CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 26857/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso l'inammissibilità del ricorso; udito lìavv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della parte civile, si riporta alla memoria difensiva già trasmessa e alle conclusioni che deposita in udienza insieme e alla nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in difesa del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 29/9/2020, in parziale riforma dalla sentenza pronunciata da! TRIBUNALE di CREMONA in data 29/5/2018 ha riqualificato il reato nell'ipotesi tentata di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione quanto alla richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale presentata dalla difesa nei motivi aggiunti. Nel primo motivo la difesa impugna le ordinanze del 7/7/2020 e 29/9/2020 con le quali la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale acquisendo la documentazione allegata ai motivi aggiunti presentati e di esaminare le prove dichiarative indicate nei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In specifico nel ricorso si evidenzia che, differentemente da quanto indicato nelle ordinanze, i documenti non erano preesistenti al giudizio di primo grado e che, comunque, tali prove sarebbero assolutamente necessarie per la decisione. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 495, comma secondo cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero decisivi al fine di poter valutare l'effettiva e concreta credibilità della persona offesa e delle dichiarazioni da questa rese, uniche prove poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato. 1.3. Vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. 1.4. Violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che il semplice riferimento alla mancanza di "ragioni positivamente apprezzabili" sarebbe carente e risulterebbe assunta in violazione dei criteri di cui agli artt.132 e 133 cod. pen. 3. In data 31 marzo 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria della parte civile nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 495, comma secondo cod. proc. pen. evidenziando che la documentazione allegata ai motivi aggiunti presentati e l'esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero assolutamente necessarie per la decisione e che i testi, sarebbero decisivi al fine di poter valutare l'effettiva e concreta credibilità della persona offesa e delle dichiarazioni da questa rese, uniche prove poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato. Le doglianze sono manifestamente infondate. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie evidenziando che l'audizione dei due testi non sarebbe stata comunque sufficiente a dimostrare l'innocenza dell'imputato e che pertanto non è necessario integrare il compendio probatorio già acquisito), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). 2. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità rilevando la contraddittorietà della conclusione della Corte territoriale in ordine alla credibilità della persona offesa, ritenuta facendo riferimento al rinvenimento dell'arma presso l'abitazione dell'imputato. La doglianza è infondata. La motivazione della Corte territoriale quanto alla ricostruzione dei fatti e all'affermazione di responsabilità del ricorrente, infatti, non si fonda esclusivamente sul ritrovamento dell'arma giocattolo presso l'abitazione del ricorrente ma è il risultato di un'articolata motivazione nella quale la Corte territoriale, seguendo un ragionamento che non risulta manifestamente illogico, ha dato conto di tutti gli elementi emersi e della inverosimiglianza della diversa e alternativa ricostruzione fornita sul punto dal ricorrente. Sotto tale profilo, pertanto, quanto evidenziato nella sentenza impugnata, che pone a confronto le dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle del ricorrente anche tenendo conto di quanto riferito dal teste Caldonazzo e delle contraddizioni contenute nella diversa versione dei fatti fornita dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine da 12 a 17 della sentenza impugnata), appare idoneo a evidenziare le ragioni sulle quali il giudice dell'impugnazioni ha fondato la propria conclusione in ordine alla credibilità della persona offesa così che le censure circa l'illogicità della motivazione, tese anche in parte a sollecitare una diversa valutazione delle prove, sono da ritenersi infondate. 3. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. rilevando che il semplice riferimento alla mancanza di "ragioni positivamente apprezzabili" sarebbe carente e risulterebbe assunta in violazione dei criteri di cui agli artt.132 e 133 cod. pen.La doglianza è infondata. La Corte territoriale, infatti, seppure con motivazione sintetica, con il riferimento all'assenza di ragioni positivamente apprezzabili che sono comunque considerate in uno con la preordinazione della condotta anche con l'uso di un arma, ha evidenziato in termini non manifestamente illogici gli elementi posti a fondamento dell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito nella determinazione della pena così che la conclusione, che nel complesso risulta congrua, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla costituita parte civile carne liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di l