CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01667/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 30497 / 20 2 1 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o, per procura speciale allegata al controricorso, dall’ Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo -controricorrente- avverso la sentenza n. 355/04/2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositatail 5 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il 22 luglio 2014 [OSCURATO:PERSONA] ricevette la notifica di quattro avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione un maggiore reddito ai fini I rap per gli anni compresi fra il 2009 e il 2012, oltre airrogare sanzioni. Nei periodi d’imposta in questione, il Delbecchi , partecipe di un’associazione professionale di dottori commercialistie consigliere di amministrazione di tale [OSCURATO:SOCIETA]., aveva sottratto dall’imponibile ai fini Irap tanto i redditi percepiti in veste di associato, quanto i compensi per l’attività di amministratore. Unitamente agli avvisi di accertamento, venne notificata al Delbecchi anche una cartella esattoriale che scaturiva dal controllo automatizzato della dichiarazione Unico per l’anno 2009, nella quale il contribuente aveva posto in compensazione con il debito Irpef due acconti Irap da lui versati, senza che il relativo credito fosse certificato da alcuna dichiarazione, non avendo egli presentato la dichiarazione Irapper il medesimo periodo d’imposta. 2. Gli atti impositivi tutti vennero impugnati dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Imperia, la quale, riuniti i ricorsi, li accolse parzialmente, rigettando quello concernente la cartella esattoriale e dichiarando non assoggettabili ad Irap i compensi percepiti dal Delbecchi quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza fu oggetto di appello principale dell’Agenzia delle entrate e di appello incidentale del contribuente, entrambi respinti dalla Commissione tributaria regionale della Liguria. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ritenne, per quanto in questa sede ancora di interesse, che il Delbecchi avesse dimostrato che l’attività di amministratore – in base ad una serie di indicatori, quali le caratteristiche di tale attività e le dim ensioni della società amministrata – p oteva essere svolta unicamente ed esclusivamente nel contesto della struttura organizzativa della società stessa; rilevò, di conseguenza, il difetto del requisito di autonoma organizzazione, necessario per l’imposizione ai fini Irap. 3. La sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste l’intimato con controricorso. Considerato che: 1. L’unico motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza – in relazione all’art. 360, comma I, n. 4), c.p.c. – per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546/1992. L’Agenzia ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero errato nell’affermare che il Delbecchi, nella sua qualità di amministratore di s.p.a., aveva indicato una partita Iva diversa da quella utilizzata nello svolgimento della propria attività professionale individuale, quando in realtà si trattava della stessa partita Iva; richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte che fa oner e a l contribuente di dimostrare l’assenza del requisito di autonoma organizzazione con riferimento ai compensi percetti in qualità di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, soggiungendo che, nel caso di specie, tale onere non era stato affatto assolto. 2. La censura è infondata. Come si è accennato nella parte in fatto, i giudici d’appello hanno ritenuto che il D e lbecchi avesse dimostrato che l’attività di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], da lui svolta, fosse esercitata in assenza del requisito di autonoma organizzazione; tale accertamento si è fondato sul rilievo di una pluralità di circostanze – testualmente: «la dimensione della società, la natura delle deleghe e del gruppo al quale questa era a capo, l’ubicazione della sede della società» (pag. 2 sentenza impugnata) – rispetto alle quali l’impiego di diversa partita Iva assume rilievo meramente ad colorandum , senza rivestire alcun valore decisivo al fine di esclusione del menzionato requisito. Significativamente, il ricorso omette di prendere posizione sulla sussistenza di tali circostanze, invece sufficienti a far ritenere assolto l’onere probatorio evocato dalla stessa Amministrazione in conformità agli orientamenti di questa Corte; e ciò, peraltro, a prescindere dal fatto che i precedenti evocati si riferiscono a fattispecie relative a domande di rimborso, nelle quali, com’è noto, l’onere probatorio a carico della parte istante ha contenuto distinto rispetto a quello connesso ai giudizi di accertamento della pretesa tributaria. 3. Il ricorso va dunque respinto e la sentenza d’appello merita integrale conferma. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non si dà luogo alla condanna di parte ricorrente al pagamento del doppio contributo, poiché la stessa è un’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, che liquida in € 5.600,00, oltre € 200,00 per es