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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 19986/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37233/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3493/2019,depositata il 4/10/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 4 ottobre 2019, n. 3493 della Corte d’appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile l’appello fatto valere dalla ricorrente in quanto “non presenta alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 348-bisc.p.c.

2. Con atto datato 8 aprile 2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.

L’atto di rinuncia è conforme ai requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c.

Non avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, vi è luogo alla liquidazione delle spese, che vengono poste a carico della ricorrente in base al principio di causalità (v., ex multis, Cass.10140/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37233/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3493/2019,depositata il 4/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 4 ottobre 2019, n. 3493 della Corte d’appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile l’appello fatto valere dalla ricorrente in quanto “non presenta alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 348-bisc.p.c. 2. Con atto datato 8 aprile 2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. L’atto di rinuncia è conforme ai requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. Non avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, vi è luogo alla liquidazione delle spese, che vengono poste a carico della ricorrente in base al principio di causalità (v., ex multis, Cass.10140/2020). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di c
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