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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 06703/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12812/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FTTDNC53R3OH501P), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FTTMGR55t21'60H501W), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ugo de Carolis 101, per delega separata in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore; - intimato - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 672/2020 depositato il 24 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appelle di Perugia avanti alla quale veniva riassunto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi, il ricorso ex art. 3,

I. 89/01, originariamente introdotto da [OSCURATO:PERSONA], a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale della Corte di appello di Roma, nella resistenza del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto n. 158 del 2018, lo accoglieva e condannava il Ministro evocato al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 1.417,00, ciascuno, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo, oltre alle spese di lite liquidate in euro 405,00 oltre Iva e accessori di legge, con distracione ex art. 93 c.p.c.; - avverso il citato decreto della Corte di appello di Perugia, i Fittipaldi proponevano ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo, censurando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, c. 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014 e deducendo in particolare il mancato rispetto dei relativi "minimi" tariffari nella liquidazione delle spese di lite del grado di merito; - con ordinanza n. 29140/2019, depositata il 11 novembre 2019, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e cassava con rinvio la decisione impugnata "anche per le spese del giudizio di legittimità"; - i Fittipaldi riassumevano, quindi, la causa ex art. 392 c.p.c. dinanzi la Corte di appello di Perugia, la quale - nella resistenza del Ministero dell'economia e delle finanze - con il decreto in questa sede impugnato (n. 672/2020) rideterminava le spese di lite e condannava la medesima Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di euro 8,00, per le spese, euro 915,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed Iva se dovuta, per l'originario grado di merito; in euro 27,00, per spese vive e euro 900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15°/o CAP ed Iva come per legge, per il giudizio innanzi la Suprema Corte; infine, in euro 27,00, per spese vive e complessive euro 915,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% CAP ed Iva come per legge per il giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c.; • - avverso il predetto decreto n. 672/2020 ricorrono i fratelli Fittipaldi sulla base di un motivo, con il quale denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e del d.d.m.m. nn. 55/2014 e 37/2018, per aver la Corte territoriale effettuato una liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari. - il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato.

Atteso che: - l'unico motivo di ricorso è fondato e con esso il ricorso.

L'importo complessivo dei compensi professionali, relativi al giudizio definito con l'impugnato decreto, come liquidato dalla Corte perugina risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55/2014.

Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M., si perviene al riconoscimento della somma totale di euro 1.198,50, così computata: euro 255,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di euro 510,00 come importo medio ordinario); euro 255,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di euro 510,00 quale importo medio ordinario); euro 283,50 per la fase istruttoria (per effetto della riduzione del 70% - applicabile per tale voce - rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di euro 945,00); euro 405,00 per la fase decisionale (a fronte di euro 810,00 quale importo medio ordinario).

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi 915,00 euro, invece, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione, una determinazione globale dei compensi, in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167).

In conclusione il ricorso va accolto, con cassazione in parte qua del decreto della Corte di appello di Perugia n. 672/2020 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la decisione della causa nel merito nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento, in favore dei difensori dei ricorrente dichiaratisi antistatari, dell'importo di euro 1.198,50, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 915,00, oltre al 1 5 % per spese generali e agli accessori di legge.

In ragione dell'esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore dei procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa - nei limiti di cui in motivazione - il decreto della Corte di appello di Perugia e decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali del giudizio di rinvio che vengono liquidate in complessivi euro 1.198,50, oltre a euro 27,00 per esborsi e al rimborso forfettario del 1 5 % per spese generali e agli accessori di legge, sempre con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari; condanna l'Amministrazione alla rifusione in favore dei ricorrenti anche delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 550,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori e con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12812/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FTTDNC53R3OH501P), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FTTMGR55t21'60H501W), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ugo de Carolis 101, per delega separata in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore; - intimato - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 672/2020 depositato il 24 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appelle di Perugia avanti alla quale veniva riassunto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi, il ricorso ex art. 3, I. 89/01, originariamente introdotto da [OSCURATO:PERSONA], a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale della Corte di appello di Roma, nella resistenza del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto n. 158 del 2018, lo accoglieva e condannava il Ministro evocato al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 1.417,00, ciascuno, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo, oltre alle spese di lite liquidate in euro 405,00 oltre Iva e accessori di legge, con distracione ex art. 93 c.p.c.; - avverso il citato decreto della Corte di appello di Perugia, i Fittipaldi proponevano ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo, censurando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, c. 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014 e deducendo in particolare il mancato rispetto dei relativi "minimi" tariffari nella liquidazione delle spese di lite del grado di merito; - con ordinanza n. 29140/2019, depositata il 11 novembre 2019, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e cassava con rinvio la decisione impugnata "anche per le spese del giudizio di legittimità"; - i Fittipaldi riassumevano, quindi, la causa ex art. 392 c.p.c. dinanzi la Corte di appello di Perugia, la quale - nella resistenza del Ministero dell'economia e delle finanze - con il decreto in questa sede impugnato (n. 672/2020) rideterminava le spese di lite e condannava la medesima Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di euro 8,00, per le spese, euro 915,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed Iva se dovuta, per l'originario grado di merito; in euro 27,00, per spese vive e euro 900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15°/o CAP ed Iva come per legge, per il giudizio innanzi la Suprema Corte; infine, in euro 27,00, per spese vive e complessive euro 915,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% CAP ed Iva come per legge per il giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c.; • - avverso il predetto decreto n. 672/2020 ricorrono i fratelli Fittipaldi sulla base di un motivo, con il quale denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e del d.d.m.m. nn. 55/2014 e 37/2018, per aver la Corte territoriale effettuato una liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari. - il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato. Atteso che: - l'unico motivo di ricorso è fondato e con esso il ricorso. L'importo complessivo dei compensi professionali, relativi al giudizio definito con l'impugnato decreto, come liquidato dalla Corte perugina risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55/2014. Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M., si perviene al riconoscimento della somma totale di euro 1.198,50, così computata: euro 255,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di euro 510,00 come importo medio ordinario); euro 255,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di euro 510,00 quale importo medio ordinario); euro 283,50 per la fase istruttoria (per effetto della riduzione del 70% - applicabile per tale voce - rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di euro 945,00); euro 405,00 per la fase decisionale (a fronte di euro 810,00 quale importo medio ordinario). Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi 915,00 euro, invece, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione, una determinazione globale dei compensi, in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167). In conclusione il ricorso va accolto, con cassazione in parte qua del decreto della Corte di appello di Perugia n. 672/2020 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la decisione della causa nel merito nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento, in favore dei difensori dei ricorrente dichiaratisi antistatari, dell'importo di euro 1.198,50, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 915,00, oltre al 1 5 % per spese generali e agli accessori di legge. In ragione dell'esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore dei procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa - nei limiti di cui in motivazione - il decreto della Corte di appello di Perugia e decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali del giudizio di rinvio che vengono liquidate in complessivi euro 1.198,50, oltre a euro 27,00 per esborsi e al rimborso forfettario del 1 5 % per spese generali e agli accessori di legge, sempre con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari; condanna l'Amministrazione alla rifusione in favore dei ricorrenti anche delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 550,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori e con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Roma, nella Camera di consigli
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