CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 20/07/2020- dep. 19/10/2020, disponeva la parziale riforma della sentenza con la quale il 7/05/2014 il TRIBUNALE di PISTOIA aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di rapina aggravata, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] Claudio, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente alla aggravante e alla recidiva contestate. La CORTE territoriale, confermando l'affermazione di responsabilità, riconosceva le attenuanti generiche e, unitamente alla già concessa attenuante, le riteneva prevalenti sulle aggravanti, riducendo la sanzione inflitta. La condotta posta a base della condanna era consistita nell'avere l'imputato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] Monica, usato violenza e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], immobilizzandolo dal retro, tenendolo fermo con le braccia attorno al collo e cercando di bloccargli le mani, e nell'essersi con questo impossessato del portafoglio della vittima, sfilandolo dalla tasca posteriore dei pantaloni. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 cod. proc. pen. in ordine alla mancata riqualificazione della rapina nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. Sostiene infatti che la sua condotta è consistita non già nell'impossessamento del denaro di [OSCURATO:PERSONA], bensì nel recupero di quanto costui doveva a titolo di locazione alla fidanzata [OSCURATO:PERSONA]: la vittima invero abitava in un appartamento di proprietà di lei, e si era arretrato nei pagamenti, per cui [OSCURATO:PERSONA] era persuaso di esercitare un diritto spettante alla donna. Durante l'istruttoria [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di essere debitore di [OSCURATO:PERSONA] per circa 1.500 euro, mentre costei era esposta nei suoi confronti per 180 euro: i due si erano accordati perché [OSCURATO:PERSONA] consegnasse a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 750 euro, una prima tranche della quale doveva esserle data proprio il giorno successivo. La sera del 31/05/2011 [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato per caso [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva chiesto la restituzione delle chiavi dell'appartamento, ottenendo un diniego, e poi gli aveva sottratto le chiavi stesse dopo averlo aggredito; la donna aveva poi nuovamente raggiunto la persona offesa, unitamente all'imputato e gli avevano tolto anche il portafoglio. Dal narrato della testimone CAMUGLIA Francesca era emerso che vi era un debito sottostante al litigio intercorso, e ciò smentirebbe quanto sancito dalla CORTE territoriale circa la condotta di [OSCURATO:PERSONA] svincolata dal credito della fidanzata: proprio il recupero del dovuto aveva, al contrario, costituito la ragione del comportamento da lui tenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Sulla premessa che quanto di seguito riportato a proposito della differenza fra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni vale in termini analoghi quanto al raffronto fra quest'ultimo e il delitto di rapina, questo Giudice di legittimità ha sancito in modo chiaro (con Sez. U sentenza n. 29541 del 16/07/2020 dep. 23/10/2020 Rv. 280027 - 02 imputato [OSCURATO:PERSONA]), che "i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia". Ha altresì aggiunto (cf. idem) che "ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362)". 2. Applicando tali principi al fatto in esame, e adeguando la comparazione svolta a quella fra esercizio arbitrario e rapina, è corretta la valutazione della condotta dell'imputato in termini di rapina, operata in modo conforme nei due gradi di giudizio, e non invece di esercizio arbitrario, poiché - come ha congruamente e logicamente illustrato la CORTE territoriale -, mancano nella specie i presupposti per ipotizzare il reato di cui all'art. 393 cod. pen., costituiti dalla titolarità del credito in capo all'imputato - esso poteva essere vantato non da lui ma da [OSCURATO:PERSONA], né risulta che costei lo avesse incaricato della riscossione -, e dal contenimento di quanto preteso e ottenuto con la violenza alla consistenza del credito vantato. Il denaro sottratto a [OSCURATO:PERSONA], per come emerge dalla conforme motivazione delle sentenze di merito, si era inserito in una vicenda che aveva già conosciuto un avvio di definizione, che sarebbe avvenuta il giorno successivo, come prima ricordato, e nella quale - nonostante tale accordo - era già emersa l'anomalia costituita dalla apprensione delle chiavi di casa da parte della donna immediatamente prima dell'aggressione a opera dell'imputato (che si menziona non in quanto contestata con il capo di di imputazione, ma perché indicativo del contesto di prevaricazione e di intimidazione). In ogni caso l'apprensione del portafoglio era slegato dal soddisfacimento del credito, in relazione al quale è incontestabile che la definizione fosse già stata concordata, e con scadenze immediate, cioè il giorno successivo alla realizzazione del reato.3. Come prima ricordato, questa S.C. ha sancito (cf. Sez. 2 sentenza n. 11484 del 14/12/2016 dep. 09/03/2017 Rv. 269685 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) che "l'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti degli imputati, che, vantando un credito riconducibile alla mancata restituzione di una modesta somma di denaro elargita alla persona offesa, l'avevano inseguita e, nel corso della colluttazione successivamente sviluppatasi, le avevano sottratto il cellulare)": quel che non era configurabile nella specie. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il