CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45369/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 del TRIBUNALE di MODENAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Madalin ha proposto ricorso con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Modena, con la quale al predetto è stata applicato su richiesta - in continuazione con altra pena relativa a diversi fatti - un aumento di pena per due reati di furto aggravato, uno in forma consumata, l'altro in forma tentata. 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (vizio della motivazione in relazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ria Ciampi r1( • .::POSITATA C A:f9.'7ELLFRIA C