CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 22613/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sptffe le conclusioni del PG D. brk 3..f2 cc. LSZ_ cAAJL. C—CM C" >19 22.41:70 Ote )-( c...42-CAL3 14-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 novembre 2023 la Corte di Appello di Catanzaro - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca dell'indulto di cui alla ordinanza emessa il 5 novembre 2015. La revoca è ricollegata alla avvenuta commissione del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (a far data dal 10 ottobre 2006) giudicato con sentenza definitiva in data 9 marzo 2022 . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di legge - ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente evidenzia che il giudice della esecuzione non ha specificato il momento in cui il Tropea avrebbe aderito al sodalizio criminoso, il che impedisce di ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione. Trattandosi di reato permanente, ben poteva la cessazione della permanenza ricadere in un momento antecedente al 1 agosto del 2006 o posteriore al 1 agosto del 2011. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero le alternative indicate dal ricorrente sono meramente ipotetiche e non si confrontano con i contenuti della decisione, ove si afferma che la contestazione associativa decorre dal 10 ottobre 2006. Si tratta di una data che pone l'inizio della consumazione solidamente all'interno del range dei cinque anni di cui all'art. 1 comma 3 della legge n.241 del 2006. Anche volendosi ipotizzare una adesione posteriore, la difesa avrebbe dovuto prospettare in modo concreto uno scostamento temporale superiore ai 4 anni e mezzo, il che contrasta con la logica comune. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il