CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 1970
Cassazione n. 31653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1970 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 99, 110, 582, 583, commi 1 e 2 e 585 in relazione all'art. 577, n. 4 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione delle prove orali), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 582 e 583 c.p. e vizio di motivazione, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di lesioni personali, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 583, comma primo, n. 1 cod. pen., il concetto di "attività lavorativa ordinaria" non coincide necessariamente con quello di "capacità di attendere alle proprie occupazioni", con la conseguenza che ben può ritenersi sussistente la predetta aggravante nell'ipotesi in cui la vittima delle lesioni, pur essendo ritenuta abile al lavoro, rimanga tuttavia impossibilitata per un maggior tempo ad esplicare la sua attività ordinaria.» (Sez. 5, n. 11727 del 16/01/2020, Rv. 279043), come nel caso di specie, in cui, la persona offesa ha dovuto utilizzare - per un periodo superiore a 40 giorni - strumenti di supporto, quali la sedia a rotelle o i bastoni canadesi, dimostrativi dell'incapacità di attendere normalmente alle ordinarie occupazioni, essendo irrilevante che, con dette modalità, la vittima si sia recata presso il ristorante di cui era titolare, ben potendo svolgere una mera attività di gestione del locale anche in costanza di una siffatta condizione invalidante (cfr. pagg. 5 - 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere