CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emessa il 16 giugno 2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma che ha confermato la confisca della somma di denaro riferibile alla polizza Genertel life stipulata il 24 novembre 2008, intestata a Germanò, dell'importo lordo di riscatto di euro 84.815,98. Deduce la violazione degli artt. 1 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all'art. 10, comma 3, del citato d.lgs. nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta provenienza illecita della provvista con cui nell'anno 2007 il Germanò ha acquistato la polizza assicurativa, in quanto, in realtà, frutto della vendita di un'autovettura BMW. Il ricorrente, infatti, anche attraverso la consulenza tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha dimostrato sia lo svolgimento di un'attività lavorativa che la proporzione tra i redditi lecitamente percepiti ed il suo patrimonio. Tali allegazioni sono state trascurate dalla Corte che - pur in assenza di prova da parte della pubblica accusa in merito alla sproporzione del valore del bene rispetto all'attività del proposto o alla provenienza di detto bene dall'attività illecita del proposto, quale frutto o reimpiego, ha, invece, posto l'accento sia sulle risultanze, quanto all'inquadramento soggettivo, desunte da altro procedimento a carico del Germanò, definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 108/2015, che su un quadro storico non corrispondente a quello attuale. Si segnala, tra l'altro, che le società del Germanò avevano rottamato ben 3626 veicoli tra il 2003 e il 2010, realizzando redditi compresi tra i 51.000 euro e i 166.000 euro; che il ricorrente ha aderito negli anni 2005, 2006 e 2008 all'accertamento fiscale eseguito nei suoi confronti, nel corso del quale è stato certificato il volume di affari allo stesso riferibile. Nonostante tali risultanze, la Corte di appello, operando una confusione tra proventi leciti ed illeciti, ha ritenuto di valenza neutra (j) , tali risultanze fiscali e considerato la posizione del ricorrente alla stregua di un "evasore seriale". 2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria in cui, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha eccepito la genericità del motivo soprattutto alla luce della sentenza emessa da questa Corte con cui sono state confermate le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca applicate al ricorrente (Sez. 6, n. 31248 del 06/07/2021); in particolare, si rileva che, quanto alla valutazione della ritenuta pericolosità sociale in relazione al periodo di accensione della polizza assicurativa oggetto di confisca, la questione è stata già rigettata dalla Corte di Cassazione, investita di identico motivo, anche con riferimento alla ritenuta incidenza dei redditi non dichiarati; non essendo stato allegato alcun fatto nuovo inerente alle valutazioni in fatto ed in diritto esistenti in tale sentenza non può che essere rilevata la genericità dei motivi dedotti, riproponenti argomenti già coperti da giudicato, nonché inerenti la ineccepibile valutazione in punto di fatto operata dalla Corte di Roma con il decreto impugnato, che doverosamente ha tenuto conto del giudicato esistente anche sotto il profilo delle doglianze reiterate in ordine alla provenienza della provvista con la quale fu accesa la polizza assicurativa oggetto di confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo non consentito, volto a censurare, dietro la denunciata violazione di legge, un vizio della motivazione. Giova premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, richiamato, per le impugnazioni dei provvedimenti di confisca, dal successivo art. 27, comma 2. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificable come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). 2. Il decreto impugnato, con motivazione adeguata e coerente con gli elementi acquisiti nel corso del procedimento, ha, innanzitutto, considerato che il ricorrente, inquadrato con provvedimento ormai definitivo nella categoria di cui all'art. 1, lett. b) con riferimento al periodo dal 1990 al 2014, negli anni 2004-2007 era privo di una capacità di risparmio che potesse consentire l'acquisto della polizza, considerato che aveva un reddito lordo dichiarato di circa 13.000 euro annui con un reddito negativo di 800 euro l'anno. Per tale ragione, ha ritenuto che non vi è alcuna prova della liceità della provvista di euro 65.000, utilizzata nel 2008 per l'acquisto della polizza; ciò anche nel caso in cui si volesse accedere alla tesi difensiva della sua provenienza dalla vendita della BMW, acquistata nel 2007 al prezzo di 66.000 euro e rivenduta nel 2008 a 59.000 euro. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha valutato le allegazioni difensive, ritenendo, con argomentazioni incensurabili in questa Sede, generiche e, comunque, non rilevanti ai fini della giustificazione dell'acquisto della polizza, le deduzioni relative alla provenienza della risorsa da redditi non dichiarati. Parimenti adeguate e non censurabili in questa Sede sono anche le argomentazioni concernenti la genericità delle censure concernenti l'omessa considerazione da parte del Tribunale dell'attività economica svolta dal ricorrente, di cui questo non avrebbe esposto alcun dato specifico. 3. La rilevanza dei redditi non dichiarati dal ricorrente è stata legittimamente esclusa dalla Corte territoriale in termini coerenti sia con la giurisprudenza di questa Corte che della esplicita previsione contenuta all'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla legge 17 ottobre :2017, n. 161. Va, infatti, considerato che già prima dell'intervento normativo sul citato art. 24, la giurisprudenza di questa Corte, estendendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33451 del 29/5/2015, Repaci, Rv. 260244 anche ai soggetti inquadrati nelle categorie di pericolosità generica, ha escluso che, in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271221; Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic, Rv. 266312). Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che le ragioni poste a fondamento delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite con riferimento agli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose siano estensibili anche agli altri soggetti inquadrati nelle categorie di pericolosità generica. Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, la confisca di prevenzione mira ad «impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza»; il «massiccio e continuativo» ricorso a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza una provvista finanziaria qualificabile come provento di reato; l'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 prevede il sequestro, nonché la successiva confisca, dei beni che risultano essere «il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego», e «l'evasione fiscale integra ex se attività illecita (contra legem) anche qualora non integri reato»; l'ablazione di utilità che potrebbero essere il provento di evasione fiscale non sanziona quest'ultima, ma incide su disponibilità indebitamente acquisite da soggetti di cui aliunde è stata accertata la pericolosità. Si è, inoltre, considerato che l'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 equipara espressamente, sotto il profilo della operatività della disciplina relativa alle misure di prevenzione patrimoniale, gli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso ed i soggetti inquadrabili nelle altre categorie di persone socialmente pericolose. Tale principio è stato, infine, recepito dal legislatore che, con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha sostituito il comma 1 dell'art. 24 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 prevedendo che il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. 4. Va, inoltre, aggiunto che nella sentenza di questa Sezione n. 31248 del 2021, con la quale sono state confermate le misure della sorveglianza speciale e della confisca di tutti i beni nella disponibilità del Germanò (conti correnti, immobili, quote societarie e l'intero compendio aziendale di due società), sono state richiamate le argomentazioni con le quali i Giudici della prevenzione avevano evidenziato che tutto l'arco di vita del proposto, quasi un ventennio, è stato improntato alla produzione di redditi illeciti con poche soluzioni di continuità, con una stretta interazione tra l'attività professionale del commercio di auto, moto e ricambi e l'attività illecita di furto, ricettazione e riciclaggio di vettura e ricambi. Si è inoltre ritenuta legittima la valutazione di sproporzione tra i redditi leciti denunciati e le acquisizioni patrimoniali nell'arco temporale dal 2007 (anno cui si riferisce l'acquisto della polizza nel presente procedimento) ed il 2012, richiamando proprio il principio affermato dalle Sezioni Unite Repaci. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr