CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 17022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. DEPO€[OSCURATO:PERSONA]! Consorzio per le aree di [OSCURATO:PERSONA] (ASI) di Siracusa in liquidazione ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 13/05/2022 del Gip del medesimo tribunale che aveva ordinato il sequestro preventivo delle quote societarie della società «[OSCURATO:SOCIETA].», di cui ASI è in parte titolare. 1.1.Con il primo motivo deduce l'omissione totale della motivazione in ordine alla dedotta insussistenza di alcuna esigenza cautelare e alla inammissibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'assenza del requisito della disponibilità del bene e della attualità del periculum in mora, nonché la motivazione apparente sul punto. 1.3.Con il terzo motivo deduce la nullità del provvedimento impugnato in conseguenza della difformità tra il dispositivo e la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Con decreto del 13/05/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa aveva ordinato il sequestro preventivo delle quote della società «[OSCURATO:SOCIETA].» di proprietà del Consorzio ASI, pari al 65,5% del capitale sociale. Il decreto era stato adottato in considerazione della sussistenza dei sufficienti indizi degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 21 e 25 undecies, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 231 del 2001. Il vincolo era stato imposto sia per finalità impeditive (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) che in prospettiva della futura confisca obbligatoria, ma il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento delle istanze difensive, ha annullato il sequestro finalizzato alla confisca, mantenendolo ai soli fini impeditivi. 3.12indagine, si legge nel provvedimento impugnato, «riguarda la gestione dell'impianto biologico consortile di [OSCURATO:PERSONA], da parte S.p.A., servente alcune delle più grandi imprese del polo petrolchimico siracusano, quali [OSCURATO:SOCIETA] (già impianto ESSO), lsab IGCC (già ISAB [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. (che a sua volta riceve e pretratta i reflui di Versalis e lsab Nord)». La I.A.S. era costituita nelle forme della società per azioni a partecipazione pubblico-privata; la compagine sociale era composta dal Consorzio ASI in liquidazione (cui era succeduto l'IRSAP) (per un quota pari al 65,5%), dal Comune di Melilli (5%), dal Comune ricorrente (2,5%), dalla [OSCURATO:PERSONA] (14%), da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] (5% ciascuno), da Sasol, Versalis e la stessa [OSCURATO:SOCIETA] (1% ciascuno). Le indagini, afferma il Tribunale, avevano consentito «di accertare diversi profili di anomalia in ordine alle autorizzazioni rilasciate ai fini del funzionamento dello stabilimento I.A.S. tanto con riguardo alle emissioni in atmosfera, quanto con riferimento allo scarico in mare dei reflui industriali». L'impianto, in particolare, non era strutturalmente in grado di smaltire gli idrocarburi (nemmeno un grammo, sottolinea il Tribunale): «L'impianto di depurazione esistente, infatti, ha uno schema di processo e di trattamento dei reflui grezzi nella sua globalità analogo a quello degli impianti di depurazione funzionali al trattamento dei reflui urbani, non registrandosi sezioni speciali per il trattamento in continuo di inquinanti contenuti nei reflui industriali specifici (sezioni con trattamento chimico, fisico o altro), che costituivano il principale oggetto dell'attività dello stabilimento I.A.S. In altri termini, l'impianto gestito da [OSCURATO:SOCIETA]. per le sue caratteristiche strutturali, e in particolare per il fatto di prevedere esclusivamente un trattamento biologico del refluo in ingresso, non è idoneo neanche in astratto a trattare i reflui provenienti dai grandi utenti del polo petrolchimico, visto il carico di inquinanti industriali che gli stessi immettono, il cui trattamento necessiterebbe di separate sezioni di trattamento chimico, fisico o di altro tipo». Il Tribunale dà poi conto delle elevate quantità di sostanze nocive e cancerogene (benzene) immesse in atmosfera in conseguenza di decisioni dolosamente assunte dai vertici societari: «si è immediatamente riscontrato, già nel corso del collaudo dell'impianto, che i filtri a carboni attivi che, secondo progetto, avrebbero dovuto incamerare e trattenere le sostanze volatili nocive, richiedevano una continua sostituzione in ragione della quantità eccessiva - rispetto a quella considerata in progetto - di benzene. Non essendo economicamente e organizza tivamente sostenibile la continua sostituzione