Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 00985/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Numero sezionale 585/2021Numero di raccolta generale 985/2022 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MARIA Data pubblicazione 13/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 15/06/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.

Rilevato che: § 1.1 [OSCURATO:SOCIETA] propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, non notificata, con la quale il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], in sede di cognizione diretta ex art.143 rd 1775/1933, ha respinto il ricorso da essa proposto per l’annullamento della delibera con la quale la Regione [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ed Energia le ha negato la rimodulazione della scadenza della concessione di grande derivazione per l’impianto idroelettrico di [OSCURATO:PERSONA] (SO), dalla società richiesta ex art.1, co. 3, lett.b) dl 145/13 conv.c.m. in l. 9/14 ed ex art.4 [OSCURATO:PERSONA]-Ambiente del 6.11.2014.

Si evince dagli atti di causa che: - la società ha gestito l’impianto in oggetto, classificato nello specifico registro degli [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (IAFR) tenuto dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (GSE), in forza di concessione di grande derivazione (TU 1775/1933) con scadenza prevista nel dicembre 2010; - a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina delle incentivazioni degli IAFR diversi dal fotovoltaico di cui al citato dl 145/13 conv.c.m. in l. 9/14 (nell’ambito delle manovre di rilancio dell’economia nazionale e di contenimento dei costi incidenti sulle tariffe elettriche) la società esercitava tramite il GSE l’opzione di rimodulazione (lett.b) cit.), comportante la riduzione dell’incentivo a F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 fronte (sosteneva) del prolungamento per sette anni del periodo Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 residuo di concessione, come anche precisato nel DM 6.11.2014 cit., secondo cui le Regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguare alla durata dell'incentivo “come rimodulata ai sensi del presente decreto la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti”; - con la nota di cui veniva chiesto l’annullamento, la Regione [OSCURATO:PERSONA] negava la rimodulazione con prosecuzione del rapporto di concessione, osservando che “con la dizione ‘permesso’ si ricade nell'ambito dei provvedimenti ‘autorizzativi‘, cioè di quei provvedimenti amministrativi discrezionali che condizionano l'esercizio di diritti che preesistono in capo al destinatario e non invece di provvedimenti ‘costitutivi‘ che hanno potere di conferire ex novo posizioni giuridiche attive (diritti) in capo al concessionario, quali appunto le concessioni di derivazione di cui al TU 1775 del 1933.

Nulla cambia pertanto in merito alla durata della concessione di derivazione posta alla base dell'esistenza dell'impianto idroelettrico che rimane quindi quella stabilita dagli atti dell'amministrazione concedente”. § 1.2 Con la sentenza impugnata il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso, osservando che: - la disciplina delle incentivazioni di cui all’art.1, co. 3, lett.b) dl 145/13 conv.c.m. in l. 9/14 non riguarda la specifica materia delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico quanto, più in generale, l'ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e degli incentivi; - la previsione risultante dalla citata lett.b) del decreto legge 145/13 e dall'articolo 4 del citato dm 6 novembre 2014 non determina un prolungamento, ovvero la proroga automatica e di ‘pieno diritto’ della durata delle concessioni idroelettriche di grande derivazione già in essere, quanto soltanto la prosecuzione temporanea (per ragioni tecniche di continuità nell'approvvigionamento di energia elettrica) nell'esercizio degli impianti, con obbligo di versare un canone F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 aggiuntivo secondo quanto stabilito dall'articolo 53 bis della legge Numero sezionale 585/2021Numero di raccolta generale 985/2022 regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 26 del 2003; Data pubblicazione 13/01/2022 - per quanto la nuova disciplina delle incentivazioni (c.d. ‘spalma- incentivi‘) utilizzi una locuzione assai ampia (“permessi rilasciati, comunque denominati (…)”, la rimodulazione con prolungamento temporale non si applica agli atti di concessione, anche perché la stessa disciplina si riferisce poi ai permessi attinenti alla “costruzione ed esercizio degli impianti”, vale a dire ad atti specifici e diversi dalle concessioni di grande derivazione (art.12 d.lvo 387/03 e d.lvo 28/11); - l'interpretazione restrittiva si imporrebbe anche sul piano costituzionale (sent.

C. Cost. 205 del 2011) ed eurounitario (con conseguente non necessità di disapplicazione diretta della norma interna in contrasto con quest’ultimo diritto), quanto a necessaria temporaneità delle concessioni energetiche ed apertura alla concorrenza tramite procedure di selezione pubbliche e trasparenti, obiettivi incompatibili con l'affermato prolungamento pleno jure delle concessioni di grande derivazione scadute o in scadenza. § 1.3 Con l’unico motivo di ricorso la società deduce – ex art.111 co.7^ Cost. ed art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, co. 3, lett.b) dl 145/13 conv.c.m. in l. 9/14 e 4 dm 6.11.2014.

