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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33165/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 29.06.2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Palermo, in data 13.11.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni in relazione al reato di cui agli artt. 648 e 337 c.p..

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ed errata applicazione dell'art. 133 cod.pen. nonché motivazione illogica risultante dal testo della sentenza ex art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.

Il motivo è inammissibile.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Ed infatti, la corte di appello ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado, ritenendo che l'aumento di pena per la continuazione non sia stato eccessivo, ma di soli 2 mesi, ovverosia in misura inferiore allo stesso minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 337 cod.pen. nonché corrispondente ad un minimo aumento ex art. 81 c.p. rispetto alla pena base per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nel caso in esame la sanzione veniva definita in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche e non si presta ad alcuna censura in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 29.06.2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Palermo, in data 13.11.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni in relazione al reato di cui agli artt. 648 e 337 c.p.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ed errata applicazione dell'art. 133 cod.pen. nonché motivazione illogica risultante dal testo della sentenza ex art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. Il motivo è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Ed infatti, la corte di appello ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado, ritenendo che l'aumento di pena per la continuazione non sia stato eccessivo, ma di soli 2 mesi, ovverosia in misura inferiore allo stesso minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 337 cod.pen. nonché corrispondente ad un minimo aumento ex art. 81 c.p. rispetto alla pena base per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in esame la sanzione veniva definita in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche e non si presta ad alcuna censura in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 33165/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris