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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 luglio 1975

Cassazione n. 13207/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1975 avverso la sentenza emessa in data 14/05/2024 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; preso atto che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del 07/05/2021 del Tribunale di Catania che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., con conseguente irrogazione della pena di euro 350,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore fiduciario, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la nullità ai sensi dell'art. 179 cod, proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto ne era stata omessa la notifica sia all'imputata che al difensore di fiducia e, per derivazione, nullità della sentenza impugnata.

Rileva il ricorrente che per il giudizio di appello, celebrato in forma "cartolare", il relativo decreto di citazione era notificato il 03/01/2024 al difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA] (già designato nel giudizio di primo grado e che aveva impugnato la sentenza del Tribunale) e all'imputata il 14/03/2024 presso il luogo di residenza nelle forme della compiuta giacenza.

Tuttavia, l'imputata medesima, nell'ambito del procedimento de quo, aveva depositato alla Corte di appello in data 20/12/2021 (quindi oltre due anni prima della celebrazione del giudizio di secondo grado) la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso lo studio professionale di questi. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato l'unico motivo di ricorso proposto.

2. Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso e dall'esame del fascicolo processuale - consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta - il decreto di citazione in appello, emesso il 27.12.2023, è stato notificato all'allora difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all'imputata presso il luogo di residenza nelle forme della compiuta giacenza, nonostante già risultasse agli atti la nomina fiduciaria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con contestuale elezione di domicilio, depositata il giorno 20/12/2021 presso la cancelleria del giudice di secondo grado.

Al giudizio di appello (svolto nella forma cartolare) risulta avere partecipato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che depositava conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso da lei stessa proposto personalmente nell'anno 2021, in veste di difensore d'ufficio.

L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett.c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile quando ne sia obbligatoria la presenza ed il professionista non sia comparso in udienza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al legale d'ufficio, poiché l'imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), CEDU (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199).

Si configura altresì l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello anche alla stessa imputata che aveva eletto domicilio presso lo studio professionale del nominato difensore di fiducia.

Tale comunicazione è infatti stata disposta presso il luogo di residenza nelle forme della compiuta giacenza e quindi con modalità, in concreto, inidonee a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto.

3. Ne consegue che, in mancanza del previo avviso sia all'imputata che al difensore di fiducia nominato tempestivamente, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale per il giudizio di secondo grado e la relativa sentenza che va annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania che provvederà alla celebrazione di un nuovo giudizio di appello.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1975 avverso la sentenza emessa in data 14/05/2024 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; preso atto che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del 07/05/2021 del Tribunale di Catania che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., con conseguente irrogazione della pena di euro 350,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore fiduciario, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la nullità ai sensi dell'art. 179 cod, proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto ne era stata omessa la notifica sia all'imputata che al difensore di fiducia e, per derivazione, nullità della sentenza impugnata. Rileva il ricorrente che per il giudizio di appello, celebrato in forma "cartolare", il relativo decreto di citazione era notificato il 03/01/2024 al difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA] (già designato nel giudizio di primo grado e che aveva impugnato la sentenza del Tribunale) e all'imputata il 14/03/2024 presso il luogo di residenza nelle forme della compiuta giacenza. Tuttavia, l'imputata medesima, nell'ambito del procedimento de quo, aveva depositato alla Corte di appello in data 20/12/2021 (quindi oltre due anni prima della celebrazione del giudizio di secondo grado) la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso lo studio professionale di questi. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato l'unico motivo di ricorso proposto. 2. Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso e dall'esame del fascicolo processuale - consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta - il decreto di citazione in appello, emesso il 27.12.2023, è stato notificato all'allora difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all'imputata presso il luogo di residenza nelle forme della compiuta giacenza, nonostante già risultasse agli atti la nomina fiduciaria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con contestuale elezione di domicilio, depositata il giorno 20/12/2021 presso la cancelleria del giudice di secondo grado. Al giudizio di appello (svolto nella forma cartolare) risulta avere partecipato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che depositava conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso da lei stessa proposto personalmente nell'anno 2021, in veste di difensore d'ufficio. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett.c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile quando ne sia obbligatoria la presenza ed il professionista non sia comparso in udienza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al legale d'ufficio, poiché l'imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), CEDU (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199). Si configura altresì l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello anche alla stessa imputata che aveva eletto domicilio presso lo studio professionale del nominato difensore di fiducia. Tale comunicazione è infatti stata disposta presso il luogo di residenza nelle forme della compiuta giacenza e quindi con modalità, in concreto, inidonee a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto. 3. Ne consegue che, in mancanza del previo avviso sia all'imputata che al difensore di fiducia nominato tempestivamente, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale per il giudizio di secondo grado e la relativa sentenza che va annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania che provvederà alla celebrazione di un nuovo giudizio di appello. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di
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