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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 05219/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27917/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AGLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro E [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL],crescenzo.rubinetti@milan o.pecavvocati.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1730/2022, depositata il 13/09/2022 e notificata in pari data.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società agricola F.lli Scalone citava dinanzi al Tribunale di Ragusa la [OSCURATO:SOCIETA]. perché: a) in via principale, fosse accertata l’inesistenza del credito di euro 46.385,66 preteso a titolo di conguaglio per il periodo dicembre 2008 - giugno 2013, a seguito della verifica sul contatore effettuata da tecnici di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel corso della quale era stato riscontrato un allacciamento abusivo diretto a monte del misuratore, con conseguente divergenza tra consumo registrato e consumo effettivo; b) in subordine, fosse ordinato alla convenuta un ricalcolo del conguaglio richiesto, sulla scorta di parametri oggettivi, proporzionati anche alla consistenza dell’azienda. [OSCURATO:SOCIETA]. non solo resisteva alle domande, ma chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di euro 47.389,28 e la chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per sentirla condannare, in caso di accoglimento della domanda attorea, alla restituzione degli oneri di vettoriamento.

Con sentenza n. 612/18, il tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea e della riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condannava la società agricola F.lli Scalone al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della complessiva somma di euro 6.734,83, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo.

La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza n. 1730/2022, depositata il 13/09/2022 e notificata in pari data, all’esito del giudizio di appello promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, respingendo la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dall’odierna ricorrente ed accogliendo la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto ancora rileva, il giudice a quo ha ritenuto: a) coperto da giudicato l’accertamento dell’allacciamento abusivo in favore della somministrata; b) applicabile quanto statuito con la pronuncia n. 13605/2019 di questa Corte che, in un caso in cui, attesa l’inattendibilità della contabilizzazione dei consumi causata dalla manomissione del contatore, ha affermato che la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell’energia consumata e nel mancato utile , da quantificare anche in base ad elementi presuntivi quali calcoli statistici sull’entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati a qualità, dimensioni , tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell’utente ; c) gli importi fatturati a conguaglio ricostruiti presuntivamente da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei criteri di verifica a tale società demandati dalla delibera della Autorità indipendente di settore, ed in particolare adoperando (in mancanza di dati storici sui consumi e non ricorrendo l’ipotesi del malfunzionamento del misuratore) il criterio della potenza tecnicamente prelevabile, che si fonda su un dato oggettivo, ovvero sul diametro e quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l’allaccio abusivo, ipotizzando che lo stesso venga utilizzato per un numero di ore medie, come indicate in apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati ISTAT ed autorizzate dall’Agenzia delle Dogane .

La societ F.lli Scalonericorre per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resistono con separati controricorsi.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunzia Violazione e/o falsa applicazione degli arti. 2697 c.c., art 2727, art. 2729 c.c., art 113 c.c. art. 115 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per avere il giudice a quo ritenuto provati per presunzioni i consumi pretesi da [OSCURATO:SOCIETA].

La corte territoriale non avrebbe considerato che, a seguito di contestazione della fattura, era onere della somministrante fornire la dimostrazione della corrispondenza della registrazione del contatore ai consumi effettivi dell’utente ; in sostanza, la ricorrente ritiene che gli importi fatturati a conguaglio potevano ritenersi provati per presunzione semplice solo ed esclusivamente se alcuna contestazione in merito fosse emersa in corso di causa e se tutti gli ulteriori indizi emersi in sede giudiziale fossero stati gravi precisi e concordati ; nella specie, invece, i consumi erano stati contestati e vi erano ulteriori indizi emersi in corso di causa, ossia la mancata misurazione della conduzione al momento dell’accertamento; “la mancanza di elementi quantitativi affidabili”; i fabbisogni dell’azienda in ordine alla dimensione ed allo storico dei consumi (tutti elementi mai contestati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]) non considerati dalla corte d'appello; ha aggiunto che trattandosi di ipotesi di ricalcolo legato ai consumi non misurati, il corrispettivo oggetto di calcolo equivale al risarcimento del danno dovuto per la somministrazione della fornitura non adeguatamente calcolata: ed invero trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento danni, esattamente come ha motivato il tribunale in primo grado, in maniera logica e coerente ai principi di diritto che disciplinano la materia, “in difetto di elementi quantitativi affidabili direttamente rilevati presso l’utenza” è apparso congruo stimare in via equitativa i consumi, sulla scorta di tutti gli elementi emersi in sede di giudizio . 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta Violazione e/o falsa applicazione dell’art 1226 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .

La corte d'appello, trattandosi di una richiesta risarcitoria, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione equitativa del danno che tenesse conto del criterio adottato dalla società distributrice (potenza tecnicamente prelevabile) ma senza ignorare gli ulteriori elementi emersi e provati dalla società ricorrente che ha dimostrato l’impossibilità tecnica di usufruire di tutti quei km l’anno che sono stati erroneamente ricalcolati ; al contrario, secondo la prospettazione della ricorrente, il giudice a quo avrebbe escluso ogni altra possibile valutazione dei danni ed affidato piena prova al criterio di calcolo utilizzato dalla società distributrice peraltro riferendo che tale criterio non sia stato contestato dalla ricorrente che, al contrario, lo ha contestato sin dalla fase stragiudiziale ed ha persino deciso di avanzare domanda di accertamento negativo ancor prima che la società [OSCURATO:PERSONA] avanzasse domanda monitoria e/o di condanna al pagamento . 3) I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

In primo luogo, va rilevato che la corte territoriale non ha mai messo in dubbio che la società agricola ricorrente avesse contestato la quantificazione dei consumi, ma ha ritenuto, sulla scorta di un ragionamento sorretto da precisi riferimenti di natura indiziaria, la cui gravità, precisione e concordanza non è stata confutata dalla ricorrente, che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse soddisfatto l’onere di dimostrare il quantum spettantele a titolo risarcitorio del danno consistente nel valore dell’energia consumata e nel mancato utile e che, per contro, la somministrata si fosse limitata a proporre un conteggio alternativo tramite il proprio C.T.P. che anche il tribunale aveva ritenuto inattendibile, senza contestazione alcuna in sede di appello.

In aggiunta, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il giudice a quo ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte che, in caso di manomissione del contatore - provocata oppure no dal somministrato – e quindi accertata l’inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l’ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente .

Ora, il metodo prescelto - quello della potenza tecnicamente prelevabile –applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa dalla giurisprudenza di merito e ritenuto da questa Corte non arbitrario (v., ad esempio, Cass. 22/07/2024, n. 20249) – è stato contestato inefficacemente dall’azienda agricola ricorrente: a) è errata, infatti, la premessa da cui muove e cioè che il ricorso alla prova per presunzioni fosse precluso dalla avvenuta contestazione dei consumi, provata dalla richiesta giudiziale di accertamento negativo del credito di cui alla fattura prodotta in giudizio.

L’indirizzo di questa Corte che qui si intende ribadire è nel senso che al ricorso alla prova presuntiva per il ricalcolo dei consumi non è d’ostacolo la domanda di accertamento negativo del credito; chi è convenuto in giudizio, anche per ottenere l’accertamento negativo del credito, è tenuto a fornire la prova del fatto costitutivo del suo diritto (Cass. 04/10/2012, n. 16917; Cass.12/12/2014, n. 26158; Cass. 19/07/2018, n. 19154; Cass.24/06/2021, n. 28984 ) e detta prova può essere data con ogni mezzo di prova, quindi, anche per presunzioni; b) l’incompatibilità del criterio della potenza tecnicamente prelevabile con il fabbisogno dell’azienda è affermata del tutto assertivamente, non risulta, infatti, che questo argomento sia stato speso nel giudizio di appello – spettava alla ricorrente dimostrare che detto criterio era inutilizzabile nel caso di specie – e per di più risulta eccentrico rispetto all’affermazione della corte territoriale secondo cui le contestazioni mosse nel giudizio d'appello al criterio adottato per il calcolo dei consumi erano consistite nella proposizione di un diverso calcolo tramite C.T.P. disattesa, perché ritenuta inattendibile, dallo stesso giudice di prime cure senza contestazioni; c) attesa la possibilità di utilizzare la prova per presunzioni allo scopo di dimostrare an e quantum del danno preteso dalla somministrante, la ricorrente avrebbe dovuto contestare il ragionamento presuntivo che ha portato la corte di merito a ritenere dimostrato il credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti: l’assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi - una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso; la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale soggetto deputato a tale verifica dalla delibera dell’Autorità indipendente di settore; l’impiego del criterio della potenza tecnicamente prelevabile (Kwh 32,7) che si basa sul dato oggettivo del diametro e quindi della potenza termica del cavo utilizzato per l’allaccio abusivo - fatto noto – e sul dato ipotetico dell’uso di detto cavo per un numero di ore medie (1800 per i clienti BT), come da apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati Istat e autorizzate dall’Agenzia delle dogane in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEEG; d) avendo il giudice del merito proceduto ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari indicati ed avendone accertato la gravità, la precisione e la concordanza e l’idoneità a fornire una valida prova presuntiva, la ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a proporre un calcolo alternativo dei consumi (¼ di quelli fatturati), né a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori; è pacifico che chi censura un ragionamento presuntivo (o il mancato utilizzo di esso) non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, perché per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (così Cass. 21/01/2020, n. 1163; Cass. 6/02/2019, n. 3513). 4) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , mancando una indicazione coerente e logica delle ragioni che hanno condotto alla valutazione congiunta dei primi due motivi di appello (il primo riguardava la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 155 c.p.c. e contraddittorietà della sentenza e il secondo la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’arte. 115 cod.proc.civ.), essendosi il giudice a quo limitato a rilevare che entrambi erano relativi alla quantificazione da parte del tribunale dei consumi non registrati e ad applicare l’ordinanza n. 13605/2019, senza tuttavia seguirne fino in fondo la logica sottesa a siffatta ordinanza , osservando che il criterio di calcolo adottato dalla società distributrice, in quanto fondato su un dato oggettivo (ossia la dimensione del diametro del cavo e dunque la sua portata termica), non era stato smentito dalla società agricola/odierna ricorrente e che il tribunale non aveva in alcun modo indicato idonei criteri alternativi per giustificare il diverso calcolo dei consumi (nella misura forfettaria di un quarto di quelli fatturati) asseverato in sentenza .

Il motivo è infondato.

La ragione che ha indotto la corte territoriale ad un esame congiunto dei primi due motivi di appello è stata chiaramente espressa e risponde a criteri di logica tecnico-giuridica, essendo stati ravvisati fra i motivi di appello, in concreto, elementi di connessione tali da renderne conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto.

Le ulteriori censure si basano si basano sulle stesse argomentazioni con cui sono stati supportati il primo ed il secondo motivo e ne seguono la sorte. 4) Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. .

La corte d’appello avrebbe del tutto pretermesso la circostanza che la stessa società di distribuzione aveva dichiarato di non disporre di elementi quantitativi affidabili direttamente rilevanti presso l’utenza e che il criterio della potenza tecnicamente prelevabile non assurge a prova assoluta ma è tra i metodi applicati dalla società di distribuzione, in ragione delle normative vigenti, che riesce ad avere valenza di prova sino a quanto non è oggetto di contestazione .

Il motivo, pur essendo stato ricondotto alla violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., non contiene una denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

La censura di violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. è, dunque, inammissibile, perché detta disposizione del codice di rito riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053).

Si evidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass.8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez.

Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass.4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10525). 5) Con il quinto motivo la ricorrente assume la Violazione del regolamento in tema di spese e compensi legali, siccome disciplinato ex artt. 33 Cost., 2333 cod. civ. e 91 e ss. c.p.c. in relazione all’art 360, comma I, n. 4 c.p.c. , per non avere il giudice a quo disposto la compensazione, anche parziale, delle spese di lite, che sarebbe stata doverosa nel caso di specie, atteso il comportamento processuale delle parti .

Il motivo è infondato.

La valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca o di altri giusti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte.

Infatti, il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass.17/10/2017, n. 24502). 6) Al rigetto dei motivi consegue l’infondatezza del ricorso. 7) Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 4.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge. in favore di ciascun a de lle controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27917/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AGLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro E [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL],crescenzo.rubinetti@milan o.pecavvocati.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1730/2022, depositata il 13/09/2022 e notificata in pari data. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società agricola F.lli Scalone citava dinanzi al Tribunale di Ragusa la [OSCURATO:SOCIETA]. perché: a) in via principale, fosse accertata l’inesistenza del credito di euro 46.385,66 preteso a titolo di conguaglio per il periodo dicembre 2008 - giugno 2013, a seguito della verifica sul contatore effettuata da tecnici di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel corso della quale era stato riscontrato un allacciamento abusivo diretto a monte del misuratore, con conseguente divergenza tra consumo registrato e consumo effettivo; b) in subordine, fosse ordinato alla convenuta un ricalcolo del conguaglio richiesto, sulla scorta di parametri oggettivi, proporzionati anche alla consistenza dell’azienda. [OSCURATO:SOCIETA]. non solo resisteva alle domande, ma chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di euro 47.389,28 e la chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per sentirla condannare, in caso di accoglimento della domanda attorea, alla restituzione degli oneri di vettoriamento. Con sentenza n. 612/18, il tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea e della riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condannava la società agricola F.lli Scalone al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della complessiva somma di euro 6.734,83, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza n. 1730/2022, depositata il 13/09/2022 e notificata in pari data, all’esito del giudizio di appello promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, respingendo la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dall’odierna ricorrente ed accogliendo la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto ancora rileva, il giudice a quo ha ritenuto: a) coperto da giudicato l’accertamento dell’allacciamento abusivo in favore della somministrata; b) applicabile quanto statuito con la pronuncia n. 13605/2019 di questa Corte che, in un caso in cui, attesa l’inattendibilità della contabilizzazione dei consumi causata dalla manomissione del contatore, ha affermato che la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell’energia consumata e nel mancato utile , da quantificare anche in base ad elementi presuntivi quali calcoli statistici sull’entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati a qualità, dimensioni , tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell’utente ; c) gli importi fatturati a conguaglio ricostruiti presuntivamente da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei criteri di verifica a tale società demandati dalla delibera della Autorità indipendente di settore, ed in particolare adoperando (in mancanza di dati storici sui consumi e non ricorrendo l’ipotesi del malfunzionamento del misuratore) il criterio della potenza tecnicamente prelevabile, che si fonda su un dato oggettivo, ovvero sul diametro e quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l’allaccio abusivo, ipotizzando che lo stesso venga utilizzato per un numero di ore medie, come indicate in apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati ISTAT ed autorizzate dall’Agenzia delle Dogane . La societ F.lli Scalonericorre per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resistono con separati controricorsi. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunzia Violazione e/o falsa applicazione degli arti. 2697 c.c., art 2727, art. 2729 c.c., art 113 c.c. art. 115 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per avere il giudice a quo ritenuto provati per presunzioni i consumi pretesi da [OSCURATO:SOCIETA]. La corte territoriale non avrebbe considerato che, a seguito di contestazione della fattura, era onere della somministrante fornire la dimostrazione della corrispondenza della registrazione del contatore ai consumi effettivi dell’utente ; in sostanza, la ricorrente ritiene che gli importi fatturati a conguaglio potevano ritenersi provati per presunzione semplice solo ed esclusivamente se alcuna contestazione in merito fosse emersa in corso di causa e se tutti gli ulteriori indizi emersi in sede giudiziale fossero stati gravi precisi e concordati ; nella specie, invece, i consumi erano stati contestati e vi erano ulteriori indizi emersi in corso di causa, ossia la mancata misurazione della conduzione al momento dell’accertamento; “la mancanza di elementi quantitativi affidabili”; i fabbisogni dell’azienda in ordine alla dimensione ed allo storico dei consumi (tutti elementi mai contestati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]) non considerati dalla corte d'appello; ha aggiunto che trattandosi di ipotesi di ricalcolo legato ai consumi non misurati, il corrispettivo oggetto di calcolo equivale al risarcimento del danno dovuto per la somministrazione della fornitura non adeguatamente calcolata: ed invero trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento danni, esattamente come ha motivato il tribunale in primo grado, in maniera logica e coerente ai principi di diritto che disciplinano la materia, “in difetto di elementi quantitativi affidabili direttamente rilevati presso l’utenza” è apparso congruo stimare in via equitativa i consumi, sulla scorta di tutti gli elementi emersi in sede di giudizio . 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta Violazione e/o falsa applicazione dell’art 1226 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. . La corte d'appello, trattandosi di una richiesta risarcitoria, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione equitativa del danno che tenesse conto del criterio adottato dalla società distributrice (potenza tecnicamente prelevabile) ma senza ignorare gli ulteriori elementi emersi e provati dalla società ricorrente che ha dimostrato l’impossibilità tecnica di usufruire di tutti quei km l’anno che sono stati erroneamente ricalcolati ; al contrario, secondo la prospettazione della ricorrente, il giudice a quo avrebbe escluso ogni altra possibile valutazione dei danni ed affidato piena prova al criterio di calcolo utilizzato dalla società distributrice peraltro riferendo che tale criterio non sia stato contestato dalla ricorrente che, al contrario, lo ha contestato sin dalla fase stragiudiziale ed ha persino deciso di avanzare domanda di accertamento negativo ancor prima che la società [OSCURATO:PERSONA] avanzasse domanda monitoria e/o di condanna al pagamento . 3) I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. In primo luogo, va rilevato che la corte territoriale non ha mai messo in dubbio che la società agricola ricorrente avesse contestato la quantificazione dei consumi, ma ha ritenuto, sulla scorta di un ragionamento sorretto da precisi riferimenti di natura indiziaria, la cui gravità, precisione e concordanza non è stata confutata dalla ricorrente, che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse soddisfatto l’onere di dimostrare il quantum spettantele a titolo risarcitorio del danno consistente nel valore dell’energia consumata e nel mancato utile e che, per contro, la somministrata si fosse limitata a proporre un conteggio alternativo tramite il proprio C.T.P. che anche il tribunale aveva ritenuto inattendibile, senza contestazione alcuna in sede di appello. In aggiunta, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il giudice a quo ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte che, in caso di manomissione del contatore - provocata oppure no dal somministrato – e quindi accertata l’inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l’ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente . Ora, il metodo prescelto - quello della potenza tecnicamente prelevabile –applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa dalla giurisprudenza di merito e ritenuto da questa Corte non arbitrario (v., ad esempio, Cass. 22/07/2024, n. 20249) – è stato contestato inefficacemente dall’azienda agricola ricorrente: a) è errata, infatti, la premessa da cui muove e cioè che il ricorso alla prova per presunzioni fosse precluso dalla avvenuta contestazione dei consumi, provata dalla richiesta giudiziale di accertamento negativo del credito di cui alla fattura prodotta in giudizio. L’indirizzo di questa Corte che qui si intende ribadire è nel senso che al ricorso alla prova presuntiva per il ricalcolo dei consumi non è d’ostacolo la domanda di accertamento negativo del credito; chi è convenuto in giudizio, anche per ottenere l’accertamento negativo del credito, è tenuto a fornire la prova del fatto costitutivo del suo diritto (Cass. 04/10/2012, n. 16917; Cass.12/12/2014, n. 26158; Cass. 19/07/2018, n. 19154; Cass.24/06/2021, n. 28984 ) e detta prova può essere data con ogni mezzo di prova, quindi, anche per presunzioni; b) l’incompatibilità del criterio della potenza tecnicamente prelevabile con il fabbisogno dell’azienda è affermata del tutto assertivamente, non risulta, infatti, che questo argomento sia stato speso nel giudizio di appello – spettava alla ricorrente dimostrare che detto criterio era inutilizzabile nel caso di specie – e per di più risulta eccentrico rispetto all’affermazione della corte territoriale secondo cui le contestazioni mosse nel giudizio d'appello al criterio adottato per il calcolo dei consumi erano consistite nella proposizione di un diverso calcolo tramite C.T.P. disattesa, perché ritenuta inattendibile, dallo stesso giudice di prime cure senza contestazioni; c) attesa la possibilità di utilizzare la prova per presunzioni allo scopo di dimostrare an e quantum del danno preteso dalla somministrante, la ricorrente avrebbe dovuto contestare il ragionamento presuntivo che ha portato la corte di merito a ritenere dimostrato il credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti: l’assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi - una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso; la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale soggetto deputato a tale verifica dalla delibera dell’Autorità indipendente di settore; l’impiego del criterio della potenza tecnicamente prelevabile (Kwh 32,7) che si basa sul dato oggettivo del diametro e quindi della potenza termica del cavo utilizzato per l’allaccio abusivo - fatto noto – e sul dato ipotetico dell’uso di detto cavo per un numero di ore medie (1800 per i clienti BT), come da apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati Istat e autorizzate dall’Agenzia delle dogane in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEEG; d) avendo il giudice del merito proceduto ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari indicati ed avendone accertato la gravità, la precisione e la concordanza e l’idoneità a fornire una valida prova presuntiva, la ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a proporre un calcolo alternativo dei consumi (¼ di quelli fatturati), né a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori; è pacifico che chi censura un ragionamento presuntivo (o il mancato utilizzo di esso) non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, perché per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (così Cass. 21/01/2020, n. 1163; Cass. 6/02/2019, n. 3513). 4) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , mancando una indicazione coerente e logica delle ragioni che hanno condotto alla valutazione congiunta dei primi due motivi di appello (il primo riguardava la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 155 c.p.c. e contraddittorietà della sentenza e il secondo la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’arte. 115 cod.proc.civ.), essendosi il giudice a quo limitato a rilevare che entrambi erano relativi alla quantificazione da parte del tribunale dei consumi non registrati e ad applicare l’ordinanza n. 13605/2019, senza tuttavia seguirne fino in fondo la logica sottesa a siffatta ordinanza , osservando che il criterio di calcolo adottato dalla società distributrice, in quanto fondato su un dato oggettivo (ossia la dimensione del diametro del cavo e dunque la sua portata termica), non era stato smentito dalla società agricola/odierna ricorrente e che il tribunale non aveva in alcun modo indicato idonei criteri alternativi per giustificare il diverso calcolo dei consumi (nella misura forfettaria di un quarto di quelli fatturati) asseverato in sentenza . Il motivo è infondato. La ragione che ha indotto la corte territoriale ad un esame congiunto dei primi due motivi di appello è stata chiaramente espressa e risponde a criteri di logica tecnico-giuridica, essendo stati ravvisati fra i motivi di appello, in concreto, elementi di connessione tali da renderne conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto. Le ulteriori censure si basano si basano sulle stesse argomentazioni con cui sono stati supportati il primo ed il secondo motivo e ne seguono la sorte. 4) Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. . La corte d’appello avrebbe del tutto pretermesso la circostanza che la stessa società di distribuzione aveva dichiarato di non disporre di elementi quantitativi affidabili direttamente rilevanti presso l’utenza e che il criterio della potenza tecnicamente prelevabile non assurge a prova assoluta ma è tra i metodi applicati dalla società di distribuzione, in ragione delle normative vigenti, che riesce ad avere valenza di prova sino a quanto non è oggetto di contestazione . Il motivo, pur essendo stato ricondotto alla violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., non contiene una denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. La censura di violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. è, dunque, inammissibile, perché detta disposizione del codice di rito riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053). Si evidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass.8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass.4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10525). 5) Con il quinto motivo la ricorrente assume la Violazione del regolamento in tema di spese e compensi legali, siccome disciplinato ex artt. 33 Cost., 2333 cod. civ. e 91 e ss. c.p.c. in relazione all’art 360, comma I, n. 4 c.p.c. , per non avere il giudice a quo disposto la compensazione, anche parziale, delle spese di lite, che sarebbe stata doverosa nel caso di specie, atteso il comportamento processuale delle parti . Il motivo è infondato. La valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca o di altri giusti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte. Infatti, il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass.17/10/2017, n. 24502). 6) Al rigetto dei motivi consegue l’infondatezza del ricorso. 7) Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 4.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge. in favore di ciascun a de lle controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merit
Sentenza Cassazione n. 05219/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris