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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 27838/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4386-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella persona del tutore avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 30 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 4386 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -2- MASTRANGELI; rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; giusta procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 35311/2021 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal tutore [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza di questa Corte n. 35311/2021 del 18 novembre 2021.

Il condominio intimato ha resistito con controricorso.

Il provvedimento qui impugnato ha così statuito: “ Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1193 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di rigetto della sua domanda di nullità della delibera del condominio di via Garibaldi n. 30 di Savignano sul Rubicone che aveva autorizzato altra condomina ad installare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare, ritenendo inammissibile l'atto di appello in quanto privo di censure specifiche in grado di confutare le argomentazioni svolte nella decisione di primo grado; Ric. 2022 n. 4386 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -3- il condominio di via Garibaldi n. 30 di Savignano sul Rubicone ha notificato controricorso; considerato che: il primo motivo di ricorso, che denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1120, comma 2, 1130, comma 1, 1131, 1139 cod. civ., dell'art. 3 del regolamento condominiale, della legge n. 10 del 1991, dell'art. 7 legge n. 220 del 2012 e dell'art. 96, commi 1 e 3, cod. proc. civ., lamenta l'erroneità della decisione di inammissibilità del gravame, adottata sulla base di affermazioni infondate e pretestuose, che si risolvono in vizi di omessa, apparente e perplessa motivazione; il secondo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando che il giudice territoriale non abbia considerato i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, citati nell'atto di appello, e l'eccesso di potere dell'assemblea condominiale; entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto non investono la ratio della sentenza impugnata, che non ha adottato una decisione sul merito della lite, nei cui confronti potrebbero essere sollevati i dedotti vizi di violazione di legge ovvero l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ma ha emesso una pronuncia di carattere processuale, reputando, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., del tutto generici i motivi di appello, perché mancanti di argomenti di confutazione delle ragioni poste a base della sentenza appellata, statuizione che Ric. 2022 n. 4386 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -4- avrebbe dovuto essere contrastata con argomentazioni e richiami all'atto di appello volti a dimostrare l'insussistenza di tale omissione e quindi la presenza in esso di censure idonee a contrastare la motivazione della decisione appellata; gli argomenti addotti dalla ricorrente nella memoria depositata non appaiono in grado di superare e contrastare la conclusione accolta; le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile ii ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021”.

La ricorrente, facendo esplicito riferimento all’art. 111 Cost., impugna la riportata ordinanza sulla basedi due motivi.

Con il primo lamenta ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 348 ter co. 1 c.p.c., in quanto il Ric. 2022 n. 4386 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -5- giudice di appello ha dichiarato inammissibile l’appello (nella specie per la violazione del principio di specificità di cui all’art.342 c.p.c.), dopo aver dato corso alla discussione della causa.

La decisione di questa Corte è incorsa quindi nel medesimo errore, non avendo rilevato quello precedentemente commesso dalla Corte territoriale.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in quanto l’ordinanza gravata si fonda su di una motivazione omessa, apparente e perplessa, avendo evidenziato che non era stata censurata la ratio della decisione di appello che si era attestata sul difetto di specificità dei motivi di appello, a senza considerare che le critiche volte a denunciare le plurime violazioni di legge soddisfacevano il requisito imposto dal codice di rito.

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, bisogna rilevare che il mezzo di impugnazione attivato dalla ricorrente, e dalla medesima espressamente qualificato come ricorso straordinario ex art. 111 Cost., non è suscettibile di riqualificazione in termini di revocazione poiché i vizi che vengono lamentati non sono sussumibile in alcuna delle ipotesi di revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione quali apprestate dal codice di rito.

Da un lato, infatti, è ictu oculi inapplicabile l’art 391 - ter c.p.c., afferente alle ipotesi in cui, col provvedimento gravato, la Corte abbia deciso il ricorso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – la pronuncia qui impugnata, invece, dichiarò il ricorso Ric. 2022 n. 4386 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -6- inammissibile –, dall’altro, parimenti inapplicabile è l’art. 391- bis c.p.c. poiché in questa sede non è stato censurato alcun errore revocatorio.

Nella specie si denuncia la violazione di norme processuali e l’omesso esame di un fatto decisivo (che in realtà mira a contestare anche in questo caso la corretta applicazione da parte del giudice di legittimità della valutazione in punto di specificità del motivo di appello e di riflesso del motivo di ricorso per cassazione a suo tempo proposto) e quindi si sottopone alla Corte la necessità di pervenire all’annullamento della propria precedente decisione, quale conseguenza di quelli che sono delineati quali dei veri e propri errorer in procedendo, il che è precluso della definitività ed irrevocabilità che connota le decisioni del giudice di legittimità (al di fuori delle eccezionali ipotesi in cui è ammessa la revocazione).

Né tantomeno, il ricorso può essere qualificato come un’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., poiché, da un lato, gli attuali ricorrenti erano parti anche del giudizio che diede luogo all’ordinanza qui gravata e poiché, dall’altro, tale mezzo di impugnazione è ammissibile contro i provvedimenti della Corte di Cassazione solo ove con questi venga deciso il merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – la pronuncia qui impugnata, si ribadisce, dichiarò il ricorso inammissibile – (Cass.11235/2016).

È evidente, quindi, che l’odierno ricorso si ponga al di fuori dei casi in cui il legislatore eccezionalmente prevede Ric. 2022 n. 4386 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -7- l’impugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione, e che, in definitiva, esso è inammissibile.

Inoltre, la declaratoria di inammissibilità non può essere neanche superata dal rilievo che in questa sede venga denunciata l’inesistenza ovvero l’abnormità del provvedimento stesso.

Ciò poiché la censura mossa dai ricorrenti, consistente nel non avere la Corte di Cassazione accolto il ricorso a suo tempo proposto, ritenendo che non fosse stata adeguatamente censurata la declaratoria di inammissibilità dell’appello, comporta in maniera manifesta come si addebiti alla precedente decisione di questa Corte la commissione di un preteso errore di diritto, che in ragione del carattere della pronuncia impugnata non è suscettibile di denuncia.

In definitiva, il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni impugnazione non compresa in detta elencazione (Cass. sent. n. 9865/2014).

Peraltro, non può sottacersi come anche le critiche mosse con il ricorso in esame si palesino del tutto prive di fondamento.

Quanto al primo motivo, la ricorrente persevera nell’errore di non comprendere le ragioni che hanno portato all’inammissibilità dell’appello, nella parte in cui richiamando la violazione dell’art. 348 ter c.p.c., non si avvede che la definizione in rito del giudizio di appello è frutto dell’applicazione dell’art. 342 c.p.c., in punto di difetto di specificità del gravame, e non anche per la valutazione di non Ric. 2022 n. 4386 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -8- ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello stesso, ipotesi appunto disciplinata dall’art. 348 ter c.p.c.

Quanto al secondo motivo, la censura non si confronta con il rilievo del provvedimento oggi impugnato che ha evidenziato come i motivi avanzati nel primo ricorso per cassazione non investissero la ratio della sentenza di appello, che aveva appunto dichiarato inammissibile l’impugnazione per la violazione dell’art. 342 c.p.c., norma il cui contenuto non risulta in alcun modo interessata dai motivi di ricorso proposti avverso la sentenza di appello.

Il secondo motivo qui in esame si limita alla riproposizione delle censure a suo tempo avanzate avverso la decisione di primo grado, per sostenere solo ora che le stesse fossero idonee a confutare la ratio della pronuncia appellata, ma senza che però possa reputarsi in tal modo sanato il difetto di specificità del primo ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processu ali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore Ric. 2022 n. 4386 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -9- importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge ; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4386-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella persona del tutore avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 30 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 4386 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -2- MASTRANGELI; rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; giusta procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 35311/2021 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal tutore [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza di questa Corte n. 35311/2021 del 18 novembre 2021. Il condominio intimato ha resistito con controricorso. Il provvedimento qui impugnato ha così statuito: “ Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1193 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di rigetto della sua domanda di nullità della delibera del condominio di via Garibaldi n. 30 di Savignano sul Rubicone che aveva autorizzato altra condomina ad installare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare, ritenendo inammissibile l'atto di appello in quanto privo di censure specifiche in grado di confutare le argomentazioni svolte nella decisione di primo grado; Ric. 2022 n. 4386 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -3- il condominio di via Garibaldi n. 30 di Savignano sul Rubicone ha notificato controricorso; considerato che: il primo motivo di ricorso, che denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1120, comma 2, 1130, comma 1, 1131, 1139 cod. civ., dell'art. 3 del regolamento condominiale, della legge n. 10 del 1991, dell'art. 7 legge n. 220 del 2012 e dell'art. 96, commi 1 e 3, cod. proc. civ., lamenta l'erroneità della decisione di inammissibilità del gravame, adottata sulla base di affermazioni infondate e pretestuose, che si risolvono in vizi di omessa, apparente e perplessa motivazione; il secondo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando che il giudice territoriale non abbia considerato i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, citati nell'atto di appello, e l'eccesso di potere dell'assemblea condominiale; entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto non investono la ratio della sentenza impugnata, che non ha adottato una decisione sul merito della lite, nei cui confronti potrebbero essere sollevati i dedotti vizi di violazione di legge ovvero l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ma ha emesso una pronuncia di carattere processuale, reputando, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., del tutto generici i motivi di appello, perché mancanti di argomenti di confutazione delle ragioni poste a base della sentenza appellata, statuizione che Ric. 2022 n. 4386 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -4- avrebbe dovuto essere contrastata con argomentazioni e richiami all'atto di appello volti a dimostrare l'insussistenza di tale omissione e quindi la presenza in esso di censure idonee a contrastare la motivazione della decisione appellata; gli argomenti addotti dalla ricorrente nella memoria depositata non appaiono in grado di superare e contrastare la conclusione accolta; le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile ii ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021”. La ricorrente, facendo esplicito riferimento all’art. 111 Cost., impugna la riportata ordinanza sulla basedi due motivi. Con il primo lamenta ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 348 ter co. 1 c.p.c., in quanto il Ric. 2022 n. 4386 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -5- giudice di appello ha dichiarato inammissibile l’appello (nella specie per la violazione del principio di specificità di cui all’art.342 c.p.c.), dopo aver dato corso alla discussione della causa. La decisione di questa Corte è incorsa quindi nel medesimo errore, non avendo rilevato quello precedentemente commesso dalla Corte territoriale. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in quanto l’ordinanza gravata si fonda su di una motivazione omessa, apparente e perplessa, avendo evidenziato che non era stata censurata la ratio della decisione di appello che si era attestata sul difetto di specificità dei motivi di appello, a senza considerare che le critiche volte a denunciare le plurime violazioni di legge soddisfacevano il requisito imposto dal codice di rito. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, bisogna rilevare che il mezzo di impugnazione attivato dalla ricorrente, e dalla medesima espressamente qualificato come ricorso straordinario ex art. 111 Cost., non è suscettibile di riqualificazione in termini di revocazione poiché i vizi che vengono lamentati non sono sussumibile in alcuna delle ipotesi di revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione quali apprestate dal codice di rito. Da un lato, infatti, è ictu oculi inapplicabile l’art 391 - ter c.p.c., afferente alle ipotesi in cui, col provvedimento gravato, la Corte abbia deciso il ricorso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – la pronuncia qui impugnata, invece, dichiarò il ricorso Ric. 2022 n. 4386 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -6- inammissibile –, dall’altro, parimenti inapplicabile è l’art. 391- bis c.p.c. poiché in questa sede non è stato censurato alcun errore revocatorio. Nella specie si denuncia la violazione di norme processuali e l’omesso esame di un fatto decisivo (che in realtà mira a contestare anche in questo caso la corretta applicazione da parte del giudice di legittimità della valutazione in punto di specificità del motivo di appello e di riflesso del motivo di ricorso per cassazione a suo tempo proposto) e quindi si sottopone alla Corte la necessità di pervenire all’annullamento della propria precedente decisione, quale conseguenza di quelli che sono delineati quali dei veri e propri errorer in procedendo, il che è precluso della definitività ed irrevocabilità che connota le decisioni del giudice di legittimità (al di fuori delle eccezionali ipotesi in cui è ammessa la revocazione). Né tantomeno, il ricorso può essere qualificato come un’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., poiché, da un lato, gli attuali ricorrenti erano parti anche del giudizio che diede luogo all’ordinanza qui gravata e poiché, dall’altro, tale mezzo di impugnazione è ammissibile contro i provvedimenti della Corte di Cassazione solo ove con questi venga deciso il merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – la pronuncia qui impugnata, si ribadisce, dichiarò il ricorso inammissibile – (Cass.11235/2016). È evidente, quindi, che l’odierno ricorso si ponga al di fuori dei casi in cui il legislatore eccezionalmente prevede Ric. 2022 n. 4386 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -7- l’impugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione, e che, in definitiva, esso è inammissibile. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità non può essere neanche superata dal rilievo che in questa sede venga denunciata l’inesistenza ovvero l’abnormità del provvedimento stesso. Ciò poiché la censura mossa dai ricorrenti, consistente nel non avere la Corte di Cassazione accolto il ricorso a suo tempo proposto, ritenendo che non fosse stata adeguatamente censurata la declaratoria di inammissibilità dell’appello, comporta in maniera manifesta come si addebiti alla precedente decisione di questa Corte la commissione di un preteso errore di diritto, che in ragione del carattere della pronuncia impugnata non è suscettibile di denuncia. In definitiva, il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni impugnazione non compresa in detta elencazione (Cass. sent. n. 9865/2014). Peraltro, non può sottacersi come anche le critiche mosse con il ricorso in esame si palesino del tutto prive di fondamento. Quanto al primo motivo, la ricorrente persevera nell’errore di non comprendere le ragioni che hanno portato all’inammissibilità dell’appello, nella parte in cui richiamando la violazione dell’art. 348 ter c.p.c., non si avvede che la definizione in rito del giudizio di appello è frutto dell’applicazione dell’art. 342 c.p.c., in punto di difetto di specificità del gravame, e non anche per la valutazione di non Ric. 2022 n. 4386 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -8- ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello stesso, ipotesi appunto disciplinata dall’art. 348 ter c.p.c. Quanto al secondo motivo, la censura non si confronta con il rilievo del provvedimento oggi impugnato che ha evidenziato come i motivi avanzati nel primo ricorso per cassazione non investissero la ratio della sentenza di appello, che aveva appunto dichiarato inammissibile l’impugnazione per la violazione dell’art. 342 c.p.c., norma il cui contenuto non risulta in alcun modo interessata dai motivi di ricorso proposti avverso la sentenza di appello. Il secondo motivo qui in esame si limita alla riproposizione delle censure a suo tempo avanzate avverso la decisione di primo grado, per sostenere solo ora che le stesse fossero idonee a confutare la ratio della pronuncia appellata, ma senza che però possa reputarsi in tal modo sanato il difetto di specificità del primo ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processu ali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore Ric. 2022 n. 4386 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -9- importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge ; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussis
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