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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 23033/2023

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13917/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria , in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , p resso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto n. 3176 / 28 / 1 7 , depositata il 03/11/2017.

Oggetto: Tributi -Accise su prodotti energetici -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 2 marzo 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 3176/28/17 del 03 / 11 /201 7 la C ommissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CT R ) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ( di seguito ADM ) nei confronti del la sentenza n. 471 / 01 /1 4 della Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP) , che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. ( oggi in amministrazione straordinaria, di seguito [OSCURATO:PERSONA] ) avverso un avviso di pagamento per accise sui gas siderurgici utilizzati nel processo produttivo relativamenteal periodo 2007-2011;

2. avverso la sentenza d ella CT R [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; 3.ADM resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. con istanza congiunta depositata in data 08/03/2023, le parti hanno chiesto un rinvio della trattazione della presente controversia in ragione della esistenza di concrete prospettive di integrale definizione del contenzioso più ampio tra le stesse esistente;

2. la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.Cons. est.

G.M.

Nonno P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13917/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria , in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , p resso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto n. 3176 / 28 / 1 7 , depositata il 03/11/2017. Oggetto: Tributi -Accise su prodotti energetici -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 2 marzo 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 3176/28/17 del 03 / 11 /201 7 la C ommissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CT R ) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ( di seguito ADM ) nei confronti del la sentenza n. 471 / 01 /1 4 della Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP) , che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. ( oggi in amministrazione straordinaria, di seguito [OSCURATO:PERSONA] ) avverso un avviso di pagamento per accise sui gas siderurgici utilizzati nel processo produttivo relativamenteal periodo 2007-2011; 2. avverso la sentenza d ella CT R [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; 3.ADM resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. con istanza congiunta depositata in data 08/03/2023, le parti hanno chiesto un rinvio della trattazione della presente controversia in ragione della esistenza di concrete prospettive di integrale definizione del contenzioso più ampio tra le stesse esistente; 2. la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo. Così
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