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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16606/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natckil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

In particolare, la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che lo stato di ubriachezza nel quale si era trovata l'imputata non era derivata da caso fortuito o forza maggiore e che, quindi, tale stato non era idoneo ai sensi dell'art. 92 cod. pen., ad escludere o diminuire l'imputabilità.

Lo stato di ubriachezza accidentale di cui all'art. 91 cod. pen., infatti, ricorre solo quando esso sia involontario nella causa, con l'esclusione di ogni partecipazione dolosa o colposa della volontà dell'agente (Sez. 6, n. 35543 del 17/07/2012, Cesaretti, Rv. 253395).

Occorre, al riguardo, sottolineare come alla disciplina dell'ubriachezza sia del tutto estraneo il requisito della volontà di ubriacarsi, posto che, per la ravvisabilità dell'ipotesi di cui all'art. 92, primo comma, cod. pen., è sufficiente che l'ubriachezza non sia derivata da caso fortuito o forza maggiore, come può avvenire, ad esempio, a causa dell'assunzione di una bevanda alcolica nella convinzione che sia analcolica per altrui intervento malizioso.

La Corte di appello, inoltre, fornendo sul punto valida motivazione, ha evidenziato che non era possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e che non era possibile riconoscere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., posto che, dall'analisi delle concrete modalità esecutive della condotta, si evinceva che l'imputata, per futili motivi, aveva interrotto la regolarità di due servizi pubblici (Carabinieri e 118).

La Corte di appello, infine, per i medesimi motivi, ha ritenuto congrua la pena di euro 250,00 di ammenda( •i, WatjA0 occ›,fe, rn(ti,Act nfiri mri otto givrapu , Mirto j;,rtil:, erK triAr,9 LA ftwn 01,LOW).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natckil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che lo stato di ubriachezza nel quale si era trovata l'imputata non era derivata da caso fortuito o forza maggiore e che, quindi, tale stato non era idoneo ai sensi dell'art. 92 cod. pen., ad escludere o diminuire l'imputabilità. Lo stato di ubriachezza accidentale di cui all'art. 91 cod. pen., infatti, ricorre solo quando esso sia involontario nella causa, con l'esclusione di ogni partecipazione dolosa o colposa della volontà dell'agente (Sez. 6, n. 35543 del 17/07/2012, Cesaretti, Rv. 253395). Occorre, al riguardo, sottolineare come alla disciplina dell'ubriachezza sia del tutto estraneo il requisito della volontà di ubriacarsi, posto che, per la ravvisabilità dell'ipotesi di cui all'art. 92, primo comma, cod. pen., è sufficiente che l'ubriachezza non sia derivata da caso fortuito o forza maggiore, come può avvenire, ad esempio, a causa dell'assunzione di una bevanda alcolica nella convinzione che sia analcolica per altrui intervento malizioso. La Corte di appello, inoltre, fornendo sul punto valida motivazione, ha evidenziato che non era possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e che non era possibile riconoscere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., posto che, dall'analisi delle concrete modalità esecutive della condotta, si evinceva che l'imputata, per futili motivi, aveva interrotto la regolarità di due servizi pubblici (Carabinieri e 118). La Corte di appello, infine, per i medesimi motivi, ha ritenuto congrua la pena di euro 250,00 di ammenda( •i, WatjA0 occ›,fe, rn(ti,Act nfiri mri otto givrapu , Mirto j;,rtil:, erK triAr,9 LA ftwn 01,LOW). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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