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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 gennaio 1993

Cassazione n. 22598/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/01/1993 avverso l'ordinanza del 17/07/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26/7/2023, comunicata il 27/7/2023, il Presidente del Tribunale di Bologna ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 16/12/2022, con il quale il Giudice monocratico dello stesso Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nel provvedimento opposto, il giudice di merito aveva rilevato: che in data 28/6/2022 [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, art. 94, comma 2, nella quale il richiedente dichiarava di essere stato compiutamente identificato in carcere attraverso la scheda identificativa allegata, che l'originario permesso di soggiorno era scaduto durante il periodo di carcerazione, ma che comunque era stato compiutamente identificato, con attribuzione di codice fiscale ed aperura della posizione anagrafica e sanitaria, che aveva saltuariamente lavorato all'interno del carcere di Pesaro nel corso dell'anno 2021, percependo un reddito pari ad euro 513,34, di non essere titolare di beni immobili o mobili registrati in Italia o nel paese natale ( Tunisia), che era rimasta inevasa la richiesta di informazioni avanzata alla competente autorità consolare; che, dopo l'invito del Giudice ad integrare la documentazione mediante presentazione di documento di identità, in data 16/12/2022, l'istanza era stata dichiarata inammissibile per incertezza in ordine all'esattezza delle generalità.

In particolare, il Giudice osservava che il richiedente era persona straniera, sedicente e priva di documenti di identità, il che precludeva la valenza di autocertificazioni, l'accertamento anche solo della nazionalità e la possibilità di verifiche sui redditi e/o sulle possidenze in Italia o all'estero.

2. Il Tribunale, in fase di opposizione, ha condiviso le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato in merito all'incertezza dell'identità di soggetto privo di documento di identità, con permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto da oltre sei mesi ottenuto sulla base di dati riferiti, ritenendo che tale incertezza impedisse le verifiche previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, commi 2 e 3 e art. 98, comma 2.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della suindicata ordinanza, con un unico motivo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76,79 e 99, sviluppando il tema del diritto dello straniero ad accedere al patrocinio statale e della possibilità di presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, ed evidenziando che l'autodichiarazione era corredata dagli atti sopra indicati, da ritenersi idonei ad integrare la documentazione richiesta dalla legge.La difesa sostiene che ai cittadini extracomunitari privi di documenti personali debba essere garantito l'accesso al patrocinio a spese dello Stato in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla L. 25 ottobre 1977, n. 881, art. 14, comma 3, lett. d) di ratifica del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, dalla Direttiva 2008/115/CE (c.d.

Direttiva rimpatri), la cui osservanza è imposta dall'art. 1 Cost.

Viene anche illustrata l'influenza sul diritto fatto valere dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 144 del 14 maggio 2004.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile perchè proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia.

6. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, nonchè all'Agenzia delle Entrate e lo ha trasmesso a mezzo posta alla cancelleria di questa Corte di cassazione.

Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. (Sez. 4, n, 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793).

7. Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 c.p.p. Ed invero, l'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rillevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 2 c.p.p., l'onere di versare la somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Motivaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/01/1993 avverso l'ordinanza del 17/07/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26/7/2023, comunicata il 27/7/2023, il Presidente del Tribunale di Bologna ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 16/12/2022, con il quale il Giudice monocratico dello stesso Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel provvedimento opposto, il giudice di merito aveva rilevato: che in data 28/6/2022 [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, art. 94, comma 2, nella quale il richiedente dichiarava di essere stato compiutamente identificato in carcere attraverso la scheda identificativa allegata, che l'originario permesso di soggiorno era scaduto durante il periodo di carcerazione, ma che comunque era stato compiutamente identificato, con attribuzione di codice fiscale ed aperura della posizione anagrafica e sanitaria, che aveva saltuariamente lavorato all'interno del carcere di Pesaro nel corso dell'anno 2021, percependo un reddito pari ad euro 513,34, di non essere titolare di beni immobili o mobili registrati in Italia o nel paese natale ( Tunisia), che era rimasta inevasa la richiesta di informazioni avanzata alla competente autorità consolare; che, dopo l'invito del Giudice ad integrare la documentazione mediante presentazione di documento di identità, in data 16/12/2022, l'istanza era stata dichiarata inammissibile per incertezza in ordine all'esattezza delle generalità. In particolare, il Giudice osservava che il richiedente era persona straniera, sedicente e priva di documenti di identità, il che precludeva la valenza di autocertificazioni, l'accertamento anche solo della nazionalità e la possibilità di verifiche sui redditi e/o sulle possidenze in Italia o all'estero. 2. Il Tribunale, in fase di opposizione, ha condiviso le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato in merito all'incertezza dell'identità di soggetto privo di documento di identità, con permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto da oltre sei mesi ottenuto sulla base di dati riferiti, ritenendo che tale incertezza impedisse le verifiche previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, commi 2 e 3 e art. 98, comma 2. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della suindicata ordinanza, con un unico motivo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76,79 e 99, sviluppando il tema del diritto dello straniero ad accedere al patrocinio statale e della possibilità di presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, ed evidenziando che l'autodichiarazione era corredata dagli atti sopra indicati, da ritenersi idonei ad integrare la documentazione richiesta dalla legge.La difesa sostiene che ai cittadini extracomunitari privi di documenti personali debba essere garantito l'accesso al patrocinio a spese dello Stato in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla L. 25 ottobre 1977, n. 881, art. 14, comma 3, lett. d) di ratifica del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, dalla Direttiva 2008/115/CE (c.d. Direttiva rimpatri), la cui osservanza è imposta dall'art. 1 Cost. Viene anche illustrata l'influenza sul diritto fatto valere dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 144 del 14 maggio 2004. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile perchè proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia. 6. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, nonchè all'Agenzia delle Entrate e lo ha trasmesso a mezzo posta alla cancelleria di questa Corte di cassazione. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. (Sez. 4, n, 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). 7. Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 c.p.p. Ed invero, l'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rillevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 2 c.p.p., l'onere di versare la somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Motivaz
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