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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 41707/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCristina [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato l’opposizione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno che, ai sensi dell’art. 178 e 179 cod. pen., ha respinto l’istanza di riabilitazione.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso di seguito enunciati, in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 178 e 179 cod. pen.

L’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente posto a fondamento della decisione di rigetto l’inadempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, pur avendo dato conto di plurimi elementi positivi, ovvero l’avere il ricorrente espiato le pene applicate con le sentenze della Corte di Assise di appello di Napoli del 21 gennaio 1997 e della Corte di appello di Salerno del 30 giugno 2005; la mancata applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza; l’assenza di carichi pendenti; l’integrale adempimento del pagamento delle spese processuali derivanti da entrambi i processi (in parte dichiarate prescritte con riferimento al processo innanza alla Corte di Assise di appello di Salerno); il completo reinserimento sociale, l’impegno sociale nonché l’essersi il ricorrentecontinuamente attivato nella promozione dei valori della legalità.

E, quanto al pagamento del residuo delle obbligazioni civili derivanti da reato rispetto alle spese processuali già pagate, il ricorrente ha evidenziato di aver rappresentato al Tribunale la propria impossibilità di adempiervi.

Tanto premesso, ad avviso della difesa, il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente interpretato le deduzioni difensive, atteso che la precisazione contenuta nell’atto di opposizione -in ordine alla mancata costituzione di parte civile dei familiari della vittima dell’omicidio (imputato al ricorrente a titolo di concorso anomalo e oggetto della sopra indicata sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli) e della mancata instaurazione di un giudizio civile per il risarcimento del danno (diritto che, comunque, si sarebbe prescritto, ai sensi dell’art. 2947 cod. civ.) - era finalizzata a dimostrare l’impossibilità di quantificare il risarcimento del danno in assenza di una specifica richiesta e di una indicazione da parte del giudice, non essendosi nei tre precedenti provvedimenti fissatoun importo idoneo a soddisfare il danno patito dai familiari della vittima.

Inoltre, ad avviso della difesa, seppure il ricorrente, negli anni, avesse potuto mettere insieme del denaro, si sarebbe trattato di una somma, comunque, irrisoria e inadeguata rispetto a un simile evento che, lungi dal ristorare, sarebbe potuta apparire irrispettosa o mossa da finalità utilitaristiche.

Il ricorrente ha poi evidenziato che, anche se non vi sia stata una riconciliazione formale con i familiari della vittima (all’epoca dei fatti indagati per occultamento dell’arma utilizzata per il delitto), sono stati comunque instaurati rapporti civili, sicché una proposta o un’offerta inadeguata avrebbe potuto incidere sulla situazione che nel frattempo si era delineata come pacifica.

Ad avviso della difesa, infine, il Tribunale, in conformità ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità avrebbe dovuto interpretare l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato alla luce dell’intera buona condotta trentennale del ricorrente e non sulla base della sola impossidenza economica.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la mancata valutazione della memoria difensiva depositata in data 11 giugno 2025.

Il Tribunale di sorveglianza sarebbe venuto meno al riesame nel merito del provvedimento emesso de plano, in quanto non ha valutato la memoria difensiva depositata in vista dell’udienza in camera di consiglio del 18 giugno 2025, contenente argomenti e allegazioni capaci di incidere in maniera significativa sulla tenuta del provvedimento impugnato.

Si è, infine, eccepito che il provvedimento risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato, per le considerazioni di seguito indicate.

2. Preliminarmente va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riabilitazione, l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, o comunque l’attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, P.g. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276 - 01).

Si è, poi, precisato, quanto all’onere di attivazione richiesto ai fini della concessione del beneficio, che l’adoperarsi del condannato per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutato solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere impostogli in funzione del valore dimostrativo dell’emenda e della condotta successiva alla condanna (Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, Zanni, Rv. 287087 - 01).

Inoltre, questa Corte ha statuito l’ulteriore principio secondo il quale l’offerta di una somma manifestamente inadeguata rispetto al danno subito dalla parte lesa, anche se non costituita in giudizio, non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dal reato, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato possano consentirgli di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata anche se non necessariamente integrale (Sez. 1, n. 17636 del 19/02/2019, D., Rv. 275382 – 01; Sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011, dep. 2012, Liberatore, Rv. 252413 - 01).

3. Tanto premesso, quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, avendo constatato la mancanza di una delle condizioni imprescindibili richieste dall’art. 179 cod. pen., vale a dire la dimostrazione dell’adempimento delle obbligazioni civili o dell’impossibilità di adempiere.

Il Tribunale ha infatti ritenuto – in assenza di qualsiasi iniziativa dell’istante volta a formulare un’offerta risarcitoria, anche minima – irrilevante la circostanza che i familiari della vittima non si siano costituiti parte civile.

Risulta, infatti, accertato, anche sulla base della memoria depositata agli atti, che non sia stata presentata alcuna offerta risarcitoria, neppure simbolica o di importo irrisorio.

Ne consegue che non può attribuirsi alcun valore alla deduzione difensiva secondo cui sarebbe stata inopportuna la formulazione di un’offerta non adeguata, motivo per cui nessuna offerta sarebbe stata proposta.

Deve, al riguardo, affermarsi che non spetta alla parte obbligata valutare la congruità della somma da offrire, competendo tale apprezzamento al giudice nell’ambito della verifica complessiva delle condizioni richieste dall’art. 179 cod. pen. 4.Dalle considerazioni esposte consegue l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.

Effettivamente, nel provvedimento censurato non vi è alcuna menzione né della memoria difensiva né degli allegati (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal solo ricorrente, attestante l’incapacità di risarcire il danno; attestazione dell’attività di volontariato; documentazione inerente la Giornata della legalità; piano di studio universitario e relativi certificati; attestato di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la [OSCURATO:PERSONA] dal 2019 ad oggi).

Tuttavia, questo Collegio non può non rilevare che gli elementi rappresentati non assumono carattere decisivo tale da incidere sul percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza.

Pur a fronte delle numerose circostanze positive evidenziate, certamente indicative della condotta corretta osservata dal ricorrente, emerge con chiarezza che nessuna offerta risarcitoria sia stata formulata, nemmeno in misura simbolica.

Si deve, inoltre, evidenziare che il ricorrente non ha indicato il reddito percepito.

Pertanto, una volta constatata l’assenza dell’essenziale condizione relativa all’adempimento delle obbligazioni civili — quanto meno nella forma di un’offerta risarcitoria, anche di entità minima — la mancata valutazione delle ulteriori circostanze dedotte nella memoria difensiva, in ragione della loro non decisività, non è idonea a riflettersi negativamente sulla correttezza del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01). 5.In considerazione delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato.

Consegue alla pronuncia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCristina [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato l’opposizione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno che, ai sensi dell’art. 178 e 179 cod. pen., ha respinto l’istanza di riabilitazione. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso di seguito enunciati, in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 178 e 179 cod. pen. L’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente posto a fondamento della decisione di rigetto l’inadempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, pur avendo dato conto di plurimi elementi positivi, ovvero l’avere il ricorrente espiato le pene applicate con le sentenze della Corte di Assise di appello di Napoli del 21 gennaio 1997 e della Corte di appello di Salerno del 30 giugno 2005; la mancata applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza; l’assenza di carichi pendenti; l’integrale adempimento del pagamento delle spese processuali derivanti da entrambi i processi (in parte dichiarate prescritte con riferimento al processo innanza alla Corte di Assise di appello di Salerno); il completo reinserimento sociale, l’impegno sociale nonché l’essersi il ricorrentecontinuamente attivato nella promozione dei valori della legalità. E, quanto al pagamento del residuo delle obbligazioni civili derivanti da reato rispetto alle spese processuali già pagate, il ricorrente ha evidenziato di aver rappresentato al Tribunale la propria impossibilità di adempiervi. Tanto premesso, ad avviso della difesa, il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente interpretato le deduzioni difensive, atteso che la precisazione contenuta nell’atto di opposizione -in ordine alla mancata costituzione di parte civile dei familiari della vittima dell’omicidio (imputato al ricorrente a titolo di concorso anomalo e oggetto della sopra indicata sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli) e della mancata instaurazione di un giudizio civile per il risarcimento del danno (diritto che, comunque, si sarebbe prescritto, ai sensi dell’art. 2947 cod. civ.) - era finalizzata a dimostrare l’impossibilità di quantificare il risarcimento del danno in assenza di una specifica richiesta e di una indicazione da parte del giudice, non essendosi nei tre precedenti provvedimenti fissatoun importo idoneo a soddisfare il danno patito dai familiari della vittima. Inoltre, ad avviso della difesa, seppure il ricorrente, negli anni, avesse potuto mettere insieme del denaro, si sarebbe trattato di una somma, comunque, irrisoria e inadeguata rispetto a un simile evento che, lungi dal ristorare, sarebbe potuta apparire irrispettosa o mossa da finalità utilitaristiche. Il ricorrente ha poi evidenziato che, anche se non vi sia stata una riconciliazione formale con i familiari della vittima (all’epoca dei fatti indagati per occultamento dell’arma utilizzata per il delitto), sono stati comunque instaurati rapporti civili, sicché una proposta o un’offerta inadeguata avrebbe potuto incidere sulla situazione che nel frattempo si era delineata come pacifica. Ad avviso della difesa, infine, il Tribunale, in conformità ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità avrebbe dovuto interpretare l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato alla luce dell’intera buona condotta trentennale del ricorrente e non sulla base della sola impossidenza economica. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la mancata valutazione della memoria difensiva depositata in data 11 giugno 2025. Il Tribunale di sorveglianza sarebbe venuto meno al riesame nel merito del provvedimento emesso de plano, in quanto non ha valutato la memoria difensiva depositata in vista dell’udienza in camera di consiglio del 18 giugno 2025, contenente argomenti e allegazioni capaci di incidere in maniera significativa sulla tenuta del provvedimento impugnato. Si è, infine, eccepito che il provvedimento risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato, per le considerazioni di seguito indicate. 2. Preliminarmente va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riabilitazione, l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, o comunque l’attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, P.g. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276 - 01). Si è, poi, precisato, quanto all’onere di attivazione richiesto ai fini della concessione del beneficio, che l’adoperarsi del condannato per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutato solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere impostogli in funzione del valore dimostrativo dell’emenda e della condotta successiva alla condanna (Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, Zanni, Rv. 287087 - 01). Inoltre, questa Corte ha statuito l’ulteriore principio secondo il quale l’offerta di una somma manifestamente inadeguata rispetto al danno subito dalla parte lesa, anche se non costituita in giudizio, non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dal reato, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato possano consentirgli di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata anche se non necessariamente integrale (Sez. 1, n. 17636 del 19/02/2019, D., Rv. 275382 – 01; Sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011, dep. 2012, Liberatore, Rv. 252413 - 01). 3. Tanto premesso, quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, avendo constatato la mancanza di una delle condizioni imprescindibili richieste dall’art. 179 cod. pen., vale a dire la dimostrazione dell’adempimento delle obbligazioni civili o dell’impossibilità di adempiere. Il Tribunale ha infatti ritenuto – in assenza di qualsiasi iniziativa dell’istante volta a formulare un’offerta risarcitoria, anche minima – irrilevante la circostanza che i familiari della vittima non si siano costituiti parte civile. Risulta, infatti, accertato, anche sulla base della memoria depositata agli atti, che non sia stata presentata alcuna offerta risarcitoria, neppure simbolica o di importo irrisorio. Ne consegue che non può attribuirsi alcun valore alla deduzione difensiva secondo cui sarebbe stata inopportuna la formulazione di un’offerta non adeguata, motivo per cui nessuna offerta sarebbe stata proposta. Deve, al riguardo, affermarsi che non spetta alla parte obbligata valutare la congruità della somma da offrire, competendo tale apprezzamento al giudice nell’ambito della verifica complessiva delle condizioni richieste dall’art. 179 cod. pen. 4.Dalle considerazioni esposte consegue l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso. Effettivamente, nel provvedimento censurato non vi è alcuna menzione né della memoria difensiva né degli allegati (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal solo ricorrente, attestante l’incapacità di risarcire il danno; attestazione dell’attività di volontariato; documentazione inerente la Giornata della legalità; piano di studio universitario e relativi certificati; attestato di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la [OSCURATO:PERSONA] dal 2019 ad oggi). Tuttavia, questo Collegio non può non rilevare che gli elementi rappresentati non assumono carattere decisivo tale da incidere sul percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza. Pur a fronte delle numerose circostanze positive evidenziate, certamente indicative della condotta corretta osservata dal ricorrente, emerge con chiarezza che nessuna offerta risarcitoria sia stata formulata, nemmeno in misura simbolica. Si deve, inoltre, evidenziare che il ricorrente non ha indicato il reddito percepito. Pertanto, una volta constatata l’assenza dell’essenziale condizione relativa all’adempimento delle obbligazioni civili — quanto meno nella forma di un’offerta risarcitoria, anche di entità minima — la mancata valutazione delle ulteriori circostanze dedotte nella memoria difensiva, in ragione della loro non decisività, non è idonea a riflettersi negativamente sulla correttezza del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01). 5.In considerazione delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato. Consegue alla pronuncia
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