CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva, la sentenza del Tribunale di Rimini del 13 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato (capo a) e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (capo b) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e della illogicità della motivazione circa il mancato accoglimento della richiesta di assorbimento del reato di cui al capo b) nel reato di cui al capo a), è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a non essere scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che è la stessa congerie di attrezzi rinvenuti a dare conto della oggettiva impossibilità di impiego di tutti gli attrezzi solo per commettere i furti in contestazione (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione (si veda pag. 4 della sentenza della Corte territoriale); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d