CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n.99 del 2022, depositata il 10 marzo 2022, non notificata.Numero registro generale 24263/2022Numero sezionale 3879/2026Numero di raccolta generale 16753/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della 3M s.r.l.dell’atto di recupero n. T3NCR0300015/2019, relativo all’anno di imposta2017, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazionela parte del credito di imposta indebitamente utilizzata in compensazionenell’anno in questione da parte della società in mancanza dei presuppostidell’agevolazione della “detassazione degli investimenti in macchinari”,prevista dall’art. 18 d.l. n. 91 del 2014 per gli investimenti nell’acquisto dinuovi beni strumentali intervenuti nella finestra temporale tra il 25 giugno2014 ed il 30 giugno 2015. Si era, infatti, contestato alla societàcontribuente di aver utilizzato il credito di imposta in relazione all’acquistodi un macchinario complesso, avvenuto prima dell’entrata in vigore dellanorma, come da fattura di vendita emessa dal fornitore il 31 marzo 2014.2. La CTP di Perugia aveva rigettato il ricorso della società contribuenteritenendo che il contratto di compravendita del macchinario si fosseperfezionato con l’accettazione da parte della fornitrice dell’ordine delmacchinario, risalente al 18 luglio 2013, e con l’emissione della fattura divendita mentre il collaudo del macchinario in epoca successiva ed ilfinanziamento dell’operazione mediante leasing costituivano solo dellemodalità di esecuzione del rapporto irrilevanti ai fini della ricorrenza delpresupposto dell’agevolazione.3. La CTR dell’Umbria aveva rigettato l’appello proposto dalla societàcontribuente che aveva sostenuto, invece, doversi individuare il momentodell’acquisto del bene rilevante ai fini dell’agevolazione con il superamentopositivo del collaudo, avvenuto il 26 giugno 2014, secondo le previsionispecifiche del contratto di leasing. In particolare, la CTR aveva confermatola sentenza di primo grado anche in relazione all’infondatezza dell’eccezionedi incompetenza dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Perugia che avevaNumero registro generale 24263/2022Numero sezionale 3879/2026Numero di raccolta generale 16753/2026Data pubblicazione 28/05/2026emesso l’atto impugnato nonostante l’intervenuto trasferimento a Milanodella sede legale della società.4. Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.Successivamente il 23 aprile 2026 la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1 comma 421 della legge n. 311del 2004 e dell’art. 58 d.P.R., n. 600 del 1973 per aver la CTR ritenutorilevante, ai fini della determinazione dell’ufficio competente all’emissionedell’atto di recupero del credito di imposta, il luogo del pagamento dell’F24,mentre la competenza territoriale per gli accertamenti ed i controlli tributarispetta all’ufficio nella cui circoscrizione è sito il domicilio fiscale del soggettoobbligato alla dichiarazione, alla data in cui questa è stata o avrebbe dovutoessere presentata.1.1. Il motivo è inammissibile perché, nel dedurre la violazione delladisciplina che regola la competenza dell’ufficio dell’amministrazionefinanziaria all’emissione dell’atto di recupero dei crediti di impostaindebitamente utilizzati, non si confronta con il contenuto della sentenzaimpugnata e difetta di specificità con riferimento alla deduzione dei datiindispensabili per valutare la fondatezza della censura.1.2. La CTR sulla questione dell’invalidità dell’atto di recupero in ragionedell’incompetenza della direzione provinciale di Perugia dell’Agenzia delleEntrate che l’ha emesso, ha affermato che “[OSCURATO:PERSONA] letti valutati imotivi di appello e le controdeduzioni della resistente [OSCURATO:PERSONA] concorda con i primi giudici nel ritenere destituita difondamento l’eccezione di incompetenza territoriale dell’Agenzia delleentrate di Perugia e ciò in quanto la quota di credito di imposta è stataNumero registro generale 24263/2022Numero sezionale 3879/2026Numero di raccolta generale 16753/2026Data pubblicazione 28/05/2026utilizzata dalla società con F24 il 31.7.2017 e in tale data il domicilio fiscaledella società era ancora a Perugia, trasferito a Milano solo il 6.9.2018, quindiè stata rispettata la prescrizione di cui all’art. 1 commi 421 e 423 della legge311 del 30.12.2004”.La CTR non ha, quindi, mai affermato che il luogo rilevante ai fini delladeterminazione dell’ufficio competente all’emissione dell’atto di recupero è“il luogo di pagamento dell’F24”, come sostenuto dal ricorrente, ma hamomento dell’utilizzazione del credito in compensazione del credito diimposta avvenuta attraverso la compilazione del modello F24.La ricorrente ha, poi, sostenuto la rilevanza ai fini della determinazione dellacompetenza territoriale dell’ufficio, secondo le previsioni dell’art. 1 comma421 legge n. 311 del 2004 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, dellasede legale che la società contribuente aveva al momento dellapresentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2017, manon ha mai indicato, nell’articolazione della censura, la data in cui l’hapresentata, essendosi limitata ad affermare di aver “ inviato il dichiarativoper l’anno 2017 all’Agenzia delle Entrate di Milano” che è circostanzairrilevante ai fini della valutazione della fondatezza della censura.Il motivo difetta, quindi, di specificità dal momento che, ai fini della verificadella fondatezza della censura, è indispensabile il dato corrispondente alluogo in cui la società contribuente aveva la sede legale alla data in cui hapresentato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2017, secondola previsione generale dell’art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile indifetto dei presupposti della previsione speciale dell’art. 1 comma 423 n.311 del 2004.