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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33662/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25638/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] o , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatodigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatidigitalmente ex lege; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dall'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatidigitalmente ex lege ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrenti – nonchésul ricorso successivamente propost o da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; Dell’[OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatidigitalmente ex lege ; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4692 /20 2 2 , depositata il7 luglio 20 2 2 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembr e 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli odierni ricorrenti convenne ro davanti al Tribunale di Roma , nel 2012, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri , il M.I.U.R. , il Ministero della Salute e il Minister o dell'Economia e delle Finanze , chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE.

Esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche senza percepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992.

Chiesero, pertanto , il riconoscimento del loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute, in via alternativa a titolo di risarcimento.

2. L’adito Tribunale, con sentenza n. 241/2017, rigettò tutte le domande─ rilevando peraltro che in alcuni casi l’iscrizione ai corsi era anteriore al 31/12/1982, termine ultimo per l’attuazione della normativa comunitaria, e in alcuni casi invece era successiva all’anno accademico 1990/1991 ─ accogliendo per tutti l’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute.

2. Pronunciando, previa riunione, su i gravam i separatamente interposti la Corte d’appello di Roma , con sentenza n. 4692/2022, resa pubblica il 7 luglio 2022 , dato atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte di uno degli appellanti (dr.

A. Pilloni) ma ritenutane l’inefficacia in mancanza di accettazione da parte degli appellati, ha rigettato gli appelli con riferimento a tutti i medici e li ha, conseguentemente, condannati alle spese del grado, liquidate in euro 30.000,00, oltre che al pagamento della ulteriore somma di euro 10.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..

Ha, infatti, ritenuto che correttamente il primo giudice avesse ritenuto prescritti i crediti azionati, aggiungendo che le domande non potessero trovare accoglimento nemmeno in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c., trattandosi di azione di carattere residuale.

3. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi , nell’ordine: ─ [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi; ─ [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici o loro eredi difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con duemotivi; ─ [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici o loro eredi difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con otto motivi.

Le amministrazioni intimate resistono a ciascuno dei ricorsi, depositando distinti controricorsi.

I medici cui il primo dei suelencati ricorsi è stato notificato non depositano controricorso, ma figurano tra coloro che hanno proposto separati ricorsi con il ministero degli Avv.ti Tortorella e Amoruso, con la sola eccezione del dott. [OSCURATO:PERSONA], che rimane intimato.

4. In data 3 ottobre 2023 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente rinuncia al ricorso proposto per la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle partiin data 2 ottobre 2025.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

6. In data 21 novembre 2025 è stata depositata per via telematica rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta dallo stesso e dal suo difensore.

7. In data 25 novembre 2025 L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con riferimento alla posizione dei dottori Agostini, Filippelli e Silvestri. [OSCURATO:PERSONA]

I. Rilievi preliminari.

1. I tre ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente; quelli proposti successivamente al primo devono considerarsi a tutti gli effetti quali ricorsi incidentali (v., ex multis, Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 del 06/12/2005), dei quali possiedono tutti i requisiti.

A tal fine occorre aver riguardo all’ordine cronologico di notifica e, solo in caso di notifiche in pari data, l'individuazione, tra essi, del ricorso principale e di quello incidentale, risultando impossibile in base al criterio della data della notifica, deve effettuarsi con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, considerandosi principale il ricorso depositato per primo e, di conseguenza, incidentale quello depositato successivamente(v.

Cass. n. 4088 del 14/06/1983).

Nella specie, pertanto , ricorso principale deve considerarsi quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] che, notificato in data 28 ottobre 2022, risulta depositato in data 11 novembre 2022, prima dunque del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, notificato nella stessa data, risulta però depositato il 16 novembre 2022.

Ancora successivo deve considerarsi il ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto notificato in data 31 ottobre 2022, benché depositato prima degli altri.

II. Le rinunce agli atti di alcuni ricorrenti.

1. Come già detto, sono state depositate, telematicamente, rispettivamente in date 3 ottobre 2023 e 21 novembre 2025, dichiarazioni di rinuncia al ricorso.

La prima ─ sottoscritta con firma digitale dal solo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui però in procura risultava conferito il relativo specifico potere ─ è riferita alla sola ricorrente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

La seconda è stata proposta, con atto sottoscritto dalla parte e del suo difensore, dal ricorrente principale, dott. [OSCURATO:PERSONA].

Sul piano formale le rinunce soddisfa no i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

Deve pertanto essere emessa conforme declaratoria.

Reputa il Collegio che la rinuncia giustifichi la compensazione integrale delle spese tre i rinuncianti e le amministrazioni controricorrenti.

Deve escludersi possa provvedersi , con riferimento ai predetti, al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

La rinuncia al ricorso principale rende ovviamente ultroneo dar conto dei motivi che ne erano posti a fondamento.

S aranno, quindi, qui di seguito illustrati solo i motivi posti a fondamento degli altri due ricorsi, con l’ovvia avvertenza che nel novero dei ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] non dovrà considerarsi compresa la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

III. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] altri (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA])

1. Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi cod. civ. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmente nella rubrica).

Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 19 99 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine diprescrizione.

La Corte d’appello avrebbe quindi errato , mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazionedella normativa sovranazionale.

Viene in tal senso anche richiamata l’ordinanza interlocutoria della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101/2022 del 21/03/2022 che, nel delibare un ricorso avente ad oggetto tale specifica questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, rilevando che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale».

2. Con il secondo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia; violazione degli artt. 115, 116 e 702 bis c.p.c., in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.» e riferito alla posizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ─ si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale si era dedottala tempestività del deposito degli atti interruttivi della prescrizione, erroneamente ritenutotardivo dal Tribunale .

IV. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

1. Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Lamentano che la Corte d'appello non abbi a applicato la legge, ma si siabasata su un'interpretazione giurisprudenziale non pacifica.

Ciò per avere ritenuto la prescrizione del diritto aderendo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813del 2011 e successivamente nella sentenza n. 16452 del 2019 , senza però considerare altri orientamenti giurisprudenziali, che avrebbero potuto portare a una conclusione diversa.

In tal modo ─ sostengono ─ la Corte di merito ha violato l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. in relazione al dies a quo del termine prescrizionale, a torto, secondo i ricorrenti, individuato in sentenza nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999), invece che in quella della emanazione dei decreti attuativi del d.lgs. n. 368del 1999 e, segnatamente, del d . p . c . m . del 6 luglio 2007.

Rilevano che diverse sentenze di merito hanno individuato il dies a quo per la prescrizione nella data di emanazione dei d.p.c.m. del 2007, ritenendo che solo da quel momento gli interessati hanno acquisito la certezza che non avrebbero potuto più percepire il compenso previsto.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU», sul rilievo che la soluzione adottata determina una discriminazione tra specializzandi ante e post 1991, in contrasto con il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione.

4. Con il quarto motivo essi denunciano «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., con riflessi in ordine ai motivi d'appello rimasti assorbiti».

In relazione all’auspicato accoglimento delle censure in punto di prescrizione, ripropongono i motivi di appello rimasti assorbiti ritenendo necessario farlo onde evitare la formazione del giudicato interno.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 11 e 117 della Costituzione e dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)», in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, asseritamente non supportata da una motivazione adeguata.

Rilevano che tale rinvio era stato sollecitato per chiarire se, alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che siano definiti la natura giuridica dell'azione esperibile, il soggetto legittimato passivamente e la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda e insistono per un positivo esame di tale richiesta in questa sede.

6. Con il sesto motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.», si contesta il rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento.

7. Con il settimo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.», si deduce l’illegittimità della condanna alle spese senza compensazione, nonostante la novità e complessità della questione.

8. Con l’ottavo motivo, rubricato « v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.»i ricorrenti contesta no, infine, la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. riten endola ingiustificata in considerazione della fluidità della materia e delle pronunce favorevoli intervenute.

V. Scrutinio dei motivi: A) Censure sulla regola applicata in tema di decorrenza della prescrizione.

1. Occorre procedere, secondo ordine logico delle questioni, all’esame -congiunto- dei motivi dedotti , sia pur con la prospettazione di diversi argomenti di censura, in punto di decorrenza della prescrizione e dunque: del primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dei motivi primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso proposto a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tali motivi, da esaminarsi dunque congiuntamente, sono inammissibili, ai sensidell'art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ..

1.1. La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez.

U. n. 30649 del 2018; Sez.

U. n. 17619 del 2022; Sez.

U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021 ; n. 1589 del 2020 ; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020 ; n. 16452 del 2019 ; n. 13758 del 2018 ) .

Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».

Né potrebbe sostenersiche il leading case del 2011 a bbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.

Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato.

È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.

Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.

Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099)─ nella fattispecie non emerge , né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.

È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteriper la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).

Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale.

Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).

Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.

Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).

1.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale cheentrambi i patrocin atori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano.

Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo del proprio ricorso, i medici specializzati difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda».

Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata.

Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.

1.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, in entrambi i ricorsi, alla ordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso aventead oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, sul rilievo che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale».

Quella espressa in tale ordinanza interinale è infatti valutazione per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.

Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.

1.4. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sulricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — « si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione.

«Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022).

1.5. È stato in quella occasione anche affermato ─ e va anche qui ribaditotrattandosi di argomento ricorrente anche nei ricorsi in esame ─ che «[non] può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili.

«Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bisnum. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione –e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo” univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582)» (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023 ; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 3284 del 02/02/2023).

1.6. Mette conto peraltro rimarcare che le stesse citate sentenze capofila (Cass. nn. 10813 - 10816 del 2011) si erano assai chiaramente e con ampia motivazione espresse in tal senso – in particolare nei paragrafi 4.4, 4.5 e poi 10.2 (cui si rimanda) – evidenziando come ogni dubbio di compatibilità,con la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., della soluzione data alla questione del termine di prescrizione e della relativa decorrenza non avesse ragione di sussistere alla luce delle indicazioni traibili dalle pronunce successive alla sentenza Francovich e segnatamente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

2. Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto a configurare, sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare —con il primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] — la violazione dell’art. 101 Cost. per il solo fatto di avere, il giudice a quo, deciso conformemente alla giurisprudenza della S.C.: uniformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza la Corte d’appello ha, infatti, per ciò stesso reso una pronuncia conforme alla legge, quale costantemente interpretata dalla S.C..

La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini di stare decisis ma quale cornice nomofilattica all'ermeneutica legale positiva.

In ogni caso il motivo èinammissibile perché in sostanza si risolve in una pura tautologia: vi si sostiene, infatti, che la Corte d'appello avrebbe violato la legge perché ne ha adottata una interpretazione scorretta, e ne avrebbe adottata unainterpretazione scorretta perché ha violato la legge.

VI. (Segue): B) Scrutinio dei restanti motivi.

1. Il secondo motivo del secondo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) è inammissibileper l’inidoneità delle enunciazioni con cui è prospettato ad evidenziarlo in astratto.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. n. 5087 del 03/03/2010, Rv. 611679; n. 41205 del 22/12/2021, Rv. 663494): precisazione nella specie mancante in ricorso e tanto più necessaria considerato che tra le conclusioni delle parti trascritte nella parte iniziale della sentenza impugnata non si rinviene alcun riferimento al motivo in questione.

2. D eve peraltro rilevarsi , ad abundantiam , come le stesse allegazioni fattuali fornite dai ricorrenti evidenzino l’infondatezza del motivo di gravame.

Si ricava, infatti , dal motivo di appello testualmente trascritto in ricorso nella nota 1 (v. pagg. 16 – 19 e in particolare pag. 18) che l’errore attribuito al giudice di primo grado fosse quello di « aver considerato quale data di deposito dei predetti documenti quella del timbro (1 agosto 2014) apposta dalla Cancelleria sull’indice del fascicolo all’atto del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato alle parti»; ciò sull’assunto che, sebbene fosse ammesso nel corpo del motivo che quello era e f fettivamente il solo indice degli atti depositati che recava il timbro della cancelleria, nondimeno una serie di argomenti di carattere logico-deduttivo avrebbero dovuto indurre a ritenere dimostrato il tempestivo deposito degli atti in questione già due anni prima, al momento della iscrizione della causa a ruolo.

Si tratta però, all’evidenza, di argomento destituito di fondamento, atteso che, in regime di processo civile non telematico , ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., i documenti prodotti prima della costituzione debbono risultare dall’indice di fascicolo sottoscritto dal cancelliere.

Ne discende che l’omissione di pronuncia denunciata in questa sede, se pure si fosse considerata motivo esaminabile, sarebbe stata inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., secondo la lettura datane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi («in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia»).

3. È inammissibile anche il quarto motivo del terzo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con esso non prospettandosi alcuna censura ma solo proponendosi questioni rimaste assorbite nella decisione della Corte d’appello e che, come tali, avrebbero dovuto essere riproposte al giudice di rinvio in caso di accoglimento del presente ricorso, evenienza evidentementenon verificatasi.

Né peraltro è censurata in sé la statuizione di assorbimento,peraltro pienamente corretta stante la portata definitoria dellarilevata prescrizione dei crediti azionati.

4. È altresì inammissibile il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c..

L’azione di danno proposta dagli attori è stata dichiarata non già inesistente, ma prescritta.

Sicché, avendo gli attori a disposizione l’azione di danno edavendola perduta, non possono invocare lazione di ingiustificatoarricchimento, la quale è preclusa quando la domanda principale sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattualeper contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Sez.

U. n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 – 01 ; v. anche Cass. n. 8691 del 02/04/2024; n. 15323 del 31/05/2024).

Giova peraltro rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente evidenziato come, in base alle direttive europee che prevedono una adeguata remunerazione per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria - direttive non applicabili prima del loro recepimento nell'ordinamento interno - non può configurarsi un indebito arricchimento delle Università presso le quali i medici specializzandi hanno svolto la loro attività e, tanto meno, dello Stato (Cass. n. 13283 del 01/07/2020; Rv. 658375 - 01; n. 9842 del 06/07/2002, Rv. 555587 - 01; n. 6427 del 11/03/2008, Rv. 602055 - 01; n. 307 del 09/01/2014, Rv. 629469 - 01); i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall’anno accademico 1983 sono, infatti, titolari dell'azione di responsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima.

5. Analoga valutazione di inammissibilità deve esprimersi con riferimento al settimo motivo del terzo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con il qualeci si duole della mancata compensazione delle spese.

Costituisce invero jus receptumnella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa — ipotesi nella specie non ricorrente — o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez.

U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi).

6. È infine infondato l’ottavo motivo del terzo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Le ragioni addotte in sentenza a giustificazione dell’applicata sanzione processuale («proposizione di un appello nella ragionevole prevedibilità del non accoglimento, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato all’epoca dell’introduzione del giudizio di secondo grado»), oltre ad essere in iure certamente idonee a tal fine, sono in facto del tutto infondatamente contestate dai ricorrenti sul rilievo che la giurisprudenza menzionata dalla Corte d’Appello risalirebbead epoca più recente.

Occorre al riguardoanzitutto considerare che il principio di diritto applicato dalla Corte di merito, affermato per la prima volta dalle surrichiamate sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011,è stato negli anni successivi decine e decine di volte (ormai centinaia) sempre confermato senza che sia mai emerso alcun contrasto sul punto: in particolare, già prima del 2017, era stato ribadito e costantemente applicato in almeno novantadue pronunce di tutte le sezioni di questa Corte che si sono trovate ad affrontare le seriali controversie in materia.

V’è da aggiungere che, quand’anche diversamente fosse accaduto prima di quella data (quand’anche, cioè, si fosse registrata qualche oscillazione in argomento, ma così non è stato) è certo che comunque, nel 2017 e negli anni successivi fino al 7/7/2022, data in cui è stata depositata la sentenza qui impugnata, almeno altre settanta pronunce conformi sono state emesse da questa Corte, sette delle quali (Cass. nn. 2201/2021; 36389/2021; 38109/2021; 39421/2021; 4207/2022, 4580/2022; 4581/2022) con riferimento a ricorsi patrocinati dallo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, dunque , procuratore ormai specializzato nel patrocinio di tali questioni seriali, già da allora ben conosceva il più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, a nche a prescindere dalla certa esistenza di tale orientamento già prima della proposizione dell’appello, mantenere la pendenza di controversie dirette ad agitare le medesime trite e ritrite questioni, già reiteratamente esaminate e decise dalla Suprema Corte, costituisce indubbiamenteatteggiamento espressivo di un uso strumentale e abusivo del processo (v.

Cass. n. 36591 del 30/12/2023, Rv. 669749).

Per le ragioni già sopra spiegate (v. supra §§ V.1.3 – V.1.5) e ben evidenziate anche nella sentenza d’appello, nessun argomento in senso contrario può ai detti fini trarsi dalla menzionata ordinanza interlocutoria di Cass. Sez. 6 n. 9101 del 2022.

VII. Conclusioni.

1. In conclusione va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità con limitato riferimento ai ricorrenti rinuncianti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile in quanto proposto dagli altri ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Deve essere altresì rigettato il ricorso proposto con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. Tutti i ricorrenti diversi da i rinuncianti, vanno condannati al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo con applicazione, per ciascun gruppo dei ricorrenti, dell’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n.55, calcolato sulla domanda di valore più elevato (v.

Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, Rv. 670780 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 09/09/2024).

3. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).

4. Per le stesse ragioni già esposte supra nel par.

VI.5 ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti non rinuncianti al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimitàsulle questioni trattate.

La rinuncia agli atti vale invece ad escludere, nei confronti dei ricorrenti che l’hanno proposta, la sussistenza dei presupposti perché anche ad essi possa essere riferita tale sanzione.

5. Ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. i ricorrenti non rinuncianti vanno tutti condannati, in solido, al pagamento di ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata come da dispositivo.

6. Come già detto (v. supra § II.1), con riferimento ai rinuncianti deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato.

7. Per gli altri ricorrenti, non rinuncianti, va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deglistessi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M dichiara estinto il presente giudizio di legittimità limitatamente alla posizione dei ricorrenti rinuncianti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto dai medici non rinuncianti con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso proposto con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Compensa integralmente le spese tra i predetti ricorrenti rinuncianti, da un lato, e le amministrazioni controricorrenti, dall’altro.

Condanna i ricorrenti non rinuncianti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in solido,al pagamento, in favore delle amministrazion i controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 23.500,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in solido, al pagamento, in favore delle amministrazion i controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in e uro 16.800,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna i ricorrenti non rinuncianti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in solido,al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro12.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25638/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] o , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatodigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatidigitalmente ex lege; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dall'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – nonché sul ricorso successivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi di Marsano AngeloGabriele; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Consiglio Girolamo; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA]; 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[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatidigitalmente ex lege ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrenti – nonchésul ricorso successivamente propost o da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; Dell’[OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatidigitalmente ex lege ; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4692 /20 2 2 , depositata il7 luglio 20 2 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembr e 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti convenne ro davanti al Tribunale di Roma , nel 2012, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri , il M.I.U.R. , il Ministero della Salute e il Minister o dell'Economia e delle Finanze , chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. Esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche senza percepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992. Chiesero, pertanto , il riconoscimento del loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute, in via alternativa a titolo di risarcimento. 2. L’adito Tribunale, con sentenza n. 241/2017, rigettò tutte le domande─ rilevando peraltro che in alcuni casi l’iscrizione ai corsi era anteriore al 31/12/1982, termine ultimo per l’attuazione della normativa comunitaria, e in alcuni casi invece era successiva all’anno accademico 1990/1991 ─ accogliendo per tutti l’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute. 2. Pronunciando, previa riunione, su i gravam i separatamente interposti la Corte d’appello di Roma , con sentenza n. 4692/2022, resa pubblica il 7 luglio 2022 , dato atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte di uno degli appellanti (dr. A. Pilloni) ma ritenutane l’inefficacia in mancanza di accettazione da parte degli appellati, ha rigettato gli appelli con riferimento a tutti i medici e li ha, conseguentemente, condannati alle spese del grado, liquidate in euro 30.000,00, oltre che al pagamento della ulteriore somma di euro 10.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.. Ha, infatti, ritenuto che correttamente il primo giudice avesse ritenuto prescritti i crediti azionati, aggiungendo che le domande non potessero trovare accoglimento nemmeno in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c., trattandosi di azione di carattere residuale. 3. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi , nell’ordine: ─ [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi; ─ [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici o loro eredi difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con duemotivi; ─ [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici o loro eredi difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con otto motivi. Le amministrazioni intimate resistono a ciascuno dei ricorsi, depositando distinti controricorsi. I medici cui il primo dei suelencati ricorsi è stato notificato non depositano controricorso, ma figurano tra coloro che hanno proposto separati ricorsi con il ministero degli Avv.ti Tortorella e Amoruso, con la sola eccezione del dott. [OSCURATO:PERSONA], che rimane intimato. 4. In data 3 ottobre 2023 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente rinuncia al ricorso proposto per la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle partiin data 2 ottobre 2025. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. 6. In data 21 novembre 2025 è stata depositata per via telematica rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta dallo stesso e dal suo difensore. 7. In data 25 novembre 2025 L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con riferimento alla posizione dei dottori Agostini, Filippelli e Silvestri. [OSCURATO:PERSONA] I. Rilievi preliminari. 1. I tre ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente; quelli proposti successivamente al primo devono considerarsi a tutti gli effetti quali ricorsi incidentali (v., ex multis, Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 del 06/12/2005), dei quali possiedono tutti i requisiti. A tal fine occorre aver riguardo all’ordine cronologico di notifica e, solo in caso di notifiche in pari data, l'individuazione, tra essi, del ricorso principale e di quello incidentale, risultando impossibile in base al criterio della data della notifica, deve effettuarsi con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, considerandosi principale il ricorso depositato per primo e, di conseguenza, incidentale quello depositato successivamente(v. Cass. n. 4088 del 14/06/1983). Nella specie, pertanto , ricorso principale deve considerarsi quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] che, notificato in data 28 ottobre 2022, risulta depositato in data 11 novembre 2022, prima dunque del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, notificato nella stessa data, risulta però depositato il 16 novembre 2022. Ancora successivo deve considerarsi il ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto notificato in data 31 ottobre 2022, benché depositato prima degli altri. II. Le rinunce agli atti di alcuni ricorrenti. 1. Come già detto, sono state depositate, telematicamente, rispettivamente in date 3 ottobre 2023 e 21 novembre 2025, dichiarazioni di rinuncia al ricorso. La prima ─ sottoscritta con firma digitale dal solo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui però in procura risultava conferito il relativo specifico potere ─ è riferita alla sola ricorrente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. La seconda è stata proposta, con atto sottoscritto dalla parte e del suo difensore, dal ricorrente principale, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Sul piano formale le rinunce soddisfa no i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione. Deve pertanto essere emessa conforme declaratoria. Reputa il Collegio che la rinuncia giustifichi la compensazione integrale delle spese tre i rinuncianti e le amministrazioni controricorrenti. Deve escludersi possa provvedersi , con riferimento ai predetti, al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La rinuncia al ricorso principale rende ovviamente ultroneo dar conto dei motivi che ne erano posti a fondamento. S aranno, quindi, qui di seguito illustrati solo i motivi posti a fondamento degli altri due ricorsi, con l’ovvia avvertenza che nel novero dei ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] non dovrà considerarsi compresa la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. III. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] altri (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi cod. civ. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmente nella rubrica). Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 19 99 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine diprescrizione. La Corte d’appello avrebbe quindi errato , mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazionedella normativa sovranazionale. Viene in tal senso anche richiamata l’ordinanza interlocutoria della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101/2022 del 21/03/2022 che, nel delibare un ricorso avente ad oggetto tale specifica questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, rilevando che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale». 2. Con il secondo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia; violazione degli artt. 115, 116 e 702 bis c.p.c., in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.» e riferito alla posizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ─ si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale si era dedottala tempestività del deposito degli atti interruttivi della prescrizione, erroneamente ritenutotardivo dal Tribunale . IV. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]). 1. Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Lamentano che la Corte d'appello non abbi a applicato la legge, ma si siabasata su un'interpretazione giurisprudenziale non pacifica. Ciò per avere ritenuto la prescrizione del diritto aderendo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813del 2011 e successivamente nella sentenza n. 16452 del 2019 , senza però considerare altri orientamenti giurisprudenziali, che avrebbero potuto portare a una conclusione diversa. In tal modo ─ sostengono ─ la Corte di merito ha violato l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. in relazione al dies a quo del termine prescrizionale, a torto, secondo i ricorrenti, individuato in sentenza nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999), invece che in quella della emanazione dei decreti attuativi del d.lgs. n. 368del 1999 e, segnatamente, del d . p . c . m . del 6 luglio 2007. Rilevano che diverse sentenze di merito hanno individuato il dies a quo per la prescrizione nella data di emanazione dei d.p.c.m. del 2007, ritenendo che solo da quel momento gli interessati hanno acquisito la certezza che non avrebbero potuto più percepire il compenso previsto. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU», sul rilievo che la soluzione adottata determina una discriminazione tra specializzandi ante e post 1991, in contrasto con il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione. 4. Con il quarto motivo essi denunciano «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., con riflessi in ordine ai motivi d'appello rimasti assorbiti». In relazione all’auspicato accoglimento delle censure in punto di prescrizione, ripropongono i motivi di appello rimasti assorbiti ritenendo necessario farlo onde evitare la formazione del giudicato interno. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 11 e 117 della Costituzione e dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)», in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, asseritamente non supportata da una motivazione adeguata. Rilevano che tale rinvio era stato sollecitato per chiarire se, alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che siano definiti la natura giuridica dell'azione esperibile, il soggetto legittimato passivamente e la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda e insistono per un positivo esame di tale richiesta in questa sede. 6. Con il sesto motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.», si contesta il rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento. 7. Con il settimo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.», si deduce l’illegittimità della condanna alle spese senza compensazione, nonostante la novità e complessità della questione. 8. Con l’ottavo motivo, rubricato « v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.»i ricorrenti contesta no, infine, la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. riten endola ingiustificata in considerazione della fluidità della materia e delle pronunce favorevoli intervenute. V. Scrutinio dei motivi: A) Censure sulla regola applicata in tema di decorrenza della prescrizione. 1. Occorre procedere, secondo ordine logico delle questioni, all’esame -congiunto- dei motivi dedotti , sia pur con la prospettazione di diversi argomenti di censura, in punto di decorrenza della prescrizione e dunque: del primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dei motivi primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso proposto a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tali motivi, da esaminarsi dunque congiuntamente, sono inammissibili, ai sensidell'art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.. 1.1. La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021 ; n. 1589 del 2020 ; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020 ; n. 16452 del 2019 ; n. 13758 del 2018 ) . Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbe sostenersiche il leading case del 2011 a bbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099)─ nella fattispecie non emerge , né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteriper la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale. Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 1.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale cheentrambi i patrocin atori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano. Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo del proprio ricorso, i medici specializzati difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata. Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 1.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, in entrambi i ricorsi, alla ordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso aventead oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, sul rilievo che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale». Quella espressa in tale ordinanza interinale è infatti valutazione per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico. Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento. 1.4. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sulricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — « si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione. «Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022). 1.5. È stato in quella occasione anche affermato ─ e va anche qui ribaditotrattandosi di argomento ricorrente anche nei ricorsi in esame ─ che «[non] può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili. «Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bisnum. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione –e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo” univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582)» (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023 ; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 3284 del 02/02/2023). 1.6. Mette conto peraltro rimarcare che le stesse citate sentenze capofila (Cass. nn. 10813 - 10816 del 2011) si erano assai chiaramente e con ampia motivazione espresse in tal senso – in particolare nei paragrafi 4.4, 4.5 e poi 10.2 (cui si rimanda) – evidenziando come ogni dubbio di compatibilità,con la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., della soluzione data alla questione del termine di prescrizione e della relativa decorrenza non avesse ragione di sussistere alla luce delle indicazioni traibili dalle pronunce successive alla sentenza Francovich e segnatamente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 2. Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto a configurare, sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare —con il primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] — la violazione dell’art. 101 Cost. per il solo fatto di avere, il giudice a quo, deciso conformemente alla giurisprudenza della S.C.: uniformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza la Corte d’appello ha, infatti, per ciò stesso reso una pronuncia conforme alla legge, quale costantemente interpretata dalla S.C.. La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini di stare decisis ma quale cornice nomofilattica all'ermeneutica legale positiva. In ogni caso il motivo èinammissibile perché in sostanza si risolve in una pura tautologia: vi si sostiene, infatti, che la Corte d'appello avrebbe violato la legge perché ne ha adottata una interpretazione scorretta, e ne avrebbe adottata unainterpretazione scorretta perché ha violato la legge. VI. (Segue): B) Scrutinio dei restanti motivi. 1. Il secondo motivo del secondo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) è inammissibileper l’inidoneità delle enunciazioni con cui è prospettato ad evidenziarlo in astratto. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. n. 5087 del 03/03/2010, Rv. 611679; n. 41205 del 22/12/2021, Rv. 663494): precisazione nella specie mancante in ricorso e tanto più necessaria considerato che tra le conclusioni delle parti trascritte nella parte iniziale della sentenza impugnata non si rinviene alcun riferimento al motivo in questione. 2. D eve peraltro rilevarsi , ad abundantiam , come le stesse allegazioni fattuali fornite dai ricorrenti evidenzino l’infondatezza del motivo di gravame. Si ricava, infatti , dal motivo di appello testualmente trascritto in ricorso nella nota 1 (v. pagg. 16 – 19 e in particolare pag. 18) che l’errore attribuito al giudice di primo grado fosse quello di « aver considerato quale data di deposito dei predetti documenti quella del timbro (1 agosto 2014) apposta dalla Cancelleria sull’indice del fascicolo all’atto del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato alle parti»; ciò sull’assunto che, sebbene fosse ammesso nel corpo del motivo che quello era e f fettivamente il solo indice degli atti depositati che recava il timbro della cancelleria, nondimeno una serie di argomenti di carattere logico-deduttivo avrebbero dovuto indurre a ritenere dimostrato il tempestivo deposito degli atti in questione già due anni prima, al momento della iscrizione della causa a ruolo. Si tratta però, all’evidenza, di argomento destituito di fondamento, atteso che, in regime di processo civile non telematico , ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., i documenti prodotti prima della costituzione debbono risultare dall’indice di fascicolo sottoscritto dal cancelliere. Ne discende che l’omissione di pronuncia denunciata in questa sede, se pure si fosse considerata motivo esaminabile, sarebbe stata inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., secondo la lettura datane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi («in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia»). 3. È inammissibile anche il quarto motivo del terzo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con esso non prospettandosi alcuna censura ma solo proponendosi questioni rimaste assorbite nella decisione della Corte d’appello e che, come tali, avrebbero dovuto essere riproposte al giudice di rinvio in caso di accoglimento del presente ricorso, evenienza evidentementenon verificatasi. Né peraltro è censurata in sé la statuizione di assorbimento,peraltro pienamente corretta stante la portata definitoria dellarilevata prescrizione dei crediti azionati. 4. È altresì inammissibile il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.. L’azione di danno proposta dagli attori è stata dichiarata non già inesistente, ma prescritta. Sicché, avendo gli attori a disposizione l’azione di danno edavendola perduta, non possono invocare lazione di ingiustificatoarricchimento, la quale è preclusa quando la domanda principale sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattualeper contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Sez. U. n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 – 01 ; v. anche Cass. n. 8691 del 02/04/2024; n. 15323 del 31/05/2024). Giova peraltro rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente evidenziato come, in base alle direttive europee che prevedono una adeguata remunerazione per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria - direttive non applicabili prima del loro recepimento nell'ordinamento interno - non può configurarsi un indebito arricchimento delle Università presso le quali i medici specializzandi hanno svolto la loro attività e, tanto meno, dello Stato (Cass. n. 13283 del 01/07/2020; Rv. 658375 - 01; n. 9842 del 06/07/2002, Rv. 555587 - 01; n. 6427 del 11/03/2008, Rv. 602055 - 01; n. 307 del 09/01/2014, Rv. 629469 - 01); i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall’anno accademico 1983 sono, infatti, titolari dell'azione di responsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima. 5. Analoga valutazione di inammissibilità deve esprimersi con riferimento al settimo motivo del terzo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con il qualeci si duole della mancata compensazione delle spese. Costituisce invero jus receptumnella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa — ipotesi nella specie non ricorrente — o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi). 6. È infine infondato l’ottavo motivo del terzo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Le ragioni addotte in sentenza a giustificazione dell’applicata sanzione processuale («proposizione di un appello nella ragionevole prevedibilità del non accoglimento, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato all’epoca dell’introduzione del giudizio di secondo grado»), oltre ad essere in iure certamente idonee a tal fine, sono in facto del tutto infondatamente contestate dai ricorrenti sul rilievo che la giurisprudenza menzionata dalla Corte d’Appello risalirebbead epoca più recente. Occorre al riguardoanzitutto considerare che il principio di diritto applicato dalla Corte di merito, affermato per la prima volta dalle surrichiamate sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011,è stato negli anni successivi decine e decine di volte (ormai centinaia) sempre confermato senza che sia mai emerso alcun contrasto sul punto: in particolare, già prima del 2017, era stato ribadito e costantemente applicato in almeno novantadue pronunce di tutte le sezioni di questa Corte che si sono trovate ad affrontare le seriali controversie in materia. V’è da aggiungere che, quand’anche diversamente fosse accaduto prima di quella data (quand’anche, cioè, si fosse registrata qualche oscillazione in argomento, ma così non è stato) è certo che comunque, nel 2017 e negli anni successivi fino al 7/7/2022, data in cui è stata depositata la sentenza qui impugnata, almeno altre settanta pronunce conformi sono state emesse da questa Corte, sette delle quali (Cass. nn. 2201/2021; 36389/2021; 38109/2021; 39421/2021; 4207/2022, 4580/2022; 4581/2022) con riferimento a ricorsi patrocinati dallo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, dunque , procuratore ormai specializzato nel patrocinio di tali questioni seriali, già da allora ben conosceva il più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Pertanto, a nche a prescindere dalla certa esistenza di tale orientamento già prima della proposizione dell’appello, mantenere la pendenza di controversie dirette ad agitare le medesime trite e ritrite questioni, già reiteratamente esaminate e decise dalla Suprema Corte, costituisce indubbiamenteatteggiamento espressivo di un uso strumentale e abusivo del processo (v. Cass. n. 36591 del 30/12/2023, Rv. 669749). Per le ragioni già sopra spiegate (v. supra §§ V.1.3 – V.1.5) e ben evidenziate anche nella sentenza d’appello, nessun argomento in senso contrario può ai detti fini trarsi dalla menzionata ordinanza interlocutoria di Cass. Sez. 6 n. 9101 del 2022. VII. Conclusioni. 1. In conclusione va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità con limitato riferimento ai ricorrenti rinuncianti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile in quanto proposto dagli altri ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Deve essere altresì rigettato il ricorso proposto con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tutti i ricorrenti diversi da i rinuncianti, vanno condannati al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo con applicazione, per ciascun gruppo dei ricorrenti, dell’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n.55, calcolato sulla domanda di valore più elevato (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, Rv. 670780 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 09/09/2024). 3. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 4. Per le stesse ragioni già esposte supra nel par. VI.5 ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti non rinuncianti al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimitàsulle questioni trattate. La rinuncia agli atti vale invece ad escludere, nei confronti dei ricorrenti che l’hanno proposta, la sussistenza dei presupposti perché anche ad essi possa essere riferita tale sanzione. 5. Ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. i ricorrenti non rinuncianti vanno tutti condannati, in solido, al pagamento di ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata come da dispositivo. 6. Come già detto (v. supra § II.1), con riferimento ai rinuncianti deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato. 7. Per gli altri ricorrenti, non rinuncianti, va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deglistessi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara estinto il presente giudizio di legittimità limitatamente alla posizione dei ricorrenti rinuncianti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto dai medici non rinuncianti con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso proposto con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Compensa integralmente le spese tra i predetti ricorrenti rinuncianti, da un lato, e le amministrazioni controricorrenti, dall’altro. Condanna i ricorrenti non rinuncianti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in solido,al pagamento, in favore delle amministrazion i controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 23.500,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in solido, al pagamento, in favore delle amministrazion i controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in e uro 16.800,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti non rinuncianti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in solido,al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro12.000
Sentenza Cassazione n. 33662/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris