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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 29256/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31884/2021 R.G. proposto da : Ministero dell’Istruzione e [OSCURATO:PERSONA] per Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ope legis in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4446 /202 1 depositata il 10 dicembre 2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Considerato che è pervenuta memoria della controricorrente con la quale la stessa ha insistito per la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno poste a carico del ricorrente come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31884/2021 R.G. proposto da : Ministero dell’Istruzione e [OSCURATO:PERSONA] per Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ope legis in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4446 /202 1 depositata il 10 dicembre 2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Considerato che è pervenuta memoria della controricorrente con la quale la stessa ha insistito per la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno poste a carico del ricorrente come da dispositivo P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario Co
Decreto Cassazione n. 29256/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris