CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 20842/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNA del RIESAME di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, Sezione Distrettuale per il Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, con ordinanza del 7/9/2022, ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Rovigo il 21/7/2022 ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a indagini e successivamente processato con le forme del rito abbreviato per avere attinto [OSCURATO:PERSONA] con tre coltellate, una delle quali ha reciso l'arteria femorale, provocandone la morte. La vicenda, la cui ricostruzione risulta sostanzialmente pacifica, si è svolta nell'abitazione che i due soggetti condividevano e in presenza di altre persone allorché sarebbe sorto un diverbio tra la vittima e il ricorrente che, aggredito violentemente, avrebbe reagito con un coltello.L'indagato si è difeso sostenendo dt avere agito per legittima difesa ovvero, in caso, che comunque ci sarebbe stato un eccesso colposo nel difendersi o, ancora, che l'omicidio sarebbe preterintenzionale. In prima battuta, la difesa ha eccepito la nullità dell'ordinanza in quanto questa, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo il 21/7/2022 come "rinnovazione" di quella del giudice per le indagini preliminari di Verona dichiaratosi incompetente, sarebbe stata tradotta in lingua araba solo in un secondo momento e quindi notificata tardivamente. Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondata tale eccezione evidenziando che la traduzione non sarebbe tra i requisiti posti per la validità dell'ordinanza. Nel merito il Tribunale ha ritenuto che le modalità del fatto, quanto meno allo stato, ad esempio colpi ripetuti, non consentano di ritenere che l'indagato abbia agito per legittima difesa o che il fatto possa essere qualificato come omicidio preterintenzionale. 3. Avverso l'ordinanza del giudice del riesame ha proposto ricorso l'indagato che, a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo ha dedotto -la violazione di legge, rilevando che la soluzione del Tribunale quanto alla mancata notifica dell'ordinanza tradotta in arabo nel termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. sarebbe errata; -la violazione di legge in ordine alla ritenuta autonomia della motivazione del provvedimento genetico; -il vizio di motivazione dell'ordinanza con riferimento all'esclusione della legittima difesa, dell'eccesso colposo della legittima difesa e, comunque, in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. 4. In data 24/1/2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata traduzione e notifica dell'ordinanza nel termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta esistenza di autonoma valutazione e, infine, quanto all'esclusione della legittima difesa, dell'eccesso colposo della legittima difesa ovvero quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Verona in data 13 luglio 2022, a seguito della convalida dell'arresto, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente e, ritenuta la propria incompetenza, ha disposto che gli atti fossero trasmessi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Rovigo. In data 21 luglio 2022 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo ha emesso l'ordinanza con la quale, rinnovando la precedente, ha applicato al ricorrente la custodia in carcere. In data 4 agosto 2022 l'ordinanza tradotta in lingua araba è stata notificata al ricorrente. Nel corso dell'udienza avanti al Tribunale del riesame il difensore ha eccepito la nullità dell'ordinanza evidenziando come quella tradotta in lingua araba, l'unica che sarebbe valida, era stata notificata oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, ritenuto che la traduzione era stata effettuata entro un termine congruo e che comunque il mancato espletamento di tale adempimento non determina la nullità del provvedimento, ma consente solo di individuare la data dalla quale decorre il termine per l'impugnaziOne, ha ritenuto che l'eccezione fosse infondata. La conclusione del Tribunale, anche in considerazione che il termine nel quale è stata effettuata la traduzione e l'ordinanza è stata notificata è congruo, risulta corretta. Come anche di recente evidenziato, infatti, la mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento (così recentemente Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, Rv. 279447 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 10993 del 05/12/2019, dep. 2020, Chanaa, Rv. 278883 - 01; con riferimento alla traduzione della sentenza cfr. Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775 - 01). 1.2. La questione circa la nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione, a fronte della risposta fornita dal Tribunale del riesame sul punto, è formulata in termini generici e non è pertanto consentita. Come anche evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate" (così Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01) Qualora la nullità sia solo genericamente eccepita, in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse, d'altro canto, il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e a indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione e la motivazione sul punto non può essere sindacata in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01) 1.3. Le ulteriori doglianze, reiterative delle medesime censure sollevate nell'impugnazione di merito e tese a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario emerso, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. 1.3.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure, poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazioneOrovvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere quindi volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, .da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, S., Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 1.3.2. Tanto premesso, la motivazione del provvedimento impugnato, con il riferimento alle dichiarazioni acquisite, all'uso reiterato del coltello, alla reazione sproporzionata, al fatto che la situazione di pericolo era originata dal comportamento dall'indagato che aveva anche la possibilità di allontanarsi, risulta essere il risultato di una valutazione complessiva e allo stato adeguata e coerente degli elementi emersi così che la stessa non è sindacabile in questa sede 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in