CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 33782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];IRG12734-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato, con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che il vaglio di ammissibilità dell'appello, concernendo una questione processuale, vede questa Corte giudice dei presupposti della decisione sottoposta al suo vaglio, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal giudice a quo per giustificare la soluzione adottata. La Corte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione proposta — è del tutto generico. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto all'analisi dei motivi di appello — è manifestamente infondato perché: 1) quanto al giudizio di equivalenza, per [OSCURATO:PERSONA], l'appello non contestava specificamente nel merito, come sarebbe stato doveroso in quella sede, il riferimento alle modalità del fatto e al valore del sottratto quali indicatori-guida nell'individuazione del trattamento sanzionatorio e, quindi, anche della portata in bonam partem delle circostanze attenuanti generiche; 2) quanto al giudizio di equivalenza, l'appello era manifestamente infondato per [OSCURATO:PERSONA], perché il predetto è gravato da recidiva pluriaggravata, con conseguente operatività del divieto di cui all'art. 69, u.c., cod. pen. 3) Quanto all'entità della riduzione per il tentativo, gli appelli erano del pari aspecifici per le ragioni di cui al punto 1). 4) Circa l'esclusione della recidiva per [OSCURATO:PERSONA], l'appello era generico perché noh chiariva le ragioni per cui l'aggravante dovesse essere esclusa. 2Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M