CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 19753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C. 03/03/2022 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18782-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, V.le AMERICA 125 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in ROMA, C.so di ITALIA 102 - controricorrente - avverso la sentenza n. 4065/2016 della CORTE d'APPELLO di ROMA, cle_positgta il 24_062016; udita la relazione CICIld causa svolta nella carriera di consiglio dei 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che, con sentenza n. 11950/2011, depositata in data 1.6.2011, il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], al decreto ingiuntivo n. 8970/2007, che l'aveva condannata a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma di C 14.460,95, oltre accessori. Sosteneva la Bertagni la nullità della scrittura privata del 22.3.2000, con la quale si era impegnata a riversare alla Miceli tutti i contributi statali erogati dal Consorzio relativamente all'immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 146, che le era stato assegnato quale socia della Coop. Betelguese; immobile che il 22.3.2000 aveva venduto alla Miceli. La causa della scrittura privata non era ravvisabile nel collegato atto di compravendita sottoscritto dalle parti e, dalla documentazione in atti, non era rinvenibile né un interesse unitario, né la prova di un qualsivoglia intento negoziale tale da far ritenere, nella determinazione del prezzo di compravendita, l'esistenza, l'ammontare e la durata della contribuzione statale da dover versare alla Miceli. Lamentava la Bertagni che la Miceli aveva conseguito lo scopo di ottenere un aiuto finanziario da parte dello Stato, sebbene priva dei requisiti richiesti dalla legge. In tal senso, l'unico intento della scrittura privata sarebbe stato quello di eludere l'applicazione di una norma imperativa, al fine di ottenere benefici economici altrimenti non spettanti. Che, secondo il Tribunale la causa dell'operazione disposta con la suddetta scrittura privata era la stessa del contratto di vendita concluso dalle parti in pari data, ovvero tale pattuizione faceva parte degli accordi economici della vendita con cui, 12 giorni dopo aver acquistato la proprietà dell'appartamento assegnatole nel 1987, la Bertagni lo aveva rivenduto alla Miceli; per cui del valore economico della periodica corresponsione dei contributi alla ex assegnataria, il cui importo la medesima si impegnava a conferire all'acquirente, le parti avrebbero tenuto conto nello stabilire il prezzo di vendita. Avverso la sentenza proponeva appello la Bertagni, al quale resisteva la Miceli. Con sentenza n. 4065/2016, depositata in data 24.6.2016, la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello, revocando il decreto ingiuntivo n. 8970/2007 e condannava la Miceli al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio. In particolare, la Corte territoriale riteneva che la scrittura privata del 22.3.2000 fosse nulla per violazione dell'art. 20 della L. n. 179/1992 e per contrasto a norme imperative ex art. 1343 c.c. in mancanza del presupposto del possesso dei requisiti soggettivi per poter beneficiare dei contributi. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Rilevato che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ex «Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in riferimento all'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e all'art. 115 c.p.c. in tema di disponibilità delle prove - [la]Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 20 L. 179/1992 per la mancata verifica dell'intervenuta scadenza del periodo quinquennale»; e che, con il secondo motivo deduce ex «Art. 360, co 1, n. 4 c.p.c. - [la] Nullità della sentenza per vizio logico di motivazione e mera apparenza del supporto argomentativo attinente ad una quaestio facti»; che, in particolare, la Corte territoriale ha affermato che la scrittura privata del 22.3.2000 [applicabile ratíone temporis alla fattispecie: conf. Cass., Sez. un., n. 30951 del 2017] fosse nulla in quanto l'art. 20 della L. n. 179/1992 [come modificato dall'art. 3 legge n. 1994, n. 85] dispone che gli alloggi di edilizia agevolata possano essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi; pertanto nei casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro [Art. 20, comma 2, legge cit. secondo cui "In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso"]; che la medesima Corte d'appello, in un giudizio "identico" tra le medesime parti relativo ai contributi degli anni 2007/2011 versati direttamente dal Consorzio avrebbe, con sentenza n. 7138 del 2021, esplicitamente e volutamente contraddetto sé stessa [memoria integrativa, pag. 4]; che anche la più recente giurisprudenza di questa Corte - uniformandosi alle pronunce richiamate nel ricorso - ha confermato che "In tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, l'art. 3 della legge n. 85 del 1994, nel modificare l'art. 20, comma 1, della legge n. 179 del 1992, ha liberalizzato, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo solo il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi. La citata disciplina vale anche per le alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni e assegnazioni anteriori alla legge n. 179 del 1992 (Cass. n. 30951 del 2017; conf. Cass. n. 26915 del 2008; Cass. n. 24568 del 2006). Ritenuto che questo Collegio non ravvisa la evidenza decisoria, laddove la tematica introdotta in causa presenta profili di particolare rilevanza interpretativa ed applicativa della questione di diritto sulla quale deve pronunciare ex artt. 375 e 380-bis c.p.c.; e che pertanto appare opportuno che venga discussa in pubblica udienza (v. Cass., sez. un., n. 14437 del 2018; conf. Cass. n. 1915 del 2017). P.Q.M. La Corte rimette la causa sul ruolo per la discussione nella pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, riunita in prima convocazione il 3 marzo 2022, e in seconda convocazio