dei filtri, è stato scelto, consapevolmente e dolosamente, al fine di prevenire eventuali controlli che avessero potuto accertare il malfunzionamento dell'impianto e l'incapacità di convogliare e depurare le emissioni di idrocarburi, di staccare l'impianto e proseguire nonostante il suo mancato funzionamento. Ne consegue che l'attività dell'I.A.S. proseguiva regolarmente e noncurante delle conseguenze dannose prodotte in assenza di un sistema di captazione e di abbattimento delle emissioni in atmosfera». Quanto ai reflui, il Tribunale ha evidenziato plurimi profili di illegittimità dell'autorizzazione rilasciata alla IAS (profili che non sono oggetto di contestazione), sia perché, in violazione degli artt. 74, 101, 108, comma 5, 124, d.lgs. n. 152 del 2006, non erano stati ridotti i valori limite stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, sia perché mancava • qualsiasi riferimento alle sostanze pericolose, inquinanti, in alcuni casi cancerogene utilizzate nei processi produttivi degli stabilimenti industriali e riversate nel depuratore. L'ordinanza dà conto dell'inquinamento atmosferico cagionato dalle diffuse emissioni nell'aria di sostanze nocive (in particolare di benzene, sostanza cancerogena), concludendo che «l'impianto consortile di [OSCURATO:PERSONA], che riceve ogni giorno le acque reflue industriali che contengono "[OSCURATO:PERSONA]" (alcuni cancerogeni come il Benzene), e composti dello zolfo, in misura nettamente superiore a quella consentita ma, soprattutto, in assenza di un depuratore in grado di trattare le sostanze inquinanti in questione, genera costantemente emissioni inquinanti in atmosfera senza alcun controllo da parte del soggetto gestore» (pagg. 17-21). Quanto allo scarico dei reflui in mare (costituiti per il 70% da reflui industriali e per il 30% da reflui urbani), il Tribunale, all'esito di un'ampia illustrazione delle irregolarità che avevano connotato la gestione dell'impianto (pagg. 21-29), conclude affermando che «ciascuno dei soci della società I.A.S. [era] evidentemente consapevole delle conseguenze dannose derivanti per l'ambiente e per la salute umana a seguito della condizione dell'impianto di depurazione, a fronte delle conclusioni a cui giungevano i consulenti nominati dalla stessa società che pochi margini di dubbio potevano lasciare in ordine alla necessità di un imminente intervento nella gestione ordinaria del depuratore. Segnatamente, prescindendo dall'intervento strutturale richiesto al fine di adeguare l'impianto alla funzione che gli era propria, ovvero quella del trattamento e depurazione dei reflui industriali, veniva incentivata la riduzione di reflui in ingresso nel depuratore tramite la riduzione dei limiti consentiti nei contratti di utenza con le imprese grandi utenti del polo petrolchimico, palesemente superiori ai limiti di legge. Intervento, quest'ultimo evidentemente mai realizzato fino ad oggi, come si evince dagli atti investigativi dell'indagine espletata avente ad oggetto il funzionamento del depuratore dell'I.A.S. e le correlate condotte dei grandi utenti del polo petrolchimico siracusano». Ritenuta, dunque, la sussistenza dei reati di cui agli artt. 29-quaterdecies e 279, d.lgs. n. 152 del 2006, 452-quater cod. pen., l'ordinanza dà conto delle ragioni del "periculum in mora" e della conseguente funzione impeditiva del sequestro preventivo oggetto di riesame. Evidenziato come l'attività di I.A.S. «fosse improntata a garantire e tutelare gli interessi economici dei grandi utenti del polo petrolchimico. a cui venivano subordinali i primari interessi di cui l'ente pubblico, per sua natura, dovrebbe essere portatore, ovvero quelli alla tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica», il Tribunale ritiene che «la libera disponibilità delle quote azionarie (che attribuiscono diritti e poteri decisionali in proporzione alla partecipazione) in capo ai soci, determinerebbe il pericolo di • ristabilire "equilibri" distorti e orientati alla massima efficienza economica per i grandi utenti a scapito degli interessi pubblici primari alla tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica, determinando un aggravamento delle conseguenze dannose in precedenza descritte (...) i soci de117.[OSCURATO:SOCIETA]., pur a conoscenza delle problematiche tecnico-strutturali presenti nell'impianto di depurazione nonché delle conseguenze disastrose per l'ambiente e la salute pubblica scaturenti dall'ordinario esercizio dell'attività dello stabilimento LA. S., non si attivavano con interventi concreti per dare seguito alle conclusioni emerse nelle consulenze richieste dalla stessa società, né con riguardo agli interventi strutturali dell'impianto proposti, né tantomeno con riguardo a quelli di più immediata applicazione, consistenti nella limitazione dello scarico dei reflui da parte dei grandi utenti. La completa inattività sotto questo profilo dei soci dell'I.A.S., in particolar modo dei soci pubblici che in ragione della partecipazione azionaria di cui disponevano sarebbero potuti intervenire, attuando le iniziative gestionali proposte dai consulenti, risponde alla logica in precedenza descritta di un totale asservimento dell'interesse pubblico a quello privato ed economico dei grandi utenti che malvolentieri avrebbero accettato di scaricare in I.A.S. un quantitativo inferiore di reflui, con conseguente riduzione della loro attività». Le quote societarie, dunque, costituiscono, nell'ottica decisoria, «lo strumento tramite il quale venivano assunte le scelte gestionali relative all'ordinaria attività della stessa e, di conseguenza, venivano commessi i reati oggetto dell'imputazione provvisoria (...) In altri termini, da un lato la necessità di impedire che la libera disponibilità delle quote sociali potesse consentire la prosecuzione dell'attività illecita "nel rispetto" delle scelte gestionali in precedenza assunte (tenuto conto anche della necessaria prosecuzione del funzionamento dell'impianto nonostante l'applicazione del sequestro), con conseguente aggravamento delle conseguenze dannose derivanti, dall'altro la necessità che l'amministratore giudiziario nominato fosse nella disponibilità tanto dell'impianto quanto delle quote sociali in modo da potere assumere scelte gestionali e compiere investimenti in conformità alle prescrizioni indicate nelle consulenze tecniche, tanto con riferimento alla riduzione dell'apporto di reflui scaricati dai grandi utenti quanto con riguardo agli interventi diretti sul depuratore, costituiscono la ragione che fonda l'applicazione del sequestro impeditivo applicato». Con specifico riferimento al ruolo del Consorzio ricorrente, il Tribunale, dato atto che il sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. può riguardare anche beni appartenenti a terzi estranei al reato, osserva che in ogni caso il Consorzio in alcun modo può essere considerato persona estranea al reato non potendosi affermare che non avesse ricavato vantaggi o utilità della gestione dissennata dell'impianto e che non fosse in buona fede. Il ruolo del Consorzio, la sua consapevolezza, inattività e interesse derivante dalla partecipazione in IAS, sono ampiamente spiegati ed illustrati in un apposito capitolo dell'ordinanza impugnata (§ 3.4, pagg. 63-74), con ampi richiami al materiale istruttorio. 4.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 4.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 • del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, deo. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 4.5.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente o mancante. 5.Tanto premesso, osserva il Collegio:5.1.il Consorzio ricorrente non contesta la legittimità del sequestro dell'impianto e la nomina di un amministratore giudiziario ma lamenta che il sequestro delle proprie quote di partecipazione a IAS preclude il perseguimento delle finalità di adeguamento dell'impianto stesso con rischio di perdita dei fondi stanziati con il PNRR; 5.2.si tratta di considerazioni di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità; 5.3.il sequestro è stato confermato nella sua sola funzione impeditiva (ne è conscio il ricorrente; si veda il terzo motivo), con conseguente irrilevanza delle questioni inerenti la immediata ablazione delle note a fine di confisca; 5.4.come ben evidenziato dal Tribunale, il Consorzio ha consentito, nel tempo, l'illecita gestione del depuratore IAS nei termini indicati dall'ordinanza impugnata sicché, la ritenuta sussistenza del pericolo che la libera disponibilità delle quote potesse continuare ad aggravare la situazione esistente è spiegata con motivazione tutt'altro che apparente o del tutto priva di profili di ragionevolezza; 5.5.in tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto in essi manca il dispositivo, inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, pertanto, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento (Sez. 3, n. 16354 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fago, Rv. 281069 - 01; Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, dep. 2015, Coruzzolo, Rv. 262885 - 01; Sez. 1, n. 8071 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costabile, Rv. 246570 - 01). 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misur