CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 38723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo l'insussistenza dei presupposti necessari per concedere siffatta misura. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, con unico motivo dì ricorso, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il motivo è altresì manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente