CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi e condannare gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla stessa parte civile (nella misura indicata nello stesso atto difensivo);[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 febbraio 2022 la Corte di appello di Messina - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia del 21 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Messina aveva affermato la responsabilità degli stessi imputati per i delitti di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, aggravati come in contestazione (in particolare per aver formato un falso provvedimento di revoca di sequestro preventivo, l'attestazione della sua conformità all'originale e una relata di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario), e li aveva condannati alle pene di giustizia, con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pachino soc. coop. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità di entrambi gli imputati, cui la Corte di merito sarebbe pervenuta: - ritenendo impossibile che essi non conoscessero l'esito del procedimento penale che li aveva riguardati (nel quale la Corte di appello di Messina, con provvedimento del 10 giugno 2012, aveva disposto di tenere fermo il sequestro in discorso); - e non considerando che il falso provvedimento di revoca, idoneo ad ingannare i funzionari della banca, ben avrebbe potuto ingannare anche gli imputati (meno avvezzi alle forme e ai contenuti degli atti giudiziari, atteso pure che il detto provvedimento del 1° giugno 2021 avrebbe potuto essere in effetti stato revocato o modificato). 2.2. Con il secondo motivo è stato assunto il vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento della prova, in ordine all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della difesa, l'iter argomentativo della sentenza impugnata non spiegherebbe con sufficiente chiarezza le ragioni per cui si è ritenuta l'imputata consapevole della permanente efficacia del sequestro, dato che: dalle dichiarazioni del teste Peressini si evincerebbe che ella era soltanto la formale intestataria del conto corrente in discorso; il falso provvedimento di revoca della cautela era idoneo a trarla in inganno; la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valorizzato al riguardo la disposizione, da parte della Galeano, delle somme sottoposte a vincolo (circostanza relativa agli effetti del reato e non inerente al precedente «percorso volitivo» relativo alla sua commissione); sarebbero state travisate le intercettazioni ambientali (in particolare, il dialogo intrattenuto dagli imputati il 30 gennaio 2017, che dimostrerebbe come sia stato il marito Palazzolo ad amministrare il denaro di cui la Galeano era solo intestataria formale). 2.3. Con il terzo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati in imputazione. Difatti, si sarebbe erroneamente escluso che l'indicazione nell'atto de quo, quale ufficio giudiziario che lo aveva (Aj emesso, della «Sezione distaccata di Taormina» (presso la quale non è mai stato istituito l'Ufficio del giudice per le indagini preliminari) non lo abbia inesistente. Tuttavia, non si sarebbe considerato che l'atto falso - alla luce di quanto esposto - sarebbe stato emesso da un giudice funzionalmente incompetente (essendo invece competente la Corte di appello di Messina), tanto che un atto vero di tale tenore sarebbe stato abnorme e, per l'appunto, giuridicamente inesistente, dovendosene pertanto escludere l'idoneità a offendere la pubblica fede (a fortiori atteso che i funzionari dell'istituto di credito che hanno svincolato le somme si avvalgono della consulenza di legali che hanno una competenza superiore a quella media). 2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto erroneamente nel caso di specie sarebbero stati ravvisati più reati di falso invece che un unico fatto, ossia la formazione di un unico provvedimento di dissequestro, che per potere apparire come tale richiedeva complesse modalità esecutive (apposizione di timbri, relata, sottoscrizione del cancelliere) le quali costituirebbero segmenti di un'unica azione (e non una pluralità di reati riuniti sotto il vincolo della continuazione), essendo legati da un vincolo di contestualità e connessione teleologica ed essendo un dato acquisito che ricorra un unico reato quando la medesima condotta è ripetuta nello stesso contesto in danno dello stesso soggetto passivo. Ragion per cui la Corte di merito avrebbe errato nell'applicare l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo è stata allegata la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen., in quanto si sarebbe erroneamente considerato sospeso il termine di prescrizione (per la durata di 91 giorni, dal 19 febbraio 2021 al 21 maggio 2021), in relazione a un differimento per la sola discussione richiesto - nel corso del giudizio di primo grado - dal difensore (il quale alla stessa udienza del 19 febbraio 2021 aveva sostituito gli avvocati degli imputati e, dopo l'escussione dei testi e la chiusura dell'istruttoria, aveva chiesto un rinvio solo a tal fine, poiché non conosceva gli atti processuali come i professionisti che aveva sostituito), differimento che non rientrerebbe nel disposto dell'art. 159, comnna 1, n. 3, cod. pen. bensì sarebbe riconducibile all'art. 108 cod. proc. pen.; di conseguenza, la prescrizione dei reati sarebbe maturata anteriormente alla decisione di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico, poiché non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato che ha indicato gli elementi, dei quali non è stato neppure prospettato un travisamento, in forza dei quali ha attribuito agli imputati il confezionamento degli atti falsi e la conoscenza del reale esito del procedimento penale instaurato nei loro confronti, nel quale era stata disposta la cautela (in particolare, la sentenza impugnata ha indicato quanto rinvenuto presso la loro abitazione, richiamato la documentazione acquisita in giudizio, oltre che evidenziato che costoro, avvalendosi dei medesimi atti contraffatti, hanno ottenuto la liberazione di un'ingente somma); inoltre, il motivo in esame ha soltanto addotto, in maniera apodittica ed anzi ipotetica, una diversa ricostruzione della vicenda, non consentita in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Anche il secondo motivo difetta della necessaria critica argomentata dell'iter posto a fondamento della decisione impugnata che, con specifico riferimento alla responsabilità dell'imputata, ha ribadito le ragioni per cui a attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il concorso nell'agire in imputazione, facendo riferimento proprio ai medesimi elementi sopra indicati da cui ha tratto la sua consapevolezza della sussistenza della cautela allorché ha disposto della somma, e ciò al di là del contenuto delle intercettazioni in atti (dimostrative della sua consapevolezza degli affari illeciti del marito). Tale motivazione non può dirsi puntualmente censurata per il tramite del richiamo del tenore delle conversazioni captate, che - al di là della genericità della prospettazione difensiva - non costituiscono il fulcro della decisione; né in forza delle dichiarazioni del teste Peressini, che fanno riferimento ai rapporti degli imputati con l'istituto bancario ma non attengono alla ritenuta coscienza e volontà della donna (fondata dalla Corte di merito sui predetti elementi) di disporre - giovandosi degli atti falsi - della somma ancora in sequestro; dunque, anche non voler ritenere generica la prospettazione del travisamento per omissione di tale deposizione, comunque essa non ha ad oggetto un dato probatorio decisivo nell'apparato nnotivazionale de quo (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 3. Il terzo motivo, con il quale la difesa ha inteso prospettare che nella specie ricorrerebbe un'ipotesi di falso inoffensivo, è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01). Difatti, in tema di falso: - facendo applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit., che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01);- «il secondo concetto è stato sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395); - «la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate» (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015 - dep. 2016, Carillo, Rv. 266417 - 01, e Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173 - 01, rese in fattispecie di falso nummario; cfr. già Sez. 5, n. 4254 del 09/03/1999, Moggia, Rv. 213094 - 01: «in tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore. Invero la punibilità è esclusa solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento ne' alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, ne' alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate»); - d'altra parte, l'inidoneità dell'azione - rilevante ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. -, deve ricorrere un'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi, ex ante e in concreto, in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr. Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085). Nel caso in esame, in forza dei princìpi appena esposti e alla luce delle censure difensive, è dirimente considerare che: - un atto emesso da un Giudice incompetente e persino un atto abnorme (vizio radicale distinto dalle ipotesi di incompetenza dell'organo giurisdizionale: cfr. Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01) non sono affatto giuridicamente inesistenti, tanto che la legge processuale prevede precise cadenze per rilevare o eccepire l'incompetenza e anche per privare di effetti un atto abnorme occorre azionare il rimedio del ricorso per cassazione; - e, in maniera congrua e logica, la Corte di merito ha ritenuto che l'indicazione erronea dell'ufficio in intestazione (peraltro, solo parziale, poiché a quella riportata nel decreto di sequestro genuino era stato aggiunto solo «Sezione Distaccata di Taormina») non ha reso grossolano il falso per un destinatario medio (rimarcando proprio che pure i funzionari di banca sono stati tratti in inganno nella specie). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Invero, al fine di verificare se ricorra una pluralità di condotte ovvero un'unica azione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre aver riguardo al «duplice criterio: finalistico e temporale» ossia, come rilevato pure in dottrina, alla contestualità degli atti e all'unicità del fine; difatti, «azione unica [...] non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di "atti" che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa»; e «l'unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica» (Sez. 6, n. 2070 del 10/11/1994 - dep. 1995, Periodo, Rv. 200554 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 4554 del 14/01/1987, Amore, Rv. 175658 - 01; Sez. 6, n. 9952 del 22/01/ 2003 Fanti, Rv. 224040 - 01; Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016 - dep. 2017, Mozzi, Rv. 269005 - 01). Purtuttavia, nel caso di specie non è tale elemento a risultare dirimente al fine della determinazione della pena. Difatti, pur ritenendo che nel caso di specie la condotta di confezionamento del falso provvedimento giurisdizionale (su cui risultano apposte una falsa attestazione di conformità all'originale da parte del cancelliere e una falsa relata di notifica dell'ufficiale giudiziario) abbia avuto luogo nel medesimo contesto e per un unico fine, ciò non esclude ex se la sussistenza di più violazioni della legge penale e, dunque, l'aumento di pena ex art. 81, comma 1, cod. pen. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame la stessa difesa ha evidenziato che il sostituto designato ex art. 102 cod. proc. pen. dai difensori degli imputati, all'udienza del 19 febbraio 2021, dopo lo svolgimento di attività istruttoria, ha chiesto un differimento soltanto per la discussione. E questa Corte, argomentando sulla scorta del chiaro tenore della lettera della legge, a mente della quale il sostituto nominato dal difensore «esercita i diritti e assume i doveri» di quest'ultinno (art. 102, connma 2, cod. proc. pen.), ha già affermato - e il Collegio intende ribadire tale principio - che al sostituto non può riconoscersi «la facoltà di chiedere un termine per la difesa, in quanto si tratta di un soggetto che rappresenta il difensore a tutti gli effetti e la legge ne presuppone la preparazione adeguata» (Sez. 5, n. 14115 del 10/11/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216105 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 7458 del 15/01/2008, Barranca, Rv. 239010 - 01; Sez. 4, n. 4690 del 13/11/2001 - dep. 2002, Pezzo, Rv. 220867 - 01). Ne deriva che il differimento concesso, non avendo la difesa diritto ad alcun termine ex art. 108 cod. proc. pen., è stato concesso su richiesta del difensore e nel periodo de quo il termine di prescrizione è rimasto sospeso (art. 159, comma 1, n. 3, cit.). Di conseguenza esso non era spirato prima della decisione di secondo grado e, in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, non può essere qui rilevata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Inoltre, i ricorrenti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1,755,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusi