CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIi dato avviso alle parti;-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in cassazione avverso la predetta pronuncia; Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". Rilevato che il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa a una quantificazione della pena finale diversa da quella concordata; Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricon-ente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.