CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 1950
Cassazione n. 45185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1950 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Napoli che, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354 (erroneamente indicata nell'istanza originaria, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen.), relativamente alla pena di anni cinque, mesi due e giorni due di reclusione inflitta con sentenze passate in giudicato. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il quadro clinico del condannato, così come emergeva dalla relazione sanitaria aggiornata, non era di una gravità tale da giustificare l'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 47- ter, comma 01, Ord. pen. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 ter, comma 01, Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe affermato in maniera errata che l'istanza doveva essere rigettata poiché carente della dimostrazione delle condizioni sanitarie di gravità tale da incidere sulla compatibilità della tutela del diritto alla salute del condannato con l'espiazione della suindicata pena in carcere. Nel ricorso si evidenzia che tale requisito, in realtà, sarebbe stato previsto dal legislatore solo ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 47 ter, comma 1-ter, Ord. pen. e non ai fini del differente istituto della detenzione domiciliare per soggetto condannato ultrasettantenne di cui al comma 01 del medesimo articolo. Il giudice di merito, quindi, preso atto dell'assenza di titoli ostativi e dell'assenza delle condizioni soggettive ostative (non essendo il detenuto stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza), avrebbe dovuto concedere la misura alternativa alla detenzione richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare che la richiesta del condannato aveva a oggetto l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare per persona che aveva compiuto i settanta anni di età, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 01, Ord. pen. In ordine a tale richiesta, il Tribunale di sorveglianza non ha offerto alcuna motivazione, essendosi limitato a evidenziare che lo stato di salute del condannato non fosse a suo avviso di gravità tale da giustificare l'applicazione del comma 1-ter del citato articolo, avente a oggetto il differente istituto del differimento facoltativo o obbligatorio della pena nelle forme della detenzione domiciliare. Nel caso dì specie, quindi, l'esame del provvedimento impugnato evidenzia un profilo di carenza motivazionale, considerando che, in tema di misure alternative alla detenzione, la concessione del beneficio della detenzione domiciliare al detenuto ultrasettantenne è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, alla quale spetta di accertare, oltre che l'utilità in concreto per il reinserimento sociale del condannato, l'assenza dì impedimenti previsti in generale per tutte le ipotesi di misure alternative, fra le quali il divieto di concessione per il periodo di tre anni nei casi di revoca di precedente misura per inidoneità del soggetto al trattamento o per comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura (Sez. 1, n. 42992 del 17/10/2007, Parla, Rv. 238121). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor