione alla regola enunciata in sentenza, che coincideva con il caso in esame, non ne aveva tenuto conto, in quanto aveva accolto il motivo d’appello della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dedotto l’inoperatività del divieto di cui all’art. 705 cod. proc. civ. nei propri confronti, poiché non era stata convenuta nel giudizio possessorio, ma solo il di lei coniuge, [OSCURATO:PERSONA]. 3. 1. Il motivo è infondato. La massima della sentenza richiamata (Sez. 2, Sentenza n. 8367, 20/06/2001, Rv. 547586) è la seguente: Il divieto di cumulo tra giudizio petitorio e giudizio possessorio ha carattere soggettivo e non può spiegare effetto nei confronti di persone diverse da quelle convenute in sede possessoria. Tuttavia, da ciò non può ricavarsi specularmente che al convenuto sia preclusa l'azione petitoria esclusivamente nei confronti di chi ha instaurato il giudizio possessorio . La motivazione rende maggiormente chiaro il contenuto della massima: Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte è stato enunciato il principio di diritto (accolto anche in dottrina) che il divieto di cui all'art. 705 c.p.c. ha carattere puramente soggettivo e non può spiegare effetto nei confronti di persona diversa da quella convenuta in sede possessoria (vedi sentt. nn. 2106/2000, 1392/1992). Da tanto si è ricavata la regola speculare che al convenuto in possessorio sia inibito attivare lo stesso tipo di tutela petitoria solo nei confronti dell'attore in reintegra o in manutenzione; ovverosia, che il limite soggettivo della preclusione stabilita dall'art. 705 c.p.c. implica l'accertamento che il giudizio possessorio verta tra le stesse persone tra le quali si agita la lite petitoria. Nella sua assolutezza, neanche tale conclusione è tuttavia corretta, palesandosi necessarie in proposito le seguenti precisazioni. Quando, ad esempio, più soggetti, ciascuno proprietario di un diverso fondo, esercitino il possesso di una servitù di passaggio su un fondo contiguo, coesistono, parallelamente, più possessi di servitù di passaggio diversificati fra loro, ciascuno a favore di uno dei fondi dominanti e gravante sull'unico fondo servente. E stante la diversificazione tra più possessi coesistenti, in ipotesi di spoglio compiuto dal proprietario del fondo servente, se il giudizio possessorio è promosso da alcuni soltanto dei possessori, i quali ottengono sentenza di reintegrazione, soltanto nei loro confronti è preclusa, dalla norma di cui al primo comma dello art. 705 c.p.c., la proponibilità della domanda petitoria da parte del proprietario del fondo servente finché non sia stata eseguita la sentenza di reintegrazione. Domanda petitoria che, invece, deve ritenersi proponibile nei confronti di quei possessori che non hanno partecipato al giudizio possessorio. Di contro, nel caso in cui sussistano più possessori di una servitù di passaggio a vantaggio di uno stesso fondo e solo uno di essi agisca in sede possessoria, il convenuto in tale giudizio non può agire in petitorio nei confronti dei soggetti che non hanno promosso la lite. Diversamente opinando, si ammetterebbe, in contrasto con la ratio della preclusione prevista dalla norma in commento, la possibilità di una pronuncia sulla titolarità giuridica del bene in grado di vanificare quella preventivamente richiesta sulla relazione di fatto con lo stesso bene. Qui il caso è diverso: non si è in presenza dell’azione proposta da uno dei possessori della servitù riguardante un unico fondo, nel mentre il convenuto agisce in petitorio nei confronti di taluno dei possessori che non hanno intrapreso l’azione possessoria; bensì d’una azione possessoria intentata da tutti i pretesi possessori nei confronti di uno solo dei comproprietari. Di talché trova piena applicazione il principio di diritto consolidato richiamato dalla sentenza, in base al quale al compossessore non coinvolto nel giudizio possessorio non è preclusa l’azione petitoria. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che la Corte locale aveva tenuto conto di un documento tardivamente prodotto dalla controparte solo con la comparsa conclusionale di primo grado. Il riferimento è al passaggio della sentenza impugnata con il quale si afferma riscontrata la deposizione di tale [OSCURATO:PERSONA] dalla denunzia effettuata nel maggio ’90 ai Carabinieri dalle signore [OSCURATO:PERSONA], danti causa della appellante . Affermano, inoltre, i ricorrenti che l’atto era inesistente perché mai prodotto, mentre nel fascicolo della controparte vi era solo un riferimento generico a un esposto del 14/5/1990, del quale non veniva riportato il contenuto. 4.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, deve osservarsi che gli appellati, vittoriosi in primo grado, non allegano di avere dedotto nulla sul punto con la comparsa di risposta d’appello. Una tale riproposizione, è utile soggiungere, come ha chiarito di recente questa Corte, pur se libera da forme, deve essere specifica, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Sez. 3, n. 25840, 13/11/2020, Rv. 659852). Inoltre, la controricorrente, riproducendo la parte della memoria ex art. 183, co. 5, cod. proc. civ., afferma di avere in quella sede esplicitato che dalla documentazione allegata in atti risultava quanto poi ripreso dalla Corte d’appello. Infine, il documento in parola non assume, nell’economia della sentenza, carattere decisivo, ma solo di rinforzo marginale alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1031, 1061, 1158 cod. civ., 115 e 116, 132 n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo. In sintesi, con il motivo qui al vaglio i ricorrenti addebitano alla sentenza di avere deciso sulla sola base di un’asserita denuncia del maggio 1990 ai Carabinieri, presentata delle signore [OSCURATO:PERSONA], danti causa della “appellante” [così testualmentein ricorso], con la quale veniva lamentata “la recente” realizzazione di un viottolo abusivo sul terreno di loro proprietà. Trattavasi di motivazione giudicata inadeguata dai ricorrenti, poiché non aveva tenuto conto del fatto che il viottolo esisteva sin dagli anni ’80 del secolo scorso. Un tale documento (la denuncia) non esisteva e, tuttavia, aveva assunto un peso determinante per la decisione. Inoltre, viene criticato il vaglio della prova testimoniale. 5.1. La doglianza è priva di fondamento. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un impropr io riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Sotto altro profilo deve rilevarsi che la Corte territoriale, attraverso costrutto motivazionale pienamente comprensibile, ha spiegato le ragioni che l’hanno portata ad accogliere la domanda dell’appellante. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Nonostante glisforzi dialettici dei ricorrenti, non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l’argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa. Quel che, in sostanza i ricorrenti contestano è il risultato del vaglio probatorio, in questa sede incensurabile, ivi incluso l’apprezzamento delle deposizioni, avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Sez. 2, n. 21187, 8/8/2019, Rv. 655229). 6. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., 102, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Lamentano i ricorrenti che la Corte di Messina aveva errato a rigettare la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio a cagione della non integrità del contraddittorio, in quanto, affermano i ricorrenti, in giudizio vi erano tutti i proprietari dei fondi da attraversare, in particolare l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina e il comune di Messina. 6.1. La doglianza merita rigetto. Pur vero che i due soggetti di cui sopra erano stati evocati in giudizio, ma non dagli odierni ricorrenti, bensì dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva chiesto affermarsi l’obbligo per i predetti di recingere, così delimitandoli, l’acquedotto e la zona di rispetto, in modo da scongiurare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Nei confronti di costoro i convenuti, oggi ricorrenti, non consta che abbiano proposto alcuna domanda. 7. Il quinto motivo, con il quale i ricorrenti invocano il favore delle spese è inammissibile: non si tratta di un vero motivo, ma di un mero auspicio di vittoria, concretizzandosi il quale, ma solo in tal caso, essi avrebbero diritto al rimborso delle spese. 8. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico dei ricorrenti nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei p