Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 21428/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1983 avverso la sentenza n. 496/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 23 marzo 2022 visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 28 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizio della motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta alla richiesta, formulata in sede di conclusioni del giudizio di appello, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di fatto di particolare tenuità; 2.2 violazione di legge e vizio della motivazione per essere stata valorizzata, al fine dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, l'assenza del medesimo e per non essere stato adeguatamente considerato il difetto di prova sull'attivazione della carta postepay. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Premesso che il ricorrente ha chiesto di applicare l'art. 131 bis cod. pen. solo in sede di conclusioni del giudizio di appello, deve rilevarsi che - a fronte di pronunce (Sez. 4, n. 9204 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chinnenti, Rv. 267926) che esigono che la richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità sia effettuata con i motivi di appello - si registra un diverso orientamento (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Rv. 280707 - 01) secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrar -e nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Si è anche aggiunto che la regola della immediata rilevabilità anche d'ufficio di tale causa di non punibilità è possibile in sede di legittimità a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49446 del 3/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 9/5/2017, Menegotti, Rv. 270271).

Si è precisato, inoltre, che la doglianza relativa al mancato esercizio, da parte del giudice dell'appello, di un potere di verifica che andava fatto di ufficio, comporta che sia questa Corte a dover esercitare direttamente quello stesso potere, cioè a verificare l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alla prospettata sussistenza della più volte menzionata causa di non punibilità. 2.2 Alla luce di quanto precede, pur a volere aderire all'orientamento favorevole all'assimilazione dell'art. 131 bis cod. pen. all'art. 129 cod. proc. pen., deve rilevarsi, nel caso in esame, che il ricorrente ha trascurato di considerare che l'art. 131 bis cod. pen. dispone che l'offesa «non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona». 2.3 La richiamata aggravante della minorata difesa deve ritenersi sussistente nel caso in scrutinio.

Questa Corte è ormai consolidata nel senso che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invec:e, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893).

Con riguardo al principio di diritto così enunciato è stato puntualizzato che esso «non comporta affatto la generalizzazione della ricorrenza dell'aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale sì finirebbe, in realtà, per attribuire carattere "circostanziato" ad una delle possibili modalità della condotta di truffa; si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittannento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensì con lo strumento on line, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l'autore» (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 - 01).

Nel caso in esame, come si evince dalla ricostruzione del fatto, operata dalla sentenza impugnata, la vendita on line è stata strumentalizzata al fine di nascondere la verifica del bene, così da potersi ritenere sussistente l'aggravante de qua, ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità, invocata dal ricorrente.

3. Il secondo motivo non è consentito.

La Corte territoriale ha affermato che ai fini della dichiarazione di responsabilità per il reato in oggetto costituivano prove più che esaurienti: la mancata consegna del bene, l'intestazione della carta ricaricata 'all'imputato, le ricevute di pagamento e l'annuncio on line con indicazione del bene e del suo prezzo, estremamente conveniente.

La menzionata Corte ha precisato che non era rilevante risalire a chi avesse effettivamente proceduto all'apertura della carta postepay, essendo già di per sé soddisfacente, proprio per la natura del contratto, la conoscenza del soggetto normalmente intestatario della stessa.

Al cospetto di siffatte argomentazioni, scevre da vizi, le doglianze difensive non sono consentite, in quanto sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

4. Il ricorso deve essere rigettato e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1983 avverso la sentenza n. 496/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 23 marzo 2022 visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 28 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizio della motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta alla richiesta, formulata in sede di conclusioni del giudizio di appello, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di fatto di particolare tenuità; 2.2 violazione di legge e vizio della motivazione per essere stata valorizzata, al fine dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, l'assenza del medesimo e per non essere stato adeguatamente considerato il difetto di prova sull'attivazione della carta postepay. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Premesso che il ricorrente ha chiesto di applicare l'art. 131 bis cod. pen. solo in sede di conclusioni del giudizio di appello, deve rilevarsi che - a fronte di pronunce (Sez. 4, n. 9204 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chinnenti, Rv. 267926) che esigono che la richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità sia effettuata con i motivi di appello - si registra un diverso orientamento (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Rv. 280707 - 01) secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrar -e nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Si è anche aggiunto che la regola della immediata rilevabilità anche d'ufficio di tale causa di non punibilità è possibile in sede di legittimità a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49446 del 3/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 9/5/2017, Menegotti, Rv. 270271). Si è precisato, inoltre, che la doglianza relativa al mancato esercizio, da parte del giudice dell'appello, di un potere di verifica che andava fatto di ufficio, comporta che sia questa Corte a dover esercitare direttamente quello stesso potere, cioè a verificare l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alla prospettata sussistenza della più volte menzionata causa di non punibilità. 2.2 Alla luce di quanto precede, pur a volere aderire all'orientamento favorevole all'assimilazione dell'art. 131 bis cod. pen. all'art. 129 cod. proc. pen., deve rilevarsi, nel caso in esame, che il ricorrente ha trascurato di considerare che l'art. 131 bis cod. pen. dispone che l'offesa «non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona». 2.3 La richiamata aggravante della minorata difesa deve ritenersi sussistente nel caso in scrutinio. Questa Corte è ormai consolidata nel senso che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invec:e, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893). Con riguardo al principio di diritto così enunciato è stato puntualizzato che esso «non comporta affatto la generalizzazione della ricorrenza dell'aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale sì finirebbe, in realtà, per attribuire carattere "circostanziato" ad una delle possibili modalità della condotta di truffa; si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittannento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensì con lo strumento on line, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l'autore» (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 - 01). Nel caso in esame, come si evince dalla ricostruzione del fatto, operata dalla sentenza impugnata, la vendita on line è stata strumentalizzata al fine di nascondere la verifica del bene, così da potersi ritenere sussistente l'aggravante de qua, ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità, invocata dal ricorrente. 3. Il secondo motivo non è consentito. La Corte territoriale ha affermato che ai fini della dichiarazione di responsabilità per il reato in oggetto costituivano prove più che esaurienti: la mancata consegna del bene, l'intestazione della carta ricaricata 'all'imputato, le ricevute di pagamento e l'annuncio on line con indicazione del bene e del suo prezzo, estremamente conveniente. La menzionata Corte ha precisato che non era rilevante risalire a chi avesse effettivamente proceduto all'apertura della carta postepay, essendo già di per sé soddisfacente, proprio per la natura del contratto, la conoscenza del soggetto normalmente intestatario della stessa. Al cospetto di siffatte argomentazioni, scevre da vizi, le doglianze difensive non sono consentite, in quanto sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 4. Il ricorso deve essere rigettato e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 21428/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris