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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45210/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](E SANTALUCIA(;, lette/-9entila le conclusioni del, F?p 4,.ig.\, c.). . ‘, `,..,^ \:\ I 0\-\•i--c le\e».

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di modifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale in seguito all'ordinanza che ha riconosciuto il vincolo di continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, commesso fino al 14 settembre 2016, data della richiesta di rinvio a giudizio, e il reato di estorsione aggravato, accertato dal settembre 2008 al 2 aprile 2009, oggetto di due distinte sentenze di condanna.

Il Procuratore generale ha infatti detratto, dalla pena complessiva di anni nove di reclusione, un anno quale aumento stabilito a titolo di continuazione per il meno grave delitto di estorsione, espiato dal 21 aprile 2009 al 20 aprile 2010, ma non ha detratto l'intero periodo di detenzione - decorrente dal 21 aprile 2009 all'il marzo 2014 - in relazione alla condanna di anni sei di reclusione per l'estorsione aggravata, ritenendo preclusivo a tal fine il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

La Corte di appello ha rilevato che il reato associativo, di natura permanente, si è protratto sino alla data del 14 settembre 2016, successiva al periodo di pre-sofferto detentivo, con conseguente operatività della regola dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la pena non può mai precedere la condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La condotta associativa è stata contestata nella forma cd. aperta, senza indicazione del dies a quo e il giudice dell'esecuzione non ha verificato se la commissione della condotta criminosa potesse farsi risalire ad una data antecedente a quella di carcerazione per il reato di estorsione.

Nel caso di specie sono ravvisabili più condotte associative, che hanno subito delle interruzioni per le vicende giudiziarie e le restrizioni detentive del ricorrente.

Proprio in ragione della ritenuta continuazione, tutte le condotte ascritte al ricorrente risalgono ad un medesimo e iniziale disegno criminoso e la partecipazione associativa è certamente anteriore alla commissione del reato fine per il quale è divenuta sine titulo parte della detenzione espiata.

Si è dimostrato che il ricorrente apparteneva alla famiglia mafiosa già prima della restrizione avvenuta nel 2009 per espiazione della condanna per estorsione. / L'arresto e la restrizione in carcere per espiazione della pena hanno interrotto la permanenza del delitto associativo, poi contestato sino al 26 settembre 2016.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ben provveduto e correttamente motivato.

Riconosciuta la continuazione criminosa, dalla determinazione della pena ancora da espiare è stato detratto non già l'intero periodo di pena espiata per il reato estorsivo, reato satellite, ma soltanto quella porzione corrispondente al quantum di pena applicata a titolo di aumento di continuazione.

Si è operato in tal modo in corretta applicazione della regola di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

E infatti, il reato associativo, reato più grave della continuazione, ha come termine finale di consumazione il 14 settembre 2016, e quindi è stato commesso successivamente al periodo di espiazione per il reato di estorsione posto in continuazione, per il quale, come si è detto, è stata applicato l'aumento di un anno.

La pena per il delitto di estorsione, appena il caso di ricordarlo, è stata espiata dal 21 aprile 2009 all'il marzo 2014.

3. La tesi difensiva, per la quale il reato associativo dovrebbe essere frantumato in due diversi reati in conseguenza dell'intervenuta detenzione per il delitto di estorsione, che avrebbe così la forza di interrompere la permanenza, non può essere accolta.

Tale ricostruzione dà per scontato un elemento che scontato non è per nulla, ossia che la detenzione abbia di per sé la forza di recedere un vincolo associativo, di modo che l'eventuale ripresa della partecipazione associativa allo stesso sodalizio, dopo la cessazione della detenzione, si risolva nella commissione di un nuovo reato, al più da porre in continuazione con quella porzione, autonoma, compiuta prima del fatto interruttivo.

Ma, come è noto, la detenzione non ha di per sé la capacità di far cessare il reato associativo: valga, a tal fine e tra le tante, Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661, per la quale "in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. (In motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario)".

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](E SANTALUCIA(;, lette/-9entila le conclusioni del, F?p 4,.ig.\, c.). . ‘, `,..,^ \:\ I 0\-\•i--c le\e». Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di modifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale in seguito all'ordinanza che ha riconosciuto il vincolo di continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, commesso fino al 14 settembre 2016, data della richiesta di rinvio a giudizio, e il reato di estorsione aggravato, accertato dal settembre 2008 al 2 aprile 2009, oggetto di due distinte sentenze di condanna. Il Procuratore generale ha infatti detratto, dalla pena complessiva di anni nove di reclusione, un anno quale aumento stabilito a titolo di continuazione per il meno grave delitto di estorsione, espiato dal 21 aprile 2009 al 20 aprile 2010, ma non ha detratto l'intero periodo di detenzione - decorrente dal 21 aprile 2009 all'il marzo 2014 - in relazione alla condanna di anni sei di reclusione per l'estorsione aggravata, ritenendo preclusivo a tal fine il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. La Corte di appello ha rilevato che il reato associativo, di natura permanente, si è protratto sino alla data del 14 settembre 2016, successiva al periodo di pre-sofferto detentivo, con conseguente operatività della regola dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la pena non può mai precedere la condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La condotta associativa è stata contestata nella forma cd. aperta, senza indicazione del dies a quo e il giudice dell'esecuzione non ha verificato se la commissione della condotta criminosa potesse farsi risalire ad una data antecedente a quella di carcerazione per il reato di estorsione. Nel caso di specie sono ravvisabili più condotte associative, che hanno subito delle interruzioni per le vicende giudiziarie e le restrizioni detentive del ricorrente. Proprio in ragione della ritenuta continuazione, tutte le condotte ascritte al ricorrente risalgono ad un medesimo e iniziale disegno criminoso e la partecipazione associativa è certamente anteriore alla commissione del reato fine per il quale è divenuta sine titulo parte della detenzione espiata. Si è dimostrato che il ricorrente apparteneva alla famiglia mafiosa già prima della restrizione avvenuta nel 2009 per espiazione della condanna per estorsione. / L'arresto e la restrizione in carcere per espiazione della pena hanno interrotto la permanenza del delitto associativo, poi contestato sino al 26 settembre 2016. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ben provveduto e correttamente motivato. Riconosciuta la continuazione criminosa, dalla determinazione della pena ancora da espiare è stato detratto non già l'intero periodo di pena espiata per il reato estorsivo, reato satellite, ma soltanto quella porzione corrispondente al quantum di pena applicata a titolo di aumento di continuazione. Si è operato in tal modo in corretta applicazione della regola di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. E infatti, il reato associativo, reato più grave della continuazione, ha come termine finale di consumazione il 14 settembre 2016, e quindi è stato commesso successivamente al periodo di espiazione per il reato di estorsione posto in continuazione, per il quale, come si è detto, è stata applicato l'aumento di un anno. La pena per il delitto di estorsione, appena il caso di ricordarlo, è stata espiata dal 21 aprile 2009 all'il marzo 2014. 3. La tesi difensiva, per la quale il reato associativo dovrebbe essere frantumato in due diversi reati in conseguenza dell'intervenuta detenzione per il delitto di estorsione, che avrebbe così la forza di interrompere la permanenza, non può essere accolta. Tale ricostruzione dà per scontato un elemento che scontato non è per nulla, ossia che la detenzione abbia di per sé la forza di recedere un vincolo associativo, di modo che l'eventuale ripresa della partecipazione associativa allo stesso sodalizio, dopo la cessazione della detenzione, si risolva nella commissione di un nuovo reato, al più da porre in continuazione con quella porzione, autonoma, compiuta prima del fatto interruttivo. Ma, come è noto, la detenzione non ha di per sé la capacità di far cessare il reato associativo: valga, a tal fine e tra le tante, Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661, per la quale "in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. (In motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario)". 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis
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