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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32405/2026

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la Corte di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’estinzione delreato per prescrizione, è manifestamente infondato;Rilevato che, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello, noncondividendo la riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 473 e 474-tercod. pen. effettuata nel giudizio di primo grado, ha confermato l’originariaqualificazione giuridica della condotta nei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.; che, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 474 cod. pen.,ha quindi rideterminato la pena in relazione al delitto di ricettazione;Osservato che tale ultimo reato risulta commesso il 10 giugno 2016 e che,alla data della sentenza di appello, pronunciata il 28 ottobre 2025, non eraancora decorso il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, maturatosolo successivamente;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,l’inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione di unvalido rapporto processuale, preclude la declaratoria di estinzione del reato perprescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez.

U, n. 21 del 1995, Rv.199903-01; Sez. 2, n. 21066 del 25/02/2026, M., Rv. 290174-01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’estinzione delreato per prescrizione, è manifestamente infondato;Rilevato che, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello, noncondividendo la riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 473 e 474-tercod. pen. effettuata nel giudizio di primo grado, ha confermato l’originariaqualificazione giuridica della condotta nei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.; che, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 474 cod. pen.,ha quindi rideterminato la pena in relazione al delitto di ricettazione;Osservato che tale ultimo reato risulta commesso il 10 giugno 2016 e che,alla data della sentenza di appello, pronunciata il 28 ottobre 2025, non eraancora decorso il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, maturatosolo successivamente;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,l’inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione di unvalido rapporto processuale, preclude la declaratoria di estinzione del reato perprescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. U, n. 21 del 1995, Rv.199903-01; Sez. 2, n. 21066 del 25/02/2026, M., Rv. 290174-01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32405/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris