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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10487/2026

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appresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to MarcoSaponara (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69R01 A662 X).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco in carica p.t., dr. [OSCURATO:PERSONA], in ragione di procuraspeciale e nomina posta in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rossi (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65L07 C352 T).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 25841/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 10487/2026Data pubblicazione 21/04/2026per la cassazione della sentenza n. 1378/10/2022 dellaCommissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 marzo2022.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 25 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti concui il Comune di Roma liquidò la somma di 27.565,52 €, oltreaccessori, in ragione del parziale versamento dell’IMU per l’annod’imposta 2013 (secondo semestre), dovuta in relazione alle unitàimmobiliari possedute dalla contribuente in detto Comune;2. la suindicata Commissione rigettava l’appello proposto dallasocietà contro la sentenza n. 13456/38/2019 della Commissionetributaria provinciale di Roma, affermando che:- la contribuente non aveva assolto l’onere di provare di averpresentato la tempestiva dichiarazione IMU tramite fax, «[…] avendoprodotto solo alcuni fogli, la cui data non è chiaramente leggibile,sicchè essa appare di dubbia attendibilità» (così nella sentenzaimpugnata);- «è incontestata tra le parti la circostanza che gli immobilioggetto di accertamento sono stati costruiti dalla società ed eranonel 2013 immobili destinati alla vendita e non locati» (così nellasentenza impugnata);- nella fattispecie in esame trovava applicazione l’art. 2, comma1, d.l. n. 102/2013 e, con essa, la necessità di osservare il precisoobbligo dichiarativo onde ottenere per la seconda rata dell'annol'esonero dalla tassazione, essendo detto termine previsto a pena diNumero registro generale 25841/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 10487/2026Data pubblicazione 21/04/2026decadenza e non essendo sufficiente la conoscenza che il Comuneavesse avuto aliunde della circostanza esonerativa;3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorsoper cassazione, notificato in data 21 ottobre 2022, formulando tremotivi d’impugnazione, oltre a sollevare questione di legittimitàcostituzionale, poi illustrato con memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c.depositata il 15 novembre 2024;4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 28novembre 2022;5. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, costituito dal fax del 9 giugno 2014 presentato dalla societàavente ad oggetto la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5-bis, d.l.n. 102/2013, e la motivazione del tutto apparente adottata sulpunto dal Giudice regionale, non essendo possibile desumere l’iterlogico-argomentativo seguito, nonché, a mente dell’art. 360, primocomma, num. 4., c.p.c., l’omessa motivazione sulla rilevanza delmenzionato documento a dimostrare il compiuto adempimentodell’onere dichiarativo;6. con la seconda doglianza la società ha eccepito, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2 d.l. n. 102/2013, convertito dalla legge n.124/2014, anche in relazione al d.lgs. n. 446/1997, ponendo inevidenza che «[OSCURATO:PERSONA] comunale […] riprendeva e recepivala disciplina nazionale, ma non subordinava l'applicazionedell'esenzione all'adempimento dell'obbligo dichiarativo di cui alcomma 5-bis […]», non essendovi nessuna previsione in tal sensoNumero registro generale 25841/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 10487/2026Data pubblicazione 21/04/2026negli artt. 10 e 13 del predetto regolamento, essendo stato il citatoobbligo dichiarativo previsto solo nel nuovo regolamento IMU;7. con la terza censura l’istante ha lamentato, con riferimento alparadigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 102/2013,assumendo la non decisività dell’omessa dichiarazione anche di cuial comma 5-bis della citata disposizione anche alla luce dellaprevisione di cui all’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019.8. con ordinanza interlocutoria depositata il 29 marzo 2025 laCorte rinviava la causa a nuovo per l’acquisizione del fascicolo diufficio, «emergendo dalla sentenza impugnata che il primo Giudiceaveva ritenuto che la contribuente non aveva presentato ladichiarazione di variazione, mentre il Giudice regionale ha reputatoinattendibile la relativa prova in termini contestati dalla ricorrentesotto il profilo del travisamento del fatto»;[OSCURATO:PERSONA]:dagli atti telematicamente trasmessi non risulta il fascicolo diparte ricorrente depositato nel giudizio di primo grado,verosimilmente in formato cartaceo, il cui esame si rende necessarioper verificare se siano stati ivi depositati i documenti (fax del 9giugno 2014, modello ministeriale con richiesta di esenzione perl’immobile di [OSCURATO:PERSONA] nn. 15, 25 e 32 composto da 24 schede)prodotti in atti nel giudizio di cassazione e che l’istante assumeessere stati depositati in primo grado (allegato sub. 6 ricorsointroduttivo); P.Q.MNumero registro generale 25841/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 10487/2026Data pubblicazione 21/04/2026la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per l’acquisizionedei fascicoli di primo e secondo grado, anche in formato cartaceo.Così deciso in Roma in data 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to MarcoSaponara (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69R01 A662 X).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco in carica p.t., dr. [OSCURATO:PERSONA], in ragione di procuraspeciale e nomina posta in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rossi (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65L07 C352 T).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 25841/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 10487/2026Data pubblicazione 21/04/2026per la cassazione della sentenza n. 1378/10/2022 dellaCommissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 marzo2022.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 25 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti concui il Comune di Roma liquidò la somma di 27.565,52 €, oltreaccessori, in ragione del parziale versamento dell’IMU per l’annod’imposta 2013 (secondo semestre), dovuta in relazione alle unitàimmobiliari possedute dalla contribuente in detto Comune;2. la suindicata Commissione rigettava l’appello proposto dallasocietà contro la sentenza n. 13456/38/2019 della Commissionetributaria provinciale di Roma, affermando che:- la contribuente non aveva assolto l’onere di provare di averpresentato la tempestiva dichiarazione IMU tramite fax, «[…] avendoprodotto solo alcuni fogli, la cui data non è chiaramente leggibile,sicchè essa appare di dubbia attendibilità» (così nella sentenzaimpugnata);- «è incontestata tra le parti la circostanza che gli immobilioggetto di accertamento sono stati costruiti dalla società ed eranonel 2013 immobili destinati alla vendita e non locati» (così nellasentenza impugnata);- nella fattispecie in esame trovava applicazione l’art. 2, comma1, d.l. n. 102/2013 e, con essa, la necessità di osservare il precisoobbligo dichiarativo onde ottenere per la seconda rata dell'annol'esonero dalla tassazione, essendo detto termine previsto a pena diNumero registro generale 25841/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 10487/2026Data pubblicazione 21/04/2026decadenza e non essendo sufficiente la conoscenza che il Comuneavesse avuto aliunde della circostanza esonerativa;3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorsoper cassazione, notificato in data 21 ottobre 2022, formulando tremotivi d’impugnazione, oltre a sollevare questione di legittimitàcostituzionale, poi illustrato con memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c.depositata il 15 novembre 2024;4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 28novembre 2022;5. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, costituito dal fax del 9 giugno 2014 presentato dalla societàavente ad oggetto la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5-bis, d.l.n. 102/2013, e la motivazione del tutto apparente adottata sulpunto dal Giudice regionale, non essendo possibile desumere l’iterlogico-argomentativo seguito, nonché, a mente dell’art. 360, primocomma, num. 4., c.p.c., l’omessa motivazione sulla rilevanza delmenzionato documento a dimostrare il compiuto adempimentodell’onere dichiarativo;6. con la seconda doglianza la società ha eccepito, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2 d.l. n. 102/2013, convertito dalla legge n.124/2014, anche in relazione al d.lgs. n. 446/1997, ponendo inevidenza che «[OSCURATO:PERSONA] comunale […] riprendeva e recepivala disciplina nazionale, ma non subordinava l'applicazionedell'esenzione all'adempimento dell'obbligo dichiarativo di cui alcomma 5-bis […]», non essendovi nessuna previsione in tal sensoNumero registro generale 25841/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 10487/2026Data pubblicazione 21/04/2026negli artt. 10 e 13 del predetto regolamento, essendo stato il citatoobbligo dichiarativo previsto solo nel nuovo regolamento IMU;7. con la terza censura l’istante ha lamentato, con riferimento alparadigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 102/2013,assumendo la non decisività dell’omessa dichiarazione anche di cuial comma 5-bis della citata disposizione anche alla luce dellaprevisione di cui all’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019.8. con ordinanza interlocutoria depositata il 29 marzo 2025 laCorte rinviava la causa a nuovo per l’acquisizione del fascicolo diufficio, «emergendo dalla sentenza impugnata che il primo Giudiceaveva ritenuto che la contribuente non aveva presentato ladichiarazione di variazione, mentre il Giudice regionale ha reputatoinattendibile la relativa prova in termini contestati dalla ricorrentesotto il profilo del travisamento del fatto»;[OSCURATO:PERSONA]:dagli atti telematicamente trasmessi non risulta il fascicolo diparte ricorrente depositato nel giudizio di primo grado,verosimilmente in formato cartaceo, il cui esame si rende necessarioper verificare se siano stati ivi depositati i documenti (fax del 9giugno 2014, modello ministeriale con richiesta di esenzione perl’immobile di [OSCURATO:PERSONA] nn. 15, 25 e 32 composto da 24 schede)prodotti in atti nel giudizio di cassazione e che l’istante assumeessere stati depositati in primo grado (allegato sub. 6 ricorsointroduttivo); P.Q.MNumero registro generale 25841/2022Numero sezionale 2694/2026Numero di raccolta generale 10487/2026Data pubblicazione 21/04/2026la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per l’acquisizionedei fascicoli di primo e secondo grado, anche in formato cartaceo.Così deciso in Roma in data 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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