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 18 d.l. n. 91 del 2014 conv.in legge 11.8.2014 n. 116 e dell’art. 1362 c.c. La CTR avrebbeerroneamente qualificato il contratto come semplice compravendita,Numero registro generale 24263/2022Numero sezionale 3879/2026Numero di raccolta generale 16753/2026Data pubblicazione 28/05/2026anziché come contratto di leasing secondo le chiare risultanze del testocontrattuale e di conseguenza avrebbe erroneamente applicato laprevisione dell’agevolazione spettante all’utilizzatore dal momento dell’esitopositivo del collaudo, nell’ipotesi di acquisto del bene strumentale mediantecontratto di leasing con clausola di prova a suo favore.2.1. Anche questo motivo è inammissibile perché sotto forma di deduzionedel vizio di violazione di legge sollecita un nuovo esame del merito, ai finidell’individuazione del momento della conclusione dell’operazione diinvestimento rilevante per il riconoscimento dell’agevolazione.2.2. La deduzione del vizio di violazione di legge presuppone che ilricorrente, ferma restando la ricostruzione della fattispecie concretaeffettuata dal giudice di merito, lamenti l’erronea individuazione ointerpretazione della norma sostanziale applicabile indicando le affermazionicontrastanti con la corretta applicazione della regola di diritto contenutenella sentenza impugnata e non è mediata dalla necessità del raffronto dellapronuncia con le risultanze processuali.2.3. Afferma, al riguardo, la giurisprudenza della Corte che le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a)quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il viziodi violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione alla norma di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie delineata. Ilvizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazioneNumero registro generale 24263/2022Numero sezionale 3879/2026Numero di raccolta generale 16753/2026Data pubblicazione 28/05/2026alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la suapur corretta interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3),l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzionedelle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione della normae inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità se non sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass.n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017).2.4. In conclusione, « È inammissibile il ricorso per cassazione con cui sideduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito. » ( Cass. n. 8758 del 2017).2.5. Nel caso di specie, la ricorrente lamenta, in realtà, l’erronearicostruzione da parte della CTR della fattispecie concreta comecompravendita del macchinario perfezionatasi attraverso l’accettazionedell’ordine e la consegna del bene da parte del fornitore prima dell’entratain vigore della norma che prevede l’agevolazione e ha proposto unaricostruzione alternativa dell’operazione nello schema del contratto dileasing con necessità di approvazione del bene da parte dell’utilizzatoreall’esito del collaudo che, nella ricostruzione dei fatti compiuta dallasentenza impugnata, è stato adottato dalle parti solo dopo ilperfezionamento della vendita.Non è in discussione, invece, che la previsione dell’art. 18 d.l. n. 91 del2014 riconosca il credito di imposta solo in relazione ad investimenti in nuovibeni strumentali compiuti tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015 e che,ai fini dell’individuazione del momento del compimento dell’investimento,debba aversi riguardo, come già rispetto ad altre agevolazioni di analogotenore, secondo anche le indicazioni della circolare esplicativa dell’Agenziadelle Entrate [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5/E, ai criteri di imputazione della competenzaNumero registro generale 24263/2022Numero sezionale 3879/2026Numero di raccolta generale 16753/2026Data pubblicazione 28/05/2026dei costi dell’art. 109 t.u.i.r. e, quindi, in caso di compravendita, almomento della consegna del bene o dell’effettivo trasferimento dellaproprietà del bene se successivo e, in caso di leasing, al momento dellaconsegna del bene o del verbale di collaudo ove si tratti di bene soggettoall’approvazione dell’utilizzatore.Non si censura, dunque, l’interpretazione o l’applicazione della norma chela CTR ha fatto dopo aver qualificato l’operazione rilevante comecompravendita ma la ricostruzione della fattispecie concreta sotto l’uno ol’altro dei due tipi contrattuali, così sollecitando la Corte ad un riesame delmerito della vicenda inammissibile in sede di legittimità.2.6. Il motivo è inammissibile anche sotto il profilo della dedottaviolazione della disciplina dei criteri di interpretazione della volontànegoziale contenuta all’art. 1362 c.c. perché non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata. La CTR non ha procedutoerroneamente alla qualificazione del contratto di leasing comecompravendita ma ha individuato, a monte dell’operazione di leasing, unaprecedente compravendita del bene già conclusa dalle parti primadell’entrata in vigore della norma che ha previsto l’agevolazionedell’investimento, ritenendo irrilevanti a fini fiscali i successivi sviluppi dellavicenda negoziale.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 18 d.l. n. 91 del 2014 conv. conmodifiche dalla legge n. 116 del 2014 per aver la CTR erroneamente esclusoche potesse beneficiare dell’agevolazione l’investimento della somma dieuro 73.115,60 per l’acquisto di ulteriori componenti necessari alfunzionamento del macchinario di pressofusione, avvenuto dopo l’entrata invigore della norma perché il singolo bene non superava il valore di euro10.000.3.1. Anche questo motivo è inammissibile perché sollecita alla Corte ilriesame del merito.Numero registro generale 24263/2022Numero sezionale 3879/2026Numero di raccolta generale 16753/2026Data pubblicazione 28/05/20263.2. La CTR, nell’escludere l’applicabilità del beneficio agli investimentieffettuati per gli acquisti in questione ha affermato che “ per quantoriguarda i beni strumentali di valore unitario inferiore a € 10.000 anchequesta Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del d.l. n.91/2014, non possono godere dell’agevolazione in quanto non sonoriconducibili al progetto di investimento della macchina pressofusione”, cosìesprimendo un giudizio in fatto negativo sulla natura accessoria deicomponenti rispetto al macchinario non sindacabile in sede di legittimità.4. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6. Stante la pronuncia di inammissibilità del ricorso sussiste a carico dellasocietà ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n.4315 del 2020). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente 3M s.r.l. alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il PresidenteVALENTINO LENOCI