L’interpretazione restrittiva adottata in sentenza sarebbe affetta da error in judicando, non avendo il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - la disciplina c.d. ‘spalma-incentivi’ si riferisce a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ammessi alla fruizione di incentivi, quali appunto quelli idroelettrici; - l'ampiezza letterale della formula normativa (“permessi ...comunque denominati“) è tale da riferirsi anche alle concessioni di grande derivazione, costituenti l'unico titolo amministrativo previsto dalla legge per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico (artt.2 lett.c) e 6 segg.

TU 1775/33); F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 - ad evitare che si crei sfasatura tra durata dell'incentivo e durata della Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 concessione, il disposto normativo va interpretato nel senso che le Regioni sono tenute, a fronte di istanza di rimodulazione, a prorogare il termine di scadenza delle concessioni, così da permettere la piena fruizione del regime di incentivazione in misura ridotta; - l'accettazione della riduzione degli incentivi (a fronte della diversa opzione, di cui alla lett. a) del medesimo art.1, co. 3, dl 145/13, di mantenimento dei maggiori incentivi esistenti fino a scadenza naturale, ma con esclusione di ogni ulteriore incentivo nel decennio successivo a quest’ultima) trova infatti corrispondenza nel prolungamento per sette anni delle concessioni, e ciò non in forza dell'emanazione di nuovi atti costitutivi del diritto, ma sulla base di meri atti di adeguamento e riequilibrio delle concessioni esistenti, secondo quanto previsto anche per altri settori (quali quello del contratti pubblici), apparendo altrimenti “assurdo che gli incentivi siano percepiti da soggetti decaduti dalla titolarità delle concessioni e ridotti a semplici gestori ‘tecnici’ degli impianti” (ric.pag.10), come affermato dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]; - la soluzione sostenuta dalla società non contravviene al diritto eurounitario, anche perché il prolungamento non comporta il venir meno del carattere pur sempre temporaneo delle concessioni idroelettriche. § 1.4 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, osservando che: - le concessioni di grande derivazione esulano dalla, pur ampia, locuzione dei ‘permessi’, trattandosi di atti amministrativi costitutivi del diritto di utilizzare la risorsa pubblica tramite un impianto di produzione energetica, mentre i ‘permessi’ (come le autorizzazioni, le abilitazioni, le licenze e simili) si limitano a rimuovere un divieto o un limite ad un’attività lecita; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 - il dl 145/13 ed il dm 6.11.2014 si riferiscono ai permessi di Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 ‘costruzione ed esercizio’ degli impianti, non riguardando gli atti di utilizzo della risorsa idrica pubblica; - in base alla Dir. 96/92/CEE (art.3, co. 1) ogni ulteriore procrastinamento delle concessioni di grande derivazione concreterebbe violazione del libero mercato dell’energia, suscettibile di procedura di infrazione. § 1.5 Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando: - la piana riferibilità del regime opzionale ex art.1, co. 3, lett.b) dl 145/13 cit. al periodo di incentivazione, e non a quello di durata della concessione; - la piana riferibilità dell’art.4 DM 6.11.2014 cit. ai permessi di costruzione o esercizio degli impianti, e non alle concessioni di grande derivazione delle acque a scopo idroelettrico; - la necessità, in ogni caso, di un’interpretazione sistematica delle norme di riferimento, alla luce dei principi costituzionali (sent.

C.Cost.205/11 cit.) ed eurounitari di temporaneità e concorrenzialità nello sfruttamento economico delle risorse energetiche; - la funzionalità dell’art.53 bis LR [OSCURATO:PERSONA] 26/2003 cit. (norma i cui dubbi di legittimità costituzionale sono già stati ritenuti manifestamente infondati, in analoghe fattispecie, da Cass.SSUU n.15990/20 e 8036/18) ad apprestare un regime temporaneo e tecnico di sfruttamento nel periodo intercorrente tra la cessazione della concessione e l’espletamento delle gare di riassegnazione. [OSCURATO:SOCIETA] e Regione [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. §

2. Il motivo di ricorso è infondato perché il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] non ha violato la normativa indicata.

La specifica previsione di riferimento è costituita dal cit. art.1 d.l. 145/13 conv.c.m. in l. 9/14 avente ad oggetto, tra il resto, gli interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’ per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas.

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 Nell’ambito delle misure legislative di riduzione dei costi gravanti sulle Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 tariffe elettriche, questa norma stabilisce, al co. 3^, che: “Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo.

In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto.

In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni (…)”.

L’opzione che viene qui in considerazione (lett.b)) pone in correlazione la decurtazione del regime incentivante in atto (in misura da stabilirsi con D.M.

MISE-Ambiente anche in ragione del tipo di impianto) con la protrazione del periodo residuo di incentivazione incrementato di sette anni.

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 Anche l’opzione alternativa di cui alla lett.a) – che conviene qui Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 considerare per ragioni di coordinamento sistematico nell’applicazione del riformulato assetto globale degli incentivi – pone una nitida correlazione tra il mantenimento della piena incentivazione in essere e la cessazione di ogni ulteriore diritto di incentivazione per dieci anni a decorrere dallo spirare del periodo di diritto al regime incentivante in corso.

Se ciò non bastasse, anche il co. 4 del medesimo art.1 in esame ricollega vari parametri attuativi della rimodulazione (con riguardo proprio all’opzione b) qui dedotta) al residuo periodo di fruizione del diritto al regime incentivante: “La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito.

Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a).

Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non puo' comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e puo' essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessita' degli interventi medesimi”.

La lettera della legge è dunque del tutto chiara ed univoca nel riferirsi - ripetutamente, esclusivamente ed a vario fine – al “periodo residuo di incentivazione” ovvero al “periodo residuo di diritto al regime incentivante”.

Per quanto qui più rileva, anche la dilazione posta a contropartita dell’accettazione del regime diminuito di incentivi (opzione b)) è espressamente correlata all’incremento del “periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data”.

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 Mai la legge fa menzione (né al fine del prolungamento né ad altro Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 scopo) del periodo residuo di concessione di derivazione idrica ovvero della restante durata assentita di sfruttamento dell’impianto.

Non vi è dubbio – e non potrebbe essere diversamente – che la rimodulazione si riferisca ai “produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi (…)” (co.3), ma ciò non toglie che l’oggetto testuale e specifico di riferimento ed intervento sia costituito dagli incentivi economici a scopo tariffario e non dall’esercizio delle derivazioni ovvero dalla gestione degli impianti in concessione.

Il che appare del tutto in linea – nell’armonizzare la lettera con la ratio della legge - con il fatto che quella in esame è appunto disciplina modificativa dei regimi incentivanti in essere in funzione del contenimento dei costi incidenti sulle tariffe elettriche, aspetto diverso dalla durata delle concessioni.

Durata nel cui ambito possono incidentalmente succedersi ed alternarsi diversi periodi e diversi regimi di incentivazione.

Non vale obiettare, con [OSCURATO:SOCIETA], che il riferimento della dilazione alla concessione sarebbe in certo senso necessitata dalla esigenza pratica di far coincidere temporalmente la fruizione del regime di incentivazione optato con l’esercizio dell’impianto.

Va infatti considerato che di questa necessitata correlazione non vi è traccia alcuna nella disposizione in esame e che, del resto, la stessa previsione legale di un regime opzionale è finalizzata a porre le società di gestione in condizione di valutare il regime rimodulato più conveniente, anche e proprio in ragione della durata residua delle singole concessioni in loro titolarità.

Dunque, a porsi in conflitto con la previsione legislativa è l’interpretazione antiletterale offerta nella censura in esame e non la decisione del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]; e questo conflitto appare tanto più evidente là dove con questa interpretazione si vorrebbe affermare la proroga settennale tout court di tutte indistintamente le concessioni di derivazione detenute dalle società F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 ammesse al regime incentivante, finanche di quelle che risultassero già Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 scadute alla data di entrata in vigore del d.l. 145/13.

Va poi osservato come il Tribunale Superiore si faccia comunque carico anche di questa ‘ragione pratica’, senza con ciò forzare la lettera della norma; ciò accade nel richiamo alla possibilità prevista dall’ordinamento regionale, in presenza di eventuale iato tra durata della incentivazione e durata (inferiore) della concessione, di protrarre comunque lo sfruttamento dell’impianto, su corresponsione di un canone aggiuntivo, per il periodo necessario alla predisposizione delle gare e delle incombenze di riassegnazione delle concessioni scadute.

Si tratta di una protrazione alla quale la società ricorrente ritiene di non doversi sottoporre, ma su un assunto – quello del prolungamento ex lege del titolo concessorio – come detto non condivisibile.

Nel dettare disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, l’art. 53 bis LR [OSCURATO:PERSONA] n. 26/2003, cit., stabilisce che (co.4^ e 5^): “[OSCURATO:PERSONA] regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.

5. La prosecuzione temporanea di cui al comma 4 è subordinata al rispetto delle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Nel periodo di prosecuzione temporanea, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione, secondo le modalità e gli importi stabiliti con la predetta deliberazione di Giunta regionale un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracanoni e alla cessione gratuita di energia già stabiliti. (…)”.

Si tratta di disposizione (basata sull’ordinamento statale ex art.1 co. 1 sexies d.lgs. 79/1999, attuativo della Dir. 96/92/CE sul mercato interno F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 dell’energia elettrica) i cui dubbi di legittimità ex art.117, 2^ e 3^ co.

Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 Cost. sono già stati ritenuti manifestamente infondati da questa Corte di legittimità (Cass.SSUU n.15990/20; Cass.SSUU n.8036/18), e comportante anch’essa un fattore di continuità e protrazione d’esercizio che la legge sottopone alla valutazione del concessionario nell’esercizio dell’opzione.

Come pure ritenuto nella sentenza impugnata, la convergenza di questi elementi non viene sovvertita da quanto stabilito dal D.M. attuativo MISE-Ambiente del 6 novembre 2014, secondo cui (art.4): “1.

Ai fini della verifica di coerenza tra la nuova durata del periodo di incentivazione ed eventuali prescrizioni di ordine temporale contenute nei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GSE comunica alle regioni e agli enti locali che hanno rilasciato i predetti titoli l'elenco dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di rimodulazione e gli estremi dei relativi titoli abilitativi.

Le regioni e gli enti locali, ciascuno per la parte di competenza, adeguano alla durata dell'incentivo, come rimodulata ai sensi del presente decreto, la validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo”.

Sul piano sistematico è fin troppo evidente che è questa previsione a dover essere interpretata in base alla norma primaria di cui è derivazione attuativa e non il contrario; norma primaria alla cui ermeneutica basta il criterio letterale fondamentale di cui all’art.12 prel..

E questo criterio induce a negare che il prolungamento delle concessioni di grande derivazione – univocamente escluso, come detto, dall’art.1 co. 3^ d.l. 145/13 – possa essere in qualche modo recuperato nel richiamo, pur oggettivamente ampio, alla validità temporale dei “permessi…comunque denominati” così come contenuto nel D.M. .

Da un lato, l’istituto costitutivo ed attributivo della concessione non rientra (non nel nome ed ancor meno nella sostanza) tra i ‘permessi’ e le F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 ‘autorizzazioni’ volte alla rimozione di un limite d’esercizio e svolgimento Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 dell’attività da parte del privato; dall’altro, la concessione di cui si chiede qui il prolungamento ha specifico riguardo - così da non rientrare, neppure per questo verso, nella previsione in esame - alla grande derivazione idrica e non alla costruzione o all’esercizio dell’impianto per i quali l’art.12 d.lgs. 387/03 prevede il rilascio di un’unica autorizzazione all’esito di un unico procedimento. [OSCURATO:PERSONA] in memoria: “(…) se dunque, per gli impianti idroelettrici l'unico termine di esercizio è indicato nella concessione, e non nell'autorizzazione unica, è necessariamente la concessione il provvedimento la cui validità temporale è oggetto di proroga in forza del D.M. 6 novembre 2014”.

Affermazione, questa, che muove anch’essa dall’assioma della ‘necessità’ di proroga, pur a fronte di una disposizione legislativa che, al contrario e per le già indicate ragioni, mostra invece di voler tenere ben distinto il termine di concessione da quello di incentivazione e che, per altro verso, non ha demandato alla fonte regolamentare di questi termini rimodulare, parificandoli e rendendoli necessariamente coerenti (quanto soltanto di disciplinare le modalità di esercizio dell’opzione e di stabilire le percentuali di riduzione degli incentivi in ragione della tipologia di impianto e di incentivo spettante).

Va da ultimo considerato, se ancora si ravvisino residui margini di dubbio, che il convincimento del Tribunale Superiore appare corretto anche quando – all’esito di una interpretazione conforme - esclude che la disciplina interna della rimodulazione degli incentivi possa comunque valere a conseguire un risultato pratico, la proroga delle concessioni, certamente contrastato dall’ordinamento eurounitario anche nello specifico settore delle derivazioni ad uso idroelettrico, secondo i principi di temporaneità e concorrenzialità già introdotti dalla Direttiva 96/92/CEE cit. (C.Cost. sent. 205/2011; Cass.SSUU n.22235/16; Cass.SSUU n.4192/16).

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 §

3. Ne segue pertanto il rigetto del ricorso; le spese di lite, liquidate Numero sezionale 585/2021Numero di raccolta generale 985/2022 come in dispositivo, vengono poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA] in ragione di Data pubblicazione 13/01/2022 soccombenza.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.870,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, riunitasi in data 7 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Numero sezionale 585/2021Numero di raccolta generale 985/2022 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MARIA Data pubblicazione 13/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 15/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso. Rilevato che: § 1.1 [OSCURATO:SOCIETA] propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, non notificata, con la quale il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], in sede di cognizione diretta ex art.143 rd 1775/1933, ha respinto il ricorso da essa proposto per l’annullamento della delibera con la quale la Regione [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ed Energia le ha negato la rimodulazione della scadenza della concessione di grande derivazione per l’impianto idroelettrico di [OSCURATO:PERSONA] (SO), dalla società richiesta ex art.1, co. 3, lett.b) dl 145/13 conv.c.m. in l. 9/14 ed ex art.4 [OSCURATO:PERSONA]-Ambiente del 6.11.2014. Si evince dagli atti di causa che: - la società ha gestito l’impianto in oggetto, classificato nello specifico registro degli [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (IAFR) tenuto dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (GSE), in forza di concessione di grande derivazione (TU 1775/1933) con scadenza prevista nel dicembre 2010; - a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina delle incentivazioni degli IAFR diversi dal fotovoltaico di cui al citato dl 145/13 conv.c.m. in l. 9/14 (nell’ambito delle manovre di rilancio dell’economia nazionale e di contenimento dei costi incidenti sulle tariffe elettriche) la società esercitava tramite il GSE l’opzione di rimodulazione (lett.b) cit.), comportante la riduzione dell’incentivo a F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 fronte (sosteneva) del prolungamento per sette anni del periodo Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 residuo di concessione, come anche precisato nel DM 6.11.2014 cit., secondo cui le Regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguare alla durata dell'incentivo “come rimodulata ai sensi del presente decreto la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti”; - con la nota di cui veniva chiesto l’annullamento, la Regione [OSCURATO:PERSONA] negava la rimodulazione con prosecuzione del rapporto di concessione, osservando che “con la dizione ‘permesso’ si ricade nell'ambito dei provvedimenti ‘autorizzativi‘, cioè di quei provvedimenti amministrativi discrezionali che condizionano l'esercizio di diritti che preesistono in capo al destinatario e non invece di provvedimenti ‘costitutivi‘ che hanno potere di conferire ex novo posizioni giuridiche attive (diritti) in capo al concessionario, quali appunto le concessioni di derivazione di cui al TU 1775 del 1933. Nulla cambia pertanto in merito alla durata della concessione di derivazione posta alla base dell'esistenza dell'impianto idroelettrico che rimane quindi quella stabilita dagli atti dell'amministrazione concedente”. § 1.2 Con la sentenza impugnata il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso, osservando che: - la disciplina delle incentivazioni di cui all’art.1, co. 3, lett.b) dl 145/13 conv.c.m. in l. 9/14 non riguarda la specifica materia delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico quanto, più in generale, l'ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e degli incentivi; - la previsione risultante dalla citata lett.b) del decreto legge 145/13 e dall'articolo 4 del citato dm 6 novembre 2014 non determina un prolungamento, ovvero la proroga automatica e di ‘pieno diritto’ della durata delle concessioni idroelettriche di grande derivazione già in essere, quanto soltanto la prosecuzione temporanea (per ragioni tecniche di continuità nell'approvvigionamento di energia elettrica) nell'esercizio degli impianti, con obbligo di versare un canone F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 aggiuntivo secondo quanto stabilito dall'articolo 53 bis della legge Numero sezionale 585/2021Numero di raccolta generale 985/2022 regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 26 del 2003; Data pubblicazione 13/01/2022 - per quanto la nuova disciplina delle incentivazioni (c.d. ‘spalma- incentivi‘) utilizzi una locuzione assai ampia (“permessi rilasciati, comunque denominati (…)”, la rimodulazione con prolungamento temporale non si applica agli atti di concessione, anche perché la stessa disciplina si riferisce poi ai permessi attinenti alla “costruzione ed esercizio degli impianti”, vale a dire ad atti specifici e diversi dalle concessioni di grande derivazione (art.12 d.lvo 387/03 e d.lvo 28/11); - l'interpretazione restrittiva si imporrebbe anche sul piano costituzionale (sent. C. Cost. 205 del 2011) ed eurounitario (con conseguente non necessità di disapplicazione diretta della norma interna in contrasto con quest’ultimo diritto), quanto a necessaria temporaneità delle concessioni energetiche ed apertura alla concorrenza tramite procedure di selezione pubbliche e trasparenti, obiettivi incompatibili con l'affermato prolungamento pleno jure delle concessioni di grande derivazione scadute o in scadenza. § 1.3 Con l’unico motivo di ricorso la società deduce – ex art.111 co.7^ Cost. ed art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, co. 3, lett.b) dl 145/13 conv.c.m. in l. 9/14 e 4 dm 6.11.2014. L’interpretazione restrittiva adottata in sentenza sarebbe affetta da error in judicando, non avendo il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - la disciplina c.d. ‘spalma-incentivi’ si riferisce a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ammessi alla fruizione di incentivi, quali appunto quelli idroelettrici; - l'ampiezza letterale della formula normativa (“permessi ...comunque denominati“) è tale da riferirsi anche alle concessioni di grande derivazione, costituenti l'unico titolo amministrativo previsto dalla legge per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico (artt.2 lett.c) e 6 segg. TU 1775/33); F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 - ad evitare che si crei sfasatura tra durata dell'incentivo e durata della Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 concessione, il disposto normativo va interpretato nel senso che le Regioni sono tenute, a fronte di istanza di rimodulazione, a prorogare il termine di scadenza delle concessioni, così da permettere la piena fruizione del regime di incentivazione in misura ridotta; - l'accettazione della riduzione degli incentivi (a fronte della diversa opzione, di cui alla lett. a) del medesimo art.1, co. 3, dl 145/13, di mantenimento dei maggiori incentivi esistenti fino a scadenza naturale, ma con esclusione di ogni ulteriore incentivo nel decennio successivo a quest’ultima) trova infatti corrispondenza nel prolungamento per sette anni delle concessioni, e ciò non in forza dell'emanazione di nuovi atti costitutivi del diritto, ma sulla base di meri atti di adeguamento e riequilibrio delle concessioni esistenti, secondo quanto previsto anche per altri settori (quali quello del contratti pubblici), apparendo altrimenti “assurdo che gli incentivi siano percepiti da soggetti decaduti dalla titolarità delle concessioni e ridotti a semplici gestori ‘tecnici’ degli impianti” (ric.pag.10), come affermato dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]; - la soluzione sostenuta dalla società non contravviene al diritto eurounitario, anche perché il prolungamento non comporta il venir meno del carattere pur sempre temporaneo delle concessioni idroelettriche. § 1.4 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, osservando che: - le concessioni di grande derivazione esulano dalla, pur ampia, locuzione dei ‘permessi’, trattandosi di atti amministrativi costitutivi del diritto di utilizzare la risorsa pubblica tramite un impianto di produzione energetica, mentre i ‘permessi’ (come le autorizzazioni, le abilitazioni, le licenze e simili) si limitano a rimuovere un divieto o un limite ad un’attività lecita; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 - il dl 145/13 ed il dm 6.11.2014 si riferiscono ai permessi di Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 ‘costruzione ed esercizio’ degli impianti, non riguardando gli atti di utilizzo della risorsa idrica pubblica; - in base alla Dir. 96/92/CEE (art.3, co. 1) ogni ulteriore procrastinamento delle concessioni di grande derivazione concreterebbe violazione del libero mercato dell’energia, suscettibile di procedura di infrazione. § 1.5 Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando: - la piana riferibilità del regime opzionale ex art.1, co. 3, lett.b) dl 145/13 cit. al periodo di incentivazione, e non a quello di durata della concessione; - la piana riferibilità dell’art.4 DM 6.11.2014 cit. ai permessi di costruzione o esercizio degli impianti, e non alle concessioni di grande derivazione delle acque a scopo idroelettrico; - la necessità, in ogni caso, di un’interpretazione sistematica delle norme di riferimento, alla luce dei principi costituzionali (sent. C.Cost.205/11 cit.) ed eurounitari di temporaneità e concorrenzialità nello sfruttamento economico delle risorse energetiche; - la funzionalità dell’art.53 bis LR [OSCURATO:PERSONA] 26/2003 cit. (norma i cui dubbi di legittimità costituzionale sono già stati ritenuti manifestamente infondati, in analoghe fattispecie, da Cass.SSUU n.15990/20 e 8036/18) ad apprestare un regime temporaneo e tecnico di sfruttamento nel periodo intercorrente tra la cessazione della concessione e l’espletamento delle gare di riassegnazione. [OSCURATO:SOCIETA] e Regione [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. § 2. Il motivo di ricorso è infondato perché il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] non ha violato la normativa indicata. La specifica previsione di riferimento è costituita dal cit. art.1 d.l. 145/13 conv.c.m. in l. 9/14 avente ad oggetto, tra il resto, gli interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’ per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 Nell’ambito delle misure legislative di riduzione dei costi gravanti sulle Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 tariffe elettriche, questa norma stabilisce, al co. 3^, che: “Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni (…)”. L’opzione che viene qui in considerazione (lett.b)) pone in correlazione la decurtazione del regime incentivante in atto (in misura da stabilirsi con D.M. MISE-Ambiente anche in ragione del tipo di impianto) con la protrazione del periodo residuo di incentivazione incrementato di sette anni. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 Anche l’opzione alternativa di cui alla lett.a) – che conviene qui Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 considerare per ragioni di coordinamento sistematico nell’applicazione del riformulato assetto globale degli incentivi – pone una nitida correlazione tra il mantenimento della piena incentivazione in essere e la cessazione di ogni ulteriore diritto di incentivazione per dieci anni a decorrere dallo spirare del periodo di diritto al regime incentivante in corso. Se ciò non bastasse, anche il co. 4 del medesimo art.1 in esame ricollega vari parametri attuativi della rimodulazione (con riguardo proprio all’opzione b) qui dedotta) al residuo periodo di fruizione del diritto al regime incentivante: “La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non puo' comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e puo' essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessita' degli interventi medesimi”. La lettera della legge è dunque del tutto chiara ed univoca nel riferirsi - ripetutamente, esclusivamente ed a vario fine – al “periodo residuo di incentivazione” ovvero al “periodo residuo di diritto al regime incentivante”. Per quanto qui più rileva, anche la dilazione posta a contropartita dell’accettazione del regime diminuito di incentivi (opzione b)) è espressamente correlata all’incremento del “periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data”. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 Mai la legge fa menzione (né al fine del prolungamento né ad altro Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 scopo) del periodo residuo di concessione di derivazione idrica ovvero della restante durata assentita di sfruttamento dell’impianto. Non vi è dubbio – e non potrebbe essere diversamente – che la rimodulazione si riferisca ai “produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi (…)” (co.3), ma ciò non toglie che l’oggetto testuale e specifico di riferimento ed intervento sia costituito dagli incentivi economici a scopo tariffario e non dall’esercizio delle derivazioni ovvero dalla gestione degli impianti in concessione. Il che appare del tutto in linea – nell’armonizzare la lettera con la ratio della legge - con il fatto che quella in esame è appunto disciplina modificativa dei regimi incentivanti in essere in funzione del contenimento dei costi incidenti sulle tariffe elettriche, aspetto diverso dalla durata delle concessioni. Durata nel cui ambito possono incidentalmente succedersi ed alternarsi diversi periodi e diversi regimi di incentivazione. Non vale obiettare, con [OSCURATO:SOCIETA], che il riferimento della dilazione alla concessione sarebbe in certo senso necessitata dalla esigenza pratica di far coincidere temporalmente la fruizione del regime di incentivazione optato con l’esercizio dell’impianto. Va infatti considerato che di questa necessitata correlazione non vi è traccia alcuna nella disposizione in esame e che, del resto, la stessa previsione legale di un regime opzionale è finalizzata a porre le società di gestione in condizione di valutare il regime rimodulato più conveniente, anche e proprio in ragione della durata residua delle singole concessioni in loro titolarità. Dunque, a porsi in conflitto con la previsione legislativa è l’interpretazione antiletterale offerta nella censura in esame e non la decisione del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]; e questo conflitto appare tanto più evidente là dove con questa interpretazione si vorrebbe affermare la proroga settennale tout court di tutte indistintamente le concessioni di derivazione detenute dalle società F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 ammesse al regime incentivante, finanche di quelle che risultassero già Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 scadute alla data di entrata in vigore del d.l. 145/13. Va poi osservato come il Tribunale Superiore si faccia comunque carico anche di questa ‘ragione pratica’, senza con ciò forzare la lettera della norma; ciò accade nel richiamo alla possibilità prevista dall’ordinamento regionale, in presenza di eventuale iato tra durata della incentivazione e durata (inferiore) della concessione, di protrarre comunque lo sfruttamento dell’impianto, su corresponsione di un canone aggiuntivo, per il periodo necessario alla predisposizione delle gare e delle incombenze di riassegnazione delle concessioni scadute. Si tratta di una protrazione alla quale la società ricorrente ritiene di non doversi sottoporre, ma su un assunto – quello del prolungamento ex lege del titolo concessorio – come detto non condivisibile. Nel dettare disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, l’art. 53 bis LR [OSCURATO:PERSONA] n. 26/2003, cit., stabilisce che (co.4^ e 5^): “[OSCURATO:PERSONA] regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999. 5. La prosecuzione temporanea di cui al comma 4 è subordinata al rispetto delle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Nel periodo di prosecuzione temporanea, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione, secondo le modalità e gli importi stabiliti con la predetta deliberazione di Giunta regionale un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracanoni e alla cessione gratuita di energia già stabiliti. (…)”. Si tratta di disposizione (basata sull’ordinamento statale ex art.1 co. 1 sexies d.lgs. 79/1999, attuativo della Dir. 96/92/CE sul mercato interno F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 dell’energia elettrica) i cui dubbi di legittimità ex art.117, 2^ e 3^ co. Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 Cost. sono già stati ritenuti manifestamente infondati da questa Corte di legittimità (Cass.SSUU n.15990/20; Cass.SSUU n.8036/18), e comportante anch’essa un fattore di continuità e protrazione d’esercizio che la legge sottopone alla valutazione del concessionario nell’esercizio dell’opzione. Come pure ritenuto nella sentenza impugnata, la convergenza di questi elementi non viene sovvertita da quanto stabilito dal D.M. attuativo MISE-Ambiente del 6 novembre 2014, secondo cui (art.4): “1. Ai fini della verifica di coerenza tra la nuova durata del periodo di incentivazione ed eventuali prescrizioni di ordine temporale contenute nei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GSE comunica alle regioni e agli enti locali che hanno rilasciato i predetti titoli l'elenco dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di rimodulazione e gli estremi dei relativi titoli abilitativi. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per la parte di competenza, adeguano alla durata dell'incentivo, come rimodulata ai sensi del presente decreto, la validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo”. Sul piano sistematico è fin troppo evidente che è questa previsione a dover essere interpretata in base alla norma primaria di cui è derivazione attuativa e non il contrario; norma primaria alla cui ermeneutica basta il criterio letterale fondamentale di cui all’art.12 prel.. E questo criterio induce a negare che il prolungamento delle concessioni di grande derivazione – univocamente escluso, come detto, dall’art.1 co. 3^ d.l. 145/13 – possa essere in qualche modo recuperato nel richiamo, pur oggettivamente ampio, alla validità temporale dei “permessi…comunque denominati” così come contenuto nel D.M. . Da un lato, l’istituto costitutivo ed attributivo della concessione non rientra (non nel nome ed ancor meno nella sostanza) tra i ‘permessi’ e le F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 Numero sezionale 585/2021 ‘autorizzazioni’ volte alla rimozione di un limite d’esercizio e svolgimento Numero di raccolta generale 985/2022Data pubblicazione 13/01/2022 dell’attività da parte del privato; dall’altro, la concessione di cui si chiede qui il prolungamento ha specifico riguardo - così da non rientrare, neppure per questo verso, nella previsione in esame - alla grande derivazione idrica e non alla costruzione o all’esercizio dell’impianto per i quali l’art.12 d.lgs. 387/03 prevede il rilascio di un’unica autorizzazione all’esito di un unico procedimento. [OSCURATO:PERSONA] in memoria: “(…) se dunque, per gli impianti idroelettrici l'unico termine di esercizio è indicato nella concessione, e non nell'autorizzazione unica, è necessariamente la concessione il provvedimento la cui validità temporale è oggetto di proroga in forza del D.M. 6 novembre 2014”. Affermazione, questa, che muove anch’essa dall’assioma della ‘necessità’ di proroga, pur a fronte di una disposizione legislativa che, al contrario e per le già indicate ragioni, mostra invece di voler tenere ben distinto il termine di concessione da quello di incentivazione e che, per altro verso, non ha demandato alla fonte regolamentare di questi termini rimodulare, parificandoli e rendendoli necessariamente coerenti (quanto soltanto di disciplinare le modalità di esercizio dell’opzione e di stabilire le percentuali di riduzione degli incentivi in ragione della tipologia di impianto e di incentivo spettante). Va da ultimo considerato, se ancora si ravvisino residui margini di dubbio, che il convincimento del Tribunale Superiore appare corretto anche quando – all’esito di una interpretazione conforme - esclude che la disciplina interna della rimodulazione degli incentivi possa comunque valere a conseguire un risultato pratico, la proroga delle concessioni, certamente contrastato dall’ordinamento eurounitario anche nello specifico settore delle derivazioni ad uso idroelettrico, secondo i principi di temporaneità e concorrenzialità già introdotti dalla Direttiva 96/92/CEE cit. (C.Cost. sent. 205/2011; Cass.SSUU n.22235/16; Cass.SSUU n.4192/16). F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 24015/2020 § 3. Ne segue pertanto il rigetto del ricorso; le spese di lite, liquidate Numero sezionale 585/2021Numero di raccolta generale 985/2022 come in dispositivo, vengono poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA] in ragione di Data pubblicazione 13/01/2022 soccombenza. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.870,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, riunitasi in data 7 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I
Sentenza Cassazione n. 00985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris