CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 23263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]controSelvaggio Salvatore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -nonché controCangemi Nicolò-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.12/2026 depositata il08/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4514/2026Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 23263/2026Data pubblicazione 15/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1700,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione infavore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 14/07/2026Mauro Criscuolo