CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 luglio 2019
Cassazione n. 05332/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28886-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., difes a dapprima da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso e poi dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA] ENTI, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA; Ric. 2019, n. 28886–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 -intimati - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] depositat o il 24/7/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 12/2/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., ammessa in chirografo al passivo della liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., aperta in data 4/6/1993, per la somma di €. 479.114,25, ha dedotto che: - tra il 1994 e il 1999 sono stati effettuati cinque piani di riparto parziali; - in data 29/7/2009 è stato depositato il piano di riparto finale, pubblicato l’8/8/2009, al quale la reclamante è stata iscritta per una percentuale pari a poco più del 18%; - la procedura è stata, quindi, chiusa; - la reclamante si è, tuttavia, avveduta di somme ulteriori non distribuite per irreperibilità dei creditori e ha, quindi, chiesto,con ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 5°, l.fall., l ’ assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili; - il giudice delegato, con decreto del 16/10/2015, ha riconosciuto il fondamento della richiesta, autorizza ndo il commissario liquidatore all’assegnazione delle somme; - l ’ istante ha, quindi, chiesto al commissario di procedere nei termini indicati dal giudice delegato; - quest ’ ultimo , tuttavia, con decreto del 10/2/2016, ha revocato il proprio precedente provvedimento, rilevando che l’istanza era stata “erroneamente presentata al giudice fallimentare … piuttosto che all’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione”; - impugnato il silenzio di quest’ultima innanzi al giudice amministrativo, il relativ o contenzioso si è definitivamente chiuso con sentenza del Consiglio di Stato che, in data 20/7/2018, ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2019, n. 28886–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 1.2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]ha, quindi, nuovamente proposto ricorso a norma dell’art. 117, comma 5°, l.fall. 1.3. Il giudice delegato ha , tuttavia, ritenuto l’inammissibilità dell’istanza sul rilievo che: - “ le somme destinate agli irreperibili sono state depositate dai [OSCURATO:PERSONA] in libretti bancari nominativi aperti … in data 26.5.2010”; - “ il termine di cinque anni previsto dall ’ art. 117, comma 4, L.F. per reclamare tale somma è pertanto spirato il 26.5.2015 o, al più tardi, il 7.6.2015, quando i [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato i libretti di deposito presso la Cancelleria del Tribunale”. 2.1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto reclamo, a norma dell’art. 26 l.fall., avverso tale decreto, deducendo che il termine di cinque anni di cui all’art. 117, comma 4°, l.fall., non hanatura decadenziale. 2.2. Il Ministero per lo sviluppo economico ha resistito al reclamo,proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale sul rilievo che il giudice delegato aveva erroneamente ritenuto l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 117 l.fall. a una procedura aperta in data anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006, dovendosi, piuttosto, applicare la normativa anteriore, la quale non prevedeva la possibilità per i creditori di soddisfarsi sulle somme destinate agli irreperibili. 2.3. Il tribunale, con il decreto impugnato, ha rigettatoil reclamo. 2.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che doveva essere accolta l ’ impugnazione incidentale proposta dal reclamato, ritenendo che : - la norma invocata d a lla società reclamante non poteva trovare applicabile in una procedur a, come quella aperta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., aperta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006; - doveva, piuttosto, applicarsi la normativa previgente di cui Ric. 2019, n. 28886–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 all’art. 2 del r.d. n 149/1910, sui depositi giudiziari presso l’ufficio postale incaricato del relativo servizio,e a ll ’ art. 2 del d.l. n. 143/2008, convertito dalla l. n. 181/2008,sulla devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni; -il diritto di accrescimento, di conseguenza, poteva essere azionato con esclusivo riguardo alle procedure aperte successivamente all’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 5 cit.. 2.5. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., c on ricorso notifica to il 23/9/2019, ha chiesto, pertre motivi, la cassazione del decreto . 2.6. Il Ministero per lo sviluppo economico ha resistito con controricorso. 2.7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già commissari liquidatori della [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, e la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del ministero dello sviluppo economico e l’Ispettorato t erritoriale d ell ’ Emilia - Romagna , sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, c ontestando l’omessa decisione sui motivi di reclamo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato il reclamo facendo esclusivo riferimento alle argomentazioni svolte dal Ministero in sede di reclamo incidentale, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e di motivare in modo non apparente, in violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., sui motivi addotti a sostegno del reclamo che la stessa aveva proposto a norma dell’art. 26 l.fall.e, tra l’altro, afferenti , a: - la natura interpretativa ela conseguente applicabilità retroattiva del nuovo testo dell ’ art. 117 l.fall. anche alle procedure Ric. 2019, n. 28886–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 concorsuali aperte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006; - il difetto di qualsivoglia portata decadenziale del termine quinquennale previsto dall’art. 117 l.fall.; - la permanente valenza, in punto di giudicato endofallimentaree di legittimo affidamento, dell’originario decreto con il quale, in data 16/10/2015, il giudice delegato aveva accolto l ’ istanza della reclamante di assegnazione delle somme ai sensi dell’art. 117 l.fall. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 117, commi 4° e 5°, l.fall., come novellato dall’art. 107 del d.lgs. n. 5/2006, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato il reclamo con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto l’assegnazione delle somme accantonateper i creditori irreperibili e non riscosse da questi ultimi, senza, tuttavia, considerare che: -tale istanza era stata proposta conformemente alla decisione con cui il Consiglio di Stato, confermando la competenza del giudice delegato a decidere sulla stessa, aveva espressamente riconosciuto che erano “fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali” di cui all’art.11 c.p.a., a voler, in tal modo, affermare che, una volta risolta la questione della competenza del giudice delegato a provvedere sull’istanza ex art. 117 l.fall., il procedimento di “rinvio”, introdotto da [OSCURATO:SOCIETA] nelle forme dell’istanza ex artt. 117 l.fall. e 11 c.p.a., avrebbe dovuto necessariamente portare a confermare la già disposta assegnazione delle somme in favore della stessa; - l ’ interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 117, comma 5°, l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, ne impone, del resto, l’applicazione anche alla procedura per cui è causa, trattandosi di una norma d’interpretazione autentica di quella originaria e, come tale, applicabile anche alle procedureconcorsuali avviate prima della Ric. 2019, n. 28886–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 sua entrata in vigore; - d ’ altra parte, il laconico testo della disposizione originaria, che si limitava a prevedere che “ per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito ” e che “ il certificato di deposito vale quietanza ”, non permette di trarre argomenti contrari a ll ’ applicazione della disciplina così come disegnata dal d.lgs. n. 5/2006 alle procedure pendent i , anche perchè, a ragionare diversamente, il fine della miglior tutela dei creditori, perseguito dal d.l gs . n. 5/2006, verrebbe vanificato proprio dall’art. 150 dello stesso decreto, manifestandosi, in tal modo, una palese contraddittorietà tra tale norma e il fine dichiaratamente perseguito dal legislatore, che si risolverebbe in una violazione del principio di ragionevolezza e, dunque, nell’illegittimità costituzionale della stessa. 3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell’art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con assorbimento del terzo, che lamenta l’omessa pronuncia sulla questione concernente la qualificabilità del termine di cinque anni previsto dall’art. 117, comma 4°, l.fall., nella versione successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006, come termine di decadenza. 3.4. Questa Corte, infatti, con argomentazioni pienamente condivisibili, ha già avuto modo di affermare che: - l’art. 117, comma 5°, l.fall., nel testo introdotto dall’art. 107 del d.lgs. n. 5/2006, richiamato per la liquidazione coatta amministrativa dall’art. 213, comma 4°, l.fall., trova applicazione (come può evincersi dall ’ art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, in relazione a quanto stabilito dall’art. 18, comma 4, dello stesso decreto)esclusivamente alle procedure concorsuali che (a differenza di quella aperta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l.) sono state aperte in data successiva all’entratadella nuova disciplina, dovendo ritenersi , per contro, Ric. 2019, n. 28886–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 che, come ha condivisoil tribunale, le procedure aperte in epoca anteriore sianoassoggettate solo alla normativaprevigente s ulle forme dei depositi giudiziari ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 149/1910 presso l’ufficio postale incaricato del relativo servizio e dell’art. 2 del d. l. n. 143/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 181/2008, sulla devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni (Cass. n. 4514 del 2019). 3.5. Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all’entrata in vigore dell’art. 117, comma 5°, l.fall. nella formulazione introdotta dall’art. 107 del d.lgs. n. 5 cit., le somme rimaste a disposizione dei creditori irreperibili secondo le forme dei depositi giudiziari non sono suscettibili, trascorso un certo tempo senza che siano state riscosse, di ulteriore riparto fra gli altri creditori concorsuali, in quanto il loro deposito presso l’istituto di credito designato equivale a distribuzione, sicché, da detto momento, esse fuoriescono dalla massa attiva fallimentare e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali(Cass. n. 5618 del 2020). 3.6. Tali principi sono stati affermati anche per la procedura di amministrazione straordinaria, cui si applica l’art.213 l.fall.:in tema di amministrazione straordinaria, le somme non riscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell’art. 117, comma 3°, l.fall. (nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 cit. ed estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù del combinato disposto degli artt. 1, ult. comma, del d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979, e 213, ult. comma, l.fall.), non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori -quali i garanti escussi e non inclusi nello stato passivo -poiché detta disciplina prevede un’efficacia liberatoria per la procedura una volta avvenuto il Ric. 2019, n. 28886–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 deposito delle somme presso l’istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne la disponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare (Cass. n. 18571 del 2025). 3.7. La disciplina di cui all’art. 117, comma 3°, l.fall., antecedente alle modifiche di cui all’art. 107, d.lgs. n. 5/2006 (che ha introdotto i commi 4 e 5 della predetta norma), lì dove ha previsto l’efficacia liberatoria del deposito presso l’istituto di credito, escludendo la possibilità di un riparto supplementare delle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle o che siano rimasti irreperibili, non può, del resto, ritenersi incontrasto con l ’ art. 1 [OSCURATO:PERSONA] aggiuntivo a lla CEDU in quanto relativa a somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto e non possono lamentare alcuna privazione della proprietà (Cass. n. 4514 del 2019). 3.8. La pluralità delle soluzioni ragionevolmente ipotizzabili per la risoluzionedella problematica concernente la destinazione delle somme accantonate nelpiano di riparto e non riscosse dagli assegnatari induce, infine , ad escludere che la mera adozione di differenti criteri da parte delle diverse discipline succedutesi nel tempo possa dar luogo ad un’ingiustificata disparità di trattamento tra creditori rimasti ugualmente insoddisfatti a seguito del riparto finale ; ciò in quanto, non configurandosi la redistribuzione delle predette somme come una scelta costituzionalmente obbligata, l’inapplicabilità della disciplina introdotta dall’art. 107 del d.lgs. n. 5 cit.alle procedure concorsuali apertesi in data anteriore alla sua entrata in vigore costituisce espressione di una scelta discrezionale del legislatore, ispirata ad un discrimine temporale non arbitrario, rappresentando il decorso del tempo un valido Ric. 2019, n. 28886–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche(Cass. n. 4514 del 2019, in motiv.). Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, d