CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41356/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia in carcere, dal 17 febbraio 2010 al 2 aprile 2010 e, nella forma degli arresti domiciliari, fino al 28 maggio 2010, nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per i reati di cui agli artt.12, comma 3, d. Igs. 25 luglio 1998 n.286 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in quanto accusato di avere compiuto atti diretti a procurare l'ingresso illecito nel territorio italiano di un imprecisato numero di cittadini extracomunitari oltreché di avere illecitamente ricevuto a fini di spaccio quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. Tale procedimento si era concluso con sentenza assolutoria per insussistenza del fatto emessa dal Tribunale di Enna il 6 aprile 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata con unico, articolato motivo per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. La difesa contesta le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere sussistente la condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, tanto con riferimento all'adozione quanto con riferimento al mantenimento della misura cautelare. Con particolare riguardo alla condotta inerente all'imputazione di cui all'art. 12, comma 3, d. Igs. n.286/98, la difesa ritiene che da un'attenta lettura delle risultanze di un'unica conversazione intercettata tra il Potente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto escludere, sulla base del dato letterale della conversazione, che vi fosse un accordo finalizzato a determinare, in cambio di compenso, la regolarizzazione di extracomunitari attraverso l'assunzione al lavoro; il Potente, in quell'occasione, si era limitato a chiedere informazioni per un amico straniero lì presente in quanto non conosceva l'iter procedurale e non si trovava in Sicilia, ma in Calabria, dovendosi desumere esclusivamente che il Potente non facesse parte di alcun accordo, nè avesse rapporti con altri coimputati. La somma richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] era proporzionata al probabile compenso del professionista che si sarebbe occupato della pratica. 2.1. Il giudice della riparazione, si assume, ha trascurato le altre risultanze emerse nella medesima conversazione del 12 settembre 2009, come ad esempio la circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] si rivolgesse direttamente al soggetto straniero che era in compagnia del Potente chiedendogli da quanto tempo erano in Italia i suoi amici e se avevano il passaporto, chiarendogli che senza passaporto non si poteva fare niente, dovendosi da ciò desumere che nessun compenso fosse stato mai richiesto né quantificato, tanto più che gli extracomunitari interessati al lavoro erano in possesso di passaporto. 2.2. Anche l'intercettazione del 14 settembre 2009, alla quale si fa riferimento nell'ordinanza, sarebbe del tutto inconferente, non avendo alcun collegamento con [OSCURATO:PERSONA] e non avendo in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] richiesto all'extracomunitario alcuna forma di compenso. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a chiedere informazioni e mettere in contatto il proprio amico straniero con il [OSCURATO:PERSONA] al fine di intraprendere un iter amministrativo del quale il Potente ignorava le modalità. 2.3. Un'ulteriore circostanza asseritamente trascurata è che, dalla conversazione intercettata, si sarebbe dovuto evincere che il Potente desse per scontato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe seguito un iter regolare rivolgendosi a organi istituzionali, dovendosi desumere da ciò che il Potente non poteva prevedere che la sua richiesta di informazioni avrebbe potuto costituire un fattore di allarme sociale tale da determinare una concausa nell'applicazione di una misura restrittiva personale. 2.4. Con riferimento all'imputazione di cui all'art. 73 d.P.R. n.309/90, il giudice della cognizione ha escluso con parametro oggettivo l'utilizzo di un linguaggio criptico o quantomeno la certezza che si trattasse di sostanza stupefacente. Ma la Corte territoriale ha fornito una motivazione incongrua e contraddittoria in merito alla colpa grave addebitabile all'istante, ritenendo che con riguardo all'espressione «lavoretto remunerativo» il Potente non avesse fornito alcuna spiegazione alternativa in sede di convalida di arresto, avvalendosi della facoltà di non rispondere. La misura cautelare era stata adottata sulla base del mero utilizzo di tale locuzione e dell'espressione «sono a Modena per il ritiro della roba», senza alcun rinvenimento di sostanza stupefacente anche al momento dell'arresto e senza l'individuazione di potenziali acquirenti o cedenti. 2.5. Il giudice della riparazione ha addebitato al Potente un viaggio- trasporto di fatto mai avvenuto, senza spiegare per quale ragione si dovesse trattare necessariamente di sostanze stupefacenti di diverso tipo. La difesa evidenzia come non si possa attribuire rilievo all'essersi l'indagato avvalso della facoltà di non rispondere. Nel corso dell'esame l'imputato aveva spiegato il significato letterale delle conversazioni, chiarendo che, nel primo caso, si era limitato a chiedere informazioni al [OSCURATO:PERSONA] per un amico extracomunitario e che, nel secondo caso, gli era solo stato proposto di lavorare per un fisioterapista e per il trasporto di sostanze chimiche erroneamente scambiate per sostanza stupefacente, peraltro senza alcun contatto fra il Potente e l'eventuale committente-fisioterapista, senza trasporto di sostanze stupefacenti o anche chimiche, senza perquisizioni nè sequestri.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 5. La Corte territoriale ha ritenuto insussistente il diritto alla riparazione valutando la condotta ostativa dell'istante nei seguenti termini: - erano state intercettate alcune conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetto sospettato di occuparsi di illecito ingresso nel territorio italiano di cittadini extracomunitari; - da una conversazione del 12 settembre 2009 si evincevano rapporti volti a ottenere la messa in regola con gli obblighi di soggiorno di soggetti extracomunitari in cambio di denaro; - una conversazione del 29 settembre 2009 fra i medesimi interlocutori dimostrava che i due avessero concordato appuntamenti per definire la documentazione necessaria a regolarizzare i cittadini extracomunitari; - accertamenti svolti presso l'Ispettorato del Lavoro avevano evidenziato che il nulla-osta al lavoro stagionale degli extracomunitari non potesse essere rilasciato per mancanza di presupposti oggettivi; - altre conversazioni del 7 ottobre 2009 vedevano l'istante dialogare con un uomo non identificato che gli offriva un «lavoretto» da compiere «due-tre volte al mese», però «remunerativo»; - in ulteriori conversazioni dei giorni 14/16 ottobre l'istante aveva comunicato alla propria compagna di trovarsi a Modena insieme a tale Antonio con il quale erano andati «a ritirare la roba». 5.1. I giudici della riparazione hanno considerato che gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni, sebbene inidonei a condurre a una pronuncia di penale responsabilità, denotassero un atteggiamento di grave colpa da parte dell'istante, concretatosi nell'aver intrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] volti a determinare, in cambio di un compenso, la regolarizzazione di extracomunitari attraverso l'assunzione al lavoro, nonché nell'aver conversato in merito a un «lavoretto remunerativo» che l'istante avrebbe dovuto espletare, peraltro non indicando in sede di interrogatorio di convalida una plausibile spiegazione alternativa, avvalendosi della facoltà di non rispondere. 5.2. L'ordinanza impugnata offre, tuttavia, una motivazione carente con riguardo alla condotta ostativa che ha dato causa all'applicazione della misura cautelare, avendo i giudici di merito ritenuto sussistente tale condotta sulla base di elementi che non spiegano la valenza illecita del contesto relazionale entro il quale si sono svolte le conversazioni. In particolare, vi sono riportati alcuni atti investigativi dai quali si evince che l'istante concordasse, dapprima, con un conoscente il compenso dovuto per la regolarizzazione di alcuni lavoratori extracomunitari privi dei requisiti per ottenere il nulla-osta al lavoro stagionale e, in un'altra conversazione, lo svolgimento di un lavoretto remunerativo messo in correlazione con altro dialogo in cui si parlava di «roba». Così delineato il comportamento ascrivibile all'istante, il giudice della riparazione ha ritenuto che il richiedente avesse intrattenuto consapevolmente rapporti con soggetti coinvolti in attività illegali, così contribuendo all'errore dell'autorità giudiziaria, senza tuttavia chiarire quali emergenze istruttorie fossero a disposizione dell'autorità, tali da colorire d'illiceità il senso delle conversazioni e l'attitudine criminosa degli interlocutori. 5.3. A fronte di tali argomentazioni, nel ricorso si confuta correttamente la rilevanza indiziaria di tali elementi, in difetto di una più approfondita disamina degli atti. 6. Con riferimento all'indicazione della condotta ostativa al diritto alla riparazione in correlazione con il mantenimento della misura, l'ordinanza impugnata è, altresì, carente. In particolare, si fa esclusivo riferimento all'essersi l'indagato avvalso della facoltà di non rispondere a fronte delle allegazioni contenute nel ricorso in merito all'assenza di ulteriore attività d'indagine idonea a corroborare la prima ipotesi accusatoria; risulta, dunque, non indicato il comportamento ostativo del richiedente che ha determinato la protrazione della misura sino al 28 maggio 2010, quando è stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla P.G. 6.1. La giurisprudenza ha da sempre avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio e l'esercizio di facoltà riconosciute all'indagato con la incidenza che tale comportamento possa assumere in termini di condotta ostativa alla riparazione. Tuttavia, tale orientamento deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore, che ha introdotto con l'art.4, comma 1 lett.b) d. Igs. 8 novembre 2021, n.188, in vigore dal 14 dicembre 2021, la regola secondo la quale «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.». 6.2. Secondo quanto già affermato in una recente pronuncia di questa Sezione (Sez.4 n.8616 del 8/02/2022, Radu, in motivazione), si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso in esame, all'armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto al silenzio quale aspetto della presunzione di innocenza (cfr. Considerando n.24 della Direttiva). 7. Per tale ragione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in relazione alla necessaria verifica di elementi, rimasti eventualmente accertati all'esito del verdetto assolutorio, dai quali possa ricavarsi un comportamento gravemente colposo dell'interessato incidente sull'adozione e sul mantenimento della misura cautelare, ulteriore rispetto alle conversazioni riportate nel provvedimento qui impugnato e diverso dal silenzio serbato su circostanze ritenute rilevanti per neutralizzare la portata accusatoria degli elementi raccolti nel corso delle indagini, idoneo a comportare la condizione ostativa di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. attualmente in vigore. Al giudice del rinvio viene demandata, altresì, la regolazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta, cui demanda anche la