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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19577/2026

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ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bologna, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1056/2022 depositatail 22/04/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/2026Gloria Boninsegna ha impugnato innanzi al Tribunale di Bologna lasentenza del Giudice di pace di Bologna con la quale era statadichiarata inammissibile la sua opposizione al decreto ingiuntivo n.2156/19, emesso a favore del condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 4-5-6-7-8 Bologna (‘il [OSCURATO:PERSONA]’), per il pagamento della somma pari ad €1.222,25 a titolo di residuo di spese condominiali arretrate.Accogliendo l’eccezione proposta da parte appellata, il Tribunaleadito dichiarava a sua volta l’inammissibilità del gravame ex art. 342c.p.c., ritenendo – alla luce delle riforme al codice di rito in materia diimpugnazione e dell’interpretazione di esse fornita da questa Corte –che l’atto di citazione in appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] non avevaposto il secondo giudice in condizione di comprendere con chiarezzaquale fosse il contenuto della censura proposta, non evidenziando l’attoe non esplicitando idoneamente le ragioni in fatto ed in diritto deldissenso rispetto alla pronuncia del giudice di prime cure, omettendodi specificamente indicare i motivi di doglianza rispetto alle motivazionied alle conclusioni di quest’ultimo.La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione da GloriaBoninsegna, e il ricorso affidato ad unico motivo.Resiste con controricorso il condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 4-5-6-7-RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, comma 1,c.p.c., si deduce l'errore in iudicando e, precisamente, l’erronearicognizione nel provvedimento impugnato della fattispecie astrattarecata da una norma di legge.Osserva la ricorrente che il rilievo del Tribunale in ordine all’assenzadei requisiti di specificità dell’appello attiene, piuttosto, alla sinteticitàNumero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/2026delle argomentazioni utilizzate nell’atto di impugnazione,erroneamente ritenute dal secondo giudice non sufficienti adidentificare l'area dell’impugnazione.Chiarisce il ricorso che la sentenza del Giudice di pace gravataaveva incentrato la motivazione di inammissibilità dell’opposizione adecreto ingiuntivo sull’assenza di valido mandato alle liti, neanchedepositato dall’opponente - unitamente all’attestazione di conformità -nel termine decadenziale di quaranta giorni dalla notifica dell’atto dicitazione in opposizione.

Di conseguenza, l’impugnazione dellaBoninsegna censurava tale statuizione, incentrando le ragionidell’appello sull’esistenza e validità della procura.1.1.

Il motivo merita accoglimento.Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso, sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente,per difetto di valida procura per il giudizio di cassazione, sia perchéessa risulta rilasciata in data successiva al ricorso per cassazione (il21.03.2022, mentre il ricorso è datato 20.03.2022), sia perché privadell’attestazione di conformità dell’originale cartaceo.Con riferimento alla data della procura, si evidenzia che ai finidell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dellasussistenza del mandato speciale in capo al difensore iscrittonell'apposito albo, il requisito della specialità di cui agli artt. 83, commaterzo, 365 c.p.c. non richiede la contestualità del relativo conferimentorispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal finenecessario soltanto che essa sia congiunta al ricorso, materialmente omediante strumenti informatici, e che il conferimento non siaantecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e nonsia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. Sez.

U., n.2075 del 19/01/2024, Rv. 669833 - 01; conf.: Sez. 3, n. 12276 delNumero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/202601/05/2026; Sez. 2, n. 12628 del 12/05/2025, Rv. 675286 – 01; inprecedenza per tutte: Cass. Sez. 3, n. 36827 del 15/12/2022).

Nel casodi specie (come risulta dal deposito telematico degli atti delcontroricorso) la notifica del ricorso è avvenuta in data 21.06.2022 amezzo PEC, contestualmente alla procura ivi allegata recante firmadigitale in pari data; né rileva il fatto che la data apposta in calce allaprocura sia anteriore alla pubblicazione della sentenza (22.04.2022),impugnata, specificando il numero identificativo (1056/2022), sì dapotere ragionevolmente ritenere che la data apposta nell’atto diprocura ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) sia frutto di un mero refuso.Con riferimento alla mancanza dell’attestazione di conformità, nelcaso di specie la procura è stata conferita su supporto cartaceo recantela sottoscrizione autografa della cliente, la cui copia digitalizzata è statatrasmessa alla controparte dal difensore – costituito attraversostrumenti telematici – previa autenticazione con firma digitale (pertutte: Sez.

U, n. 2077 del 19/01/2024, Rv. 669830 – 01, ove sivalorizza la «congiunzione» informatica della procura all’atto, punto3.4.1.).

Non può, dunque, assumere alcun rilievo determinantel’assenza dell’attestazione di conformità evidenziata dalcontroricorrente, atteso che nel caso di specie, come sopra evidenziato,la procura de qua – pure nata come documento analogico autenticatodigitalmente – è stata inserita nella ”busta telematica” del ricorso percassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalitàtelematica.In definitiva, ritiene, il Collegio che la procura de qua sia valida exart. 83, comma 3, c.p.c..

Tanto altresì in forza del c.d. principio di «nonaggravamento», a mente del quale il processo telematico non puòimporre al difensore un formalismo più severo di quello funzionalmenteNumero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/2026necessario (sulla necessità di garantire la realizzazione dei principi delgiusto processo, evitando inutili formalismi, anche in un ambiente diricorso nativo digitale, cfr. Cass. Sez.

U, n. 8312 del 25/03/2019, Rv.653597 – 01, punti 22-30; Sez.

U, n. 22438 del 24/09/2018, Rv.650462 – 01, punti 19 ss.).

Principio che può dirsi oggi codificatodall’art. 46 disp. att. c.p.c., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 149, il quale prevede da un lato che gli atti informatici rispettino lanormativa tecnica su redazione, sottoscrizione, trasmissione ericezione (comma 4, nella versione ad oggi vigente); dall’altro, però,stabilisce espressamente che il mancato rispetto delle specifichetecniche sulla forma e sullo schema informatico, nonché dei criteri elimiti redazionali, «non comporta invalidità», ma può rilevare solo aifini della decisione sulle spese del processo (comma 5).

La stessa logicaemerge dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizionedei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli attigiudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimentodelle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delledisposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) , il quale nelpreambolo richiama l’art. 121 c.p.c. e la «funzionalità della forma alloscopo dell’atto», nel senso che dunque la tecnica redazionale deveessere posta al servizio dello scopo processuale, non viceversa.1.2.

Tanto chiarito, nel merito si rammenta che le Sezioni Unite diquesta Corte hanno stabilito che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testoriformulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nelsenso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazionedelle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, conessi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primoNumero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/2026giudice, escludendosi che l'atto di appello debba rivestire particolariforme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass.Sez.

U., 16.11.2017, n. 27199; più di recente: Cass. 6-3, 17.12.2021,n. 40560).

Con la precisazione che l'individuazione del carattere dispecificità del motivo di appello deve essere ispirata ad un principio disimmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliaterisultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche inrapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettantopuntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridicheutilizzate dall'appellante per confutare l'impianto motivazionale delgiudice di prime cure (Cass. Sez. 2, , n. 23405 del 27/07/2022; Cass.Sez. 1, n. 1651 del 27/01/2014).Nel caso di specie, dal raffronto tra la motivazione delprovvedimento appellato e la formulazione dell'atto di appello(documenti ai quali questa Corte accede direttamente in ragione delvizio procedurale fatto valere), emerge che la ricorrente avevacontrastato, argomentandole, le ragioni addotte dal giudice di primecure, insistendo sull’esistenza della procura, apposta a marginedell’originario atto di opposizione e sottoscritta a penna: versionecartacea a sua volta riprodotta per immagine attraverso scansione aifini della notifica a mezzo PEC, mentre l’originale dell’atto diopposizione veniva depositato in cartaceo presso la cancelleria, comeancora previsto per i procedimenti innanzi al Giudice di pace.[OSCURATO:PERSONA] ritiene la formulazione del motivo di appellosufficientemente specifica ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e secondol’interpretazione di questa Corte sopra riportata, atteso che risulta conchiarezza quali siano i motivi di doglianza rispetto alle motivazioni edNumero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/2026alle conclusioni tratte dal primo giudice sul tema della validità dellaprocura.2.

La sentenza, pertanto, merita di essere cassata.La causa è rinviata al medesimo Tribunale in persona di diversomagistrato, che si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anchesulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale diBologna in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, l’11 giugno 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bologna, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1056/2022 depositatail 22/04/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/2026Gloria Boninsegna ha impugnato innanzi al Tribunale di Bologna lasentenza del Giudice di pace di Bologna con la quale era statadichiarata inammissibile la sua opposizione al decreto ingiuntivo n.2156/19, emesso a favore del condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 4-5-6-7-8 Bologna (‘il [OSCURATO:PERSONA]’), per il pagamento della somma pari ad €1.222,25 a titolo di residuo di spese condominiali arretrate.Accogliendo l’eccezione proposta da parte appellata, il Tribunaleadito dichiarava a sua volta l’inammissibilità del gravame ex art. 342c.p.c., ritenendo – alla luce delle riforme al codice di rito in materia diimpugnazione e dell’interpretazione di esse fornita da questa Corte –che l’atto di citazione in appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] non avevaposto il secondo giudice in condizione di comprendere con chiarezzaquale fosse il contenuto della censura proposta, non evidenziando l’attoe non esplicitando idoneamente le ragioni in fatto ed in diritto deldissenso rispetto alla pronuncia del giudice di prime cure, omettendodi specificamente indicare i motivi di doglianza rispetto alle motivazionied alle conclusioni di quest’ultimo.La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione da GloriaBoninsegna, e il ricorso affidato ad unico motivo.Resiste con controricorso il condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 4-5-6-7-RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, comma 1,c.p.c., si deduce l'errore in iudicando e, precisamente, l’erronearicognizione nel provvedimento impugnato della fattispecie astrattarecata da una norma di legge.Osserva la ricorrente che il rilievo del Tribunale in ordine all’assenzadei requisiti di specificità dell’appello attiene, piuttosto, alla sinteticitàNumero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/2026delle argomentazioni utilizzate nell’atto di impugnazione,erroneamente ritenute dal secondo giudice non sufficienti adidentificare l'area dell’impugnazione.Chiarisce il ricorso che la sentenza del Giudice di pace gravataaveva incentrato la motivazione di inammissibilità dell’opposizione adecreto ingiuntivo sull’assenza di valido mandato alle liti, neanchedepositato dall’opponente - unitamente all’attestazione di conformità -nel termine decadenziale di quaranta giorni dalla notifica dell’atto dicitazione in opposizione. Di conseguenza, l’impugnazione dellaBoninsegna censurava tale statuizione, incentrando le ragionidell’appello sull’esistenza e validità della procura.1.1. Il motivo merita accoglimento.Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso, sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente,per difetto di valida procura per il giudizio di cassazione, sia perchéessa risulta rilasciata in data successiva al ricorso per cassazione (il21.03.2022, mentre il ricorso è datato 20.03.2022), sia perché privadell’attestazione di conformità dell’originale cartaceo.Con riferimento alla data della procura, si evidenzia che ai finidell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dellasussistenza del mandato speciale in capo al difensore iscrittonell'apposito albo, il requisito della specialità di cui agli artt. 83, commaterzo, 365 c.p.c. non richiede la contestualità del relativo conferimentorispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal finenecessario soltanto che essa sia congiunta al ricorso, materialmente omediante strumenti informatici, e che il conferimento non siaantecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e nonsia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. Sez. U., n.2075 del 19/01/2024, Rv. 669833 - 01; conf.: Sez. 3, n. 12276 delNumero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/202601/05/2026; Sez. 2, n. 12628 del 12/05/2025, Rv. 675286 – 01; inprecedenza per tutte: Cass. Sez. 3, n. 36827 del 15/12/2022). Nel casodi specie (come risulta dal deposito telematico degli atti delcontroricorso) la notifica del ricorso è avvenuta in data 21.06.2022 amezzo PEC, contestualmente alla procura ivi allegata recante firmadigitale in pari data; né rileva il fatto che la data apposta in calce allaprocura sia anteriore alla pubblicazione della sentenza (22.04.2022),impugnata, specificando il numero identificativo (1056/2022), sì dapotere ragionevolmente ritenere che la data apposta nell’atto diprocura ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) sia frutto di un mero refuso.Con riferimento alla mancanza dell’attestazione di conformità, nelcaso di specie la procura è stata conferita su supporto cartaceo recantela sottoscrizione autografa della cliente, la cui copia digitalizzata è statatrasmessa alla controparte dal difensore – costituito attraversostrumenti telematici – previa autenticazione con firma digitale (pertutte: Sez. U, n. 2077 del 19/01/2024, Rv. 669830 – 01, ove sivalorizza la «congiunzione» informatica della procura all’atto, punto3.4.1.). Non può, dunque, assumere alcun rilievo determinantel’assenza dell’attestazione di conformità evidenziata dalcontroricorrente, atteso che nel caso di specie, come sopra evidenziato,la procura de qua – pure nata come documento analogico autenticatodigitalmente – è stata inserita nella ”busta telematica” del ricorso percassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalitàtelematica.In definitiva, ritiene, il Collegio che la procura de qua sia valida exart. 83, comma 3, c.p.c.. Tanto altresì in forza del c.d. principio di «nonaggravamento», a mente del quale il processo telematico non puòimporre al difensore un formalismo più severo di quello funzionalmenteNumero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/2026necessario (sulla necessità di garantire la realizzazione dei principi delgiusto processo, evitando inutili formalismi, anche in un ambiente diricorso nativo digitale, cfr. Cass. Sez. U, n. 8312 del 25/03/2019, Rv.653597 – 01, punti 22-30; Sez. U, n. 22438 del 24/09/2018, Rv.650462 – 01, punti 19 ss.). Principio che può dirsi oggi codificatodall’art. 46 disp. att. c.p.c., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 149, il quale prevede da un lato che gli atti informatici rispettino lanormativa tecnica su redazione, sottoscrizione, trasmissione ericezione (comma 4, nella versione ad oggi vigente); dall’altro, però,stabilisce espressamente che il mancato rispetto delle specifichetecniche sulla forma e sullo schema informatico, nonché dei criteri elimiti redazionali, «non comporta invalidità», ma può rilevare solo aifini della decisione sulle spese del processo (comma 5). La stessa logicaemerge dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizionedei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli attigiudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimentodelle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delledisposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) , il quale nelpreambolo richiama l’art. 121 c.p.c. e la «funzionalità della forma alloscopo dell’atto», nel senso che dunque la tecnica redazionale deveessere posta al servizio dello scopo processuale, non viceversa.1.2. Tanto chiarito, nel merito si rammenta che le Sezioni Unite diquesta Corte hanno stabilito che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testoriformulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nelsenso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazionedelle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, conessi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primoNumero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/2026giudice, escludendosi che l'atto di appello debba rivestire particolariforme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass.Sez. U., 16.11.2017, n. 27199; più di recente: Cass. 6-3, 17.12.2021,n. 40560). Con la precisazione che l'individuazione del carattere dispecificità del motivo di appello deve essere ispirata ad un principio disimmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliaterisultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche inrapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettantopuntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridicheutilizzate dall'appellante per confutare l'impianto motivazionale delgiudice di prime cure (Cass. Sez. 2, , n. 23405 del 27/07/2022; Cass.Sez. 1, n. 1651 del 27/01/2014).Nel caso di specie, dal raffronto tra la motivazione delprovvedimento appellato e la formulazione dell'atto di appello(documenti ai quali questa Corte accede direttamente in ragione delvizio procedurale fatto valere), emerge che la ricorrente avevacontrastato, argomentandole, le ragioni addotte dal giudice di primecure, insistendo sull’esistenza della procura, apposta a marginedell’originario atto di opposizione e sottoscritta a penna: versionecartacea a sua volta riprodotta per immagine attraverso scansione aifini della notifica a mezzo PEC, mentre l’originale dell’atto diopposizione veniva depositato in cartaceo presso la cancelleria, comeancora previsto per i procedimenti innanzi al Giudice di pace.[OSCURATO:PERSONA] ritiene la formulazione del motivo di appellosufficientemente specifica ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e secondol’interpretazione di questa Corte sopra riportata, atteso che risulta conchiarezza quali siano i motivi di doglianza rispetto alle motivazioni edNumero registro generale 16636/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 19577/2026Data pubblicazione 13/06/2026alle conclusioni tratte dal primo giudice sul tema della validità dellaprocura.2. La sentenza, pertanto, merita di essere cassata.La causa è rinviata al medesimo Tribunale in persona di diversomagistrato, che si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anchesulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale diBologna in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, l’11 giugno 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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