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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39409/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 aprile 2019, la Corte di appello di Torino — per quanto di interesse in questa sede — ha riformato in punto di pena la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali, mitigando la pena ed applicando le circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti, per giungere ad una pena di un anno e otto mesi di reclusione.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto marcatamente generici, limitandosi a paventare l'eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio, ma senza svolgere alcuna specifica considerazione critica nei confronti della sentenza impugnata, che — pur mitigando il trattamento sanzionatorio ed applicando le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti — ha comunque rimarcato la gravità dell'aggressione alla persona offesa, siccome immotivata e foriera di danni permanenti ed invalidanti.

In questo modo, i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art.581 cod. proc. pen. e alla giurisprudenza di questa Corte; a quest'ultimo riguardo, va infatti ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 aprile 2019, la Corte di appello di Torino — per quanto di interesse in questa sede — ha riformato in punto di pena la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali, mitigando la pena ed applicando le circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti, per giungere ad una pena di un anno e otto mesi di reclusione. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto marcatamente generici, limitandosi a paventare l'eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio, ma senza svolgere alcuna specifica considerazione critica nei confronti della sentenza impugnata, che — pur mitigando il trattamento sanzionatorio ed applicando le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti — ha comunque rimarcato la gravità dell'aggressione alla persona offesa, siccome immotivata e foriera di danni permanenti ed invalidanti. In questo modo, i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art.581 cod. proc. pen. e alla giurisprudenza di questa Corte; a quest'ultimo riguardo, va infatti ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 39409/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris