CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 11967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24357/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 1787/2016 depositata il05/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l’avviso di liquidazione d’imposte ipotecaria e catastale e sanzioni, notificatole dalla Agenzia delle Entrate in revoca delle agevolazioni fiscali fruite nell’acquisto di immobile ai sensi dell’art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131 del 1986. Il ricorso veniva accolto dalla adita CTP di Roma. Con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia. Contro questa sentenza ricorreva la società contribuente. L’Agenzia si costituiva con controricorso; 2. con istanza in data 12 giugno 2019 la contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio in ragione del fatto che la sentenza impugnata era stata revocata dalla CTR del Lazio con sentenza n.8933/2016 con la quale era stato poi rigettato l’appello dell’Agenzia. La contribuente produceva quest’ultima sentenza; 3. con istanza in data 25 gennaio 2023, la contribuente esponeva che la sentenza n.8933/2016 era stata fatta oggetto di ricorso per cassazioneda parte della Agenzia delle Entrate. Evidenziava che il giudizio di cassazione era stato definito con decreto n.31943/2022 -allegato all’istanza de qua-, emesso da questa Corte ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; considerato che: 1.in ragione di quanto contenuto nelle istanze della ricorrente e di quanto dalla stessa documentato è venuto meno l’oggetto del presente giudizio, in seguito alla revocazione della sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione. Si tratta di una causa non di estinzione del giudizio ma di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo -e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato (Cass. Sez. un. n. 10553/2017); 2. le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, considerando l’esito del ricorso e non deve farsi applicazione dell’art. 13 quarte del DPR 115/2002, trattandosi non di inammissibilità originaria ma sopravvenuta (Cass. 13636 del 02/07/2015); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese del processo. Così deciso, in Roma, nell’adunanza camerale della sezione tributaria