CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 1958
Cassazione n. 14027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento trattato de plano sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1958 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 22 novembre 2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza formulata da Carone per l'ottenimento della detenzione domiciliare per ragioni di salute ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. per.); - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01 / 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente; - Considerato che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8/03/2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere stensore Il P