CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17505del ruolo generale dell’anno 2015, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - Ricorrente principale Oggetto: Tributi iva — aliquota agevolata — lavori di manutenzione - e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] - CEMS Soc. Coop., (di seguito CEMS s.r.l.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine delcontroricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di S. Spirito, n. 42, presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; -controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 1163/48/2015, depositata in data 9 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; rilevato che: -dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a CEMS s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno 200 6 , aveva rettificato l'Iva dovuta per i lavori eseguiti dalla società in quanto non poteva applicarsi l'aliquota agevolata, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria non realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblici tenuto conto che trattavasi di immobili sedi di ospedali (Policlinico di Bari e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli) ; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli che, con sentenza n. 93/22/2013, aveva accertato che si trattava, invece, di interventi di risanamento conservativo per i quali era applicabile l'aliquota agevolata; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la società aveva resistito;-la Commissione tributaria regionale , con la sentenza n. 1163/48/2015, depositata in data 9 febbraio 2015, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, in particolare ha ritenuto che le opere eseguite, consistenti in forniture e prestazioni riguardanti l'ammodernamento e la ristrutturazione parziale del sistema elettrico di alimentazione nonché in opere edili ed impiantistiche per l'ammodernamento e l'adeguamento delle cabine elettriche, non potevano essere ricondotte nell'ambito dei lavori di manutenzio ne straordinaria, trattandosi di opere di risanamento conservativo con conseguente corretta applicabilitàdell'aliquota agevolata; -l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a duemotiv i , cui ha resistito la soci età depositando controricorso,contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; - - la società contribuente e l’Agenzia hanno depositato rispettive memorie; Considerato che: -preliminarmente, con riguardo alla rinuncia al mandato depositata dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la società ricorrente, va osservato che “Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata” (Cass. Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 26429 del 08/11/2017 );-con il primo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la CTR, con una motivazione apparente, una volta descritte sinteticamente le opere effettuate, qualificato le stesse come interventi di restauro, escludendo la natura di lavori di manutenzione straordinaria, senza indicare le ragioni per cui dette opere dovessero rientrare nella disciplina dell’aliquota agevolata di cui all’art. 127- quaterdeciesdella Tabella A, parte III, introdotta dall’art. 1, comma 11 della legge n. 449/1997, allegata al d.P.R. n. 633/72 (interventi di restauro di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 31 della legge n. 457/1978); -il motivo è infondato; -si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello; in particolare, il giudice di appello ha escluso che i lavori eseguiti presso il Policlinico di Bari e l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli potessero essere qualificati come opere di manutenzione né ordinaria né straordinaria, non essendo consistite in una mera sostituzione di alcune componenti degli impianti elettrici ma bensì nella realizzazione di “un sistema elettrico con le relative opere murarie, del tutto nuovo rispetto a quello esistente” il che aveva “permesso di realizzare una migliore esigenza di uso dei manufatti”; da qui la riconduzione delle opere nella categoria del risanamento conservativo con conseguente riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’Iva agevolata al 10% ai sensi dell’art. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, introdotta dall’art. 1, comma 11 della legge n. 449/1997, allegata al d.P.R. n. 633/72 (interventi di restauro di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 31 della legge n. 457/1978); -con il secondo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 11, legge n. 449/1997, che ha inserito il n. 127, duodecies, tab. A, parte III, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 31,legge n. 457/1978, per essersi limitata, in primo luogo, ad escludere che gli interventi realizzati dalla contribuente potessero essere qualificati quali lavori straordinari, senza, tuttavia, verificare se sussistessero tutti i presupposti previsti dalla disposizione agevolativa in esame, nonché, in secondo luogo, per avere, comunque, escluso che i suddetti lavori potessero essere qualificati quali lavori di intervento straordinario; -il motivo è infondato; -con riferimento alla prima ragione di censura, va osservato che la stessa non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia; -il giudice del gravame, invero, dopo avere dato conto del contenuto della sentenza di primo grado, in particolare del fatto che il ricorso della contribuente era fondato in quanto gli interventi effettuati rientravano nella tipologia del risanamento conservativo, ha preso in considerazione la ragione di doglianza dell'Agenzia delle entrate che, invero, aveva ritenuto di ricondurre l'attività svolta nell'ambito degli interventi di straordinaria amministrazione, con conseguente non sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'Iva agevolata, non essendo stati i lavori eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica, come invece richiesto dal n. 127, duodecies, Tab A/ III, allegata al d.P.R. n. 633/1972; -proprio in relazione, dunque, a tale ragione di doglianza si è espresso il giudice del gravame che, ponendo a presupposto l'elemento caratterizzante l'attività di manutenzione straordinaria di un impianto elettrico nel fatto che essa consiste in interventi di rinnovamento o sostituzione di sue parti, senza modificare in modo sostanziale le sue prestazioni e senza, soprattutto, comportare la realizzazione di un nuovo impianto, ha ritenuto che i lavori in esame non potessero essere ricondotti nell'ambito della suddetto tipologia di lavori; -va quindi osservato che non correttamente parte ricorrente ritiene che il giudice del gravame ha limitato l'accertamento al solo fine di escludere che i lavori potessero rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria, senza, tuttavia, verificare se sussistessero comunque i presupposti per il riconoscimento del diritto all'agevolazione; invero, nell'escludere che i lavori avessero natura di straordinaria amministrazione, come postulato dall'Agenzia delle entrate, il giudice del gravame ha ricondotto la fattispecie nell'ambito dei lavori di risanamento conservativo, secondo quanto già accertato dal giudice di primo grado, sicchè, in tal modo, ha riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto all'agevolazione di cui all'art. 31, legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora art. 3, legge 6 giugno 2001, n. 380) (v. nello stesso senso,tra le stesse parti, Cass. sez. 5, n. 21162 del 2021); -con riferimento, poi, all'ulteriore profilo di censura, relativo al fatto che il giudice del gravame non avrebbe escluso che i suddetti lavori potessero essere qualificati quali lavori di manutenzionestraordinaria, parte ricorrente fonda la ragione di censura sul fatto che, in primo luogo, il bando di garae qualificava i lavori da svolgere come interventi di manutenzione straordinaria e, inoltre, sullacircostanza che, mentre gli interventi di restauro o di ristrutturazione comportano, come risultato finale, un bene ontologicamente equalitativamente diverso da quello precedente, i lavori di manutenzione straordinaria non comportano una modificazioneontologica di risultato rispetto a quanto preesisteva; -l'impostazione di fondo della ragione di censura in esame non è corretta; -in primo luogo, quel che rileva è la concreta valutazione della attività svolta come compiuta dal giudice del gravame, e, sotto tale profilo, questi ha operato una riconduzione della fattispecie concreta nell'ambito del paradigma astratto delle previsioni normative di riferimento, escludendo che i lavori avessero natura di straordinaria manutenzione, atteso che gli stessi comportavano la realizzazione di un nuovo impianto o una trasformazione o ampliamento di quello preesistente, riconducendo, in sostanza, i lavori nell'ambitodell'attività di risanamento conservativo ( “ le opere non sono state limitate alla mera sostituzione delle componenti esistenti poiché vetuste o non funzionanti.. bensì alla realizzazione di un sistema elettrico con le relative opere murarie del tutto nuovo rispetto a quello esistente. La realizzazione di un nuovo impianto che offri[va] maggiori utilità e garanzie soprattutto in materia di sicurezza permetteva di assicurare una migliore fruizione degli immobili in relazione alla loro concreta destinazione d’uso”); -in secondo luogo, non correttamente parte ricorrente assimilal'ipotesi del restauro o della ristrutturazione al fine di fondare la non corretta qualificazione della fattispecie concreta compiuta dal giudice del gravame; -in realtà, è stato precisato (Cons. di Stato, 26 dicembre 2020, n. 8337) che la legge n. 457/1978, recante "Norme per l'edilizia residenziale" distingue tra il restauro o il risanamento conservativo (art. 31, lett. c) dalla ristrutturazione (art. 31, lett. d) con riferimento alla possibilità, solo per quest'ultima, che "l'insieme sistematico di opere" che può costituire l'essenza di entrambi sfoci in "unorganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"; tali elementi di potenziale differenziazione dal fabbricato originario sono stati dal legislatore precisati meglio nel prosieguo con l'indicazione dei singoli fattori mutabili, quali la sagoma, o i volumi,o l'area di sedime, ovvero la destinazione d'uso; -il restauro e risanamento conservativo, invece, non possono mai portare a ridetto "organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente", avendo sempre la finalità di "conservare l'organismo edilizio" ovvero di "assicurarne la funzionalità" (cfr. ancora art. 31,lett. c) della L.n. 457 del 1978, traslato testualmente nell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380 del 2001); -in realtà, la valutazione del giudice del gravame è stata compiuta tenendo conto del fatto che i lavori non potevano essere qualificati come di manutenzione straordinaria, basati sulla non modificabilità delle prestazioni dell'impianto elettrico, posto che non erano limitatiad un mero rifacimento dell'impianto elettrico preesistente, ma ad interventi innovativi del medesimo impianto(v. nello stesso senso, tra le medesime parti, Cass. sez. 5, n. 21162 del 2021); -sotto tale profilo, correttamente ha ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'attività di risanamento conservativo, avendo gli interventi innovativi finalità conservativa e di migliore funzionalità dell'edificio;-il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente; -ne consegue il rigettodel ricorso principale, e l'assorbimento di quello incidentale, con conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dellacontroricorrente; